Sentenza n. 14610/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, ovvero con concessione di una misura cautelare collegiale idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso - del comunicato del GSE del 28 gennaio 2026, pubblicato sul sito internet del GSE, avente ad oggetto: TRANSIZIONE 5.0, DAL 30 GENNAIO ABILITATE LE COMUNICAZIONI DI CONFERMA E COMPELETAMENTO PER LE DOMANDE TECNICAMENTE AMMISSIBILI (doc.n. 1); - della successiva nota trasmessa alla ricorrente in data 30 gennaio 2026, avente ad oggetto Comunicazione di abilitazione alla gestione sulla Piattaforma Informatica del GSE della richiesta Tecnicamente Ammissibile di cui al Piano Transizione 5.0 (art.38 del decreto legge 2 marzo 2024), con la quale è stata comunicata la possibilità di accedere alla piattaforma informatica ai fini di completare le fasi c.d. di Conferma 20 e successivamente di Completamento (doc.n. 2); - della comunicazione del GSE del 28 febbraio 2026, con la quale è stato comunicato alla ricorrente di poter procedere alla comunicazione di completamento di cui al decreto Transizione 5.0 (doc.n. 3); - dell’indicazione sul portale telematico del GSE domanda annullata (doc.n. 4); - e di ogni altro atto precedente e presupposto, contestuale, successivo e conseguente, comunque connesso e correlato, cognito e non, ivi compreso un eventuale provvedimento espresso di annullamento della domanda, allo stato non comunicato alla ricorrente, nonché di eventuali elenchi e/o graduatorie dei soggetti che hanno partecipato e concluso l’iter procedimentale della misura TRANSIZIONE 5.0, allo stato non resi noti, nella parte in cui non viene inclusa la ricorrente; - in parte qua, dell’art. 12, comma 6, del decreto interministeriale 24 luglio 2024, nella parte in cui stabilisce il termine del 28 febbraio 2026 per la comunicazione di completamento, senza coordinarlo con la procedura prevista dal comma 3 per l’ipotesi di indisponibilità delle risorse e, conseguentemente, dell’art. 12, comma 9, del decreto interministeriale 24 luglio 2024, nella parte in cui stabilisce che il mancato invio delle comunicazioni e dei relativi allegati nei termini e nelle modalità previste dai commi 2 a 8 dello stesso articolo comporta il mancato perfezionamento della procedura per il conseguimento del credito d’imposta; - con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente a completare regolarmente l’iter della procedura TRANSIZIONE 5.0.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento della domanda di accesso al credito d’imposta Transizione 5.0 e atti connessi, incluso il termine del 28 febbraio 2026 per la comunicazione di completamento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa aveva presentato domanda per il credito d’imposta previsto dalla misura Transizione 5.0. Dopo l’esaurimento delle risorse, il GSE l’aveva abilitata ad accedere alla piattaforma per completare la procedura, avvertendo che l’eventuale avanzamento non avrebbe comportato il riconoscimento del credito in assenza delle necessarie risorse. L’impresa aveva trasmesso la comunicazione relativa agli ordini con pagamento in acconto il 27 febbraio 2026, ma non aveva completato gli ulteriori adempimenti entro il 28 febbraio 2026; successivamente aveva riscontrato sul portale l’indicazione di domanda annullata. Con il ricorso ha dedotto: violazione dell’art. 12 del decreto interministeriale 24 luglio 2024 e dell’art. 38 del d.l. n. 19/2024, difetto di competenza o di attribuzione, carenza di potere, violazione dei principi di legalità e tipicità, del giusto procedimento e dell’obbligo di motivazione, sostenendo che il GSE avrebbe dovuto rispettare le fasi intermedie della procedura e che l’annullamento fosse privo di adeguata motivazione; disparità di trattamento, violazione della proporzionalità e del legittimo affidamento rispetto alle imprese che avevano ottenuto la conferma della prenotazione prima del 6 novembre 2025; lesione dell’affidamento riposto nelle comunicazioni del GSE, ritenute prive dell’indicazione di un termine finale perentorio; illegittimità dell’art. 12, commi 6 e 9, del decreto interministeriale per eccesso di delega, irragionevolezza e contraddittorietà con il comma 3, chiedendo in subordine di qualificare il termine del 28 febbraio 2026 come ordinatorio o decorrente solo dopo il perfezionamento della sequenza procedimentale. È stata inoltre contestata la giurisdizione amministrativa, poi riconosciuta dal Collegio.
