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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29571/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere sostenendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), in relazione all'art. 273 c.p.p.: carenza e illogicità della motivazione, in particolare sull'identificazione dell'imputato tramite intercettazioni telefoniche (utenze intestate ad altri soggetti, conversazioni captate su utenza del fratello Alessandro) e mancanza di elementi che provino l'effettiva consumazione delle singole cessioni contestate (capi 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23). Con il secondo motivo deduce mancata motivazione circa l'attualità delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.), lamentando che il Tribunale si è basato solo sui precedenti penali senza valutare occasionalità della condotta, risalente temporalità dei fatti e condizioni di salute dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto parzialmente. Ha precisato che l'identificazione dell'imputato è possibile anche se le intercettazioni transitano su utenze di terzi, quando da esse risulti chiaro il riferimento a "Lino" indicato come fratello da Alessandro e quando i soprannomi escludono confusioni con altri coindagati. Tuttavia ha censurato la motivazione del Tribunale per essere generica e non aver esaminato puntualmente, capo per capo, gli elementi a carico dell'imputato, avendo il Tribunale argomentato a campione e sostenuto in modo non condivisibile che l'eventuale esclusione di singoli episodi non inciderebbe sulle esigenze cautelari. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente ai capi 12), 14), 15), 17), 18), 19), 22) e 23) e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli (competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.), rimandando gli adempimenti di cancelleria secondo l'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen.

    Regole di impugnazione per cassazione: la Corte valuta i vizi di motivazione dedotti; qui è stata fatta valere la carenza e illogicità della motivazione del giudice di merito e la Corte ha ritenuto sussistente il vizio per mancato esame puntuale dei singoli capi.

  • art. 273, cod. proc. pen.

    Norma sulle intercettazioni: la Corte ha ritenuto che l'identificazione dell'indagato possa essere desunta anche da riferimenti contenuti nelle conversazioni intercettate (indicazione di nome, grado di parentela, soprannome), senza che sia indispensabile la corrispondenza tra intestazione della SIM e soggetto identificato.

  • art. 274, cod. proc. pen.

    Criteri per l'applicazione delle misure cautelari: la Cassazione richiama la necessità di motivare l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, fuga), non potendo limitarsi alla mera elencazione dei precedenti.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma procedurale sulla competenza per il nuovo giudizio: la Corte dispone il rinvio al Tribunale di Napoli secondo la competenza prevista.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Adempimenti di cancelleria successivi alla decisione della Cassazione: la Corte dispone gli invii e le formalità previste dalla disposizione.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20

    Riferimento procedurale: indica la modalità di trattazione del ricorso con contraddittorio scritto (richiesta processuale segnalata in udienza).

Massime di principio

  • In tema di intercettazioni, l'identificazione dell'indagato può essere desunta anche da elementi contenuti nelle conversazioni (riferimenti nominali, indicazioni di parentela, soprannomi), non è decisiva la sola intestazione della SIM.
  • La mera indicazione telefonica di un soggetto come "vai da Lino" o "ci pensa il fratello" non è di per sé prova certa della consumazione di una cessione: è necessario che emerga anche l'esito dell'incontro o elementi concreti che colleghino la comunicazione alla effettiva consegna della sostanza.
  • Per la conferma di una misura cautelare il giudice deve motivare puntualmente, capo per capo, la sussistenza della gravità indiziaria; motivazioni generiche o a campione possono giustificare l'annullamento parziale e il rinvio.
  • L'esistenza di precedenti penali, da sola, non giustifica automaticamente la sussistenza delle esigenze cautelari: il giudice deve valutare la attualità, la concretezza e l'intensità delle esigenze cautelari considerando anche occasionalità della condotta, tempo intercorso e condizioni personali (es. salute).