La decisione
Il TAR ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa, ritenendo che il credito d’imposta Transizione 5.0 costituisca sostanzialmente un finanziamento pubblico e che il GSE eserciti, nella fase di prenotazione e verifica dei presupposti tecnici, poteri connotati da discrezionalità tecnica. L’Agenzia delle entrate interviene invece nella fase successiva di fruizione del credito. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il termine del 28 febbraio 2026 per la comunicazione di completamento è stato qualificato come perentorio, sia per il tenore letterale dell’art. 12, comma 6, sia per la struttura della misura finanziata anche con risorse PNRR. La procedura aveva subito un arresto per l’esaurimento delle risorse e aveva ripreso corso quando si erano rese disponibili nuove risorse; ciò non imponeva il riavvio o il rispetto integrale delle fasi intermedie previste per la diversa ipotesi di liberazione di risorse già stanziate. L’art. 12, comma 3, riguarda infatti la nuova disponibilità di risorse derivante, in via ordinaria, da rinunce, decadenze o riduzioni di importi prenotati, non la disponibilità di nuove risorse conseguente a un successivo rifinanziamento della misura. Il mancato completamento entro il termine ha quindi legittimamente impedito il perfezionamento della procedura. Non è stato ravvisato un difetto assoluto di motivazione: l’esclusione derivava direttamente dal mancato assolvimento, entro il termine, degli oneri documentali necessari a dimostrare i presupposti del beneficio. L’onere di provare tali presupposti grava sull’impresa, secondo un principio di autoresponsabilità particolarmente rigoroso per i benefici di derivazione europea. È stata esclusa la disparità di trattamento, non essendo dimostrata l’assoluta identità delle situazioni comparate; inoltre, il termine era noto o prevedibile per tutti i partecipanti. È stata esclusa anche la violazione della proporzionalità, poiché la ristrettezza dei tempi non rende sproporzionato un adempimento noto dall’inizio e il cui mancato assolvimento dipende dal comportamento dell’interessato. Non sussisteva un legittimo affidamento qualificato: l’impresa non era ancora beneficiaria del credito, ma titolare di un interesse legittimo pretensivo, e le comunicazioni del GSE non potevano derogare al termine già fissato dal decreto. Infine, il TAR ha ritenuto che l’art. 38, comma 17, del d.l. n. 19/2024 attribuisse adeguata base normativa al decreto interministeriale per stabilire modalità e termini di trasmissione delle comunicazioni e della documentazione. Le spese sono state compensate per la particolarità e novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 38 d.l. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla l. n. 56/2024
La disposizione istituisce il credito d’imposta per investimenti innovativi con riduzione dei consumi energetici, attribuisce al GSE i controlli sui requisiti tecnici e demanda al decreto interministeriale la disciplina attuativa, comprese modalità e termini di trasmissione delle comunicazioni e della documentazione.
art. 38, commi 10, 11, 11-ter e 16, d.l. n. 19/2024
"Il GSE esercita la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni"; "il GSE effettua i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo"
Le attribuzioni di controllo sostanziale e tecnico del GSE evidenziano l’esercizio di un potere amministrativo e tecnico nella fase anteriore alla fruizione del beneficio.
art. 38, comma 17, d.l. n. 19/2024
"modalità attuative delle disposizioni (...) con particolare riguardo (...) al contenuto nonché alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione"
La delega legislativa comprende la fissazione dei termini per la trasmissione delle comunicazioni e della documentazione necessaria al riconoscimento del beneficio; costituisce quindi adeguata base normativa per il termine perentorio stabilito dal decreto interministeriale.
art. 12, comma 3, decreto interministeriale 24 luglio 2024
"Nel caso di nuova disponibilità di risorse, il GSE ne dà comunicazione all’impresa, la quale conferma entro dieci giorni (...) Entro cinque giorni dall’avvenuta conferma, il GSE comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato"
La disposizione riguarda la liberazione di risorse originariamente stanziate, conseguente a eventi come rinunce, decadenze o riduzioni degli importi prenotati, e non il successivo rifinanziamento della misura.
art. 12, comma 6, decreto interministeriale 24 luglio 2024
"in ogni caso entro il 28 febbraio 2026"
Il termine per la comunicazione di completamento è perentorio e deve essere rispettato anche nel contesto della ripresa della procedura dopo l’indisponibilità delle risorse.
art. 12, comma 9, decreto interministeriale 24 luglio 2024
Il mancato invio delle comunicazioni e degli allegati nei termini e nelle modalità previste dall’articolo comporta il mancato perfezionamento della procedura per il conseguimento del credito d’imposta.
art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.
La controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quanto inerente alla materia energetica e all’esercizio di poteri amministrativi relativi a un finanziamento pubblico.
art. 3 l. n. 241/1990
Non è stato ravvisato un difetto assoluto di motivazione, poiché l’esclusione discendeva direttamente dal mancato assolvimento degli adempimenti entro il termine perentorio.
art. 3 Cost.
Non sussiste disparità di trattamento in assenza di assoluta identità delle situazioni comparate; non è stata inoltre dimostrata l’irragionevolezza del diverso trattamento.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento non risultano violati dalla rigorosa applicazione del termine e degli oneri documentali previsti dalla disciplina della misura.
Massime di principio
- Il credito d’imposta riconosciuto nell’ambito di una misura pubblica di incentivazione energetica può costituire un finanziamento pubblico anche se formalmente attribuito mediante compensazione fiscale; quando l’amministrazione competente verifica sostanzialmente i requisiti tecnici e i presupposti del beneficio, la posizione dell’aspirante beneficiario, fino all’attribuzione definitiva, è di interesse legittimo tutelabile davanti al giudice amministrativo.
- Quando la disciplina di una misura agevolativa stabilisce che la comunicazione di completamento deve essere trasmessa "in ogni caso" entro una determinata data e collega al mancato invio il mancato perfezionamento della procedura, il termine ha natura perentoria, soprattutto se funzionale all’attuazione di una misura finanziata con risorse PNRR.
- La disposizione che disciplina la "nuova disponibilità di risorse" derivante dalla liberazione di stanziamenti originari non si applica necessariamente al diverso caso di successivo rifinanziamento della misura; in quest’ultima ipotesi, la riapertura della procedura non comporta il riespandersi dei termini intermedi, salvo espressa previsione normativa.
- L’onere di dimostrare, entro i termini stabiliti, la sussistenza dei presupposti per ottenere un incentivo pubblico grava sull’impresa richiedente; il mancato assolvimento degli adempimenti documentali essenziali ricade nella sfera di autoresponsabilità dell’operatore e impedisce il perfezionamento del beneficio.
- Non sussiste disparità di trattamento se le situazioni comparate non sono assolutamente identiche; inoltre, la legittimità dell’azione amministrativa non può essere contestata invocando il trattamento eventualmente illegittimo riservato ad altri soggetti.
- La comunicazione amministrativa che abilita il richiedente a proseguire una procedura non può derogare a un termine perentorio già fissato dalla fonte normativa; prima dell’adozione del provvedimento attributivo del beneficio, il richiedente non può vantare un affidamento qualificato alla conservazione dell’incentivo.
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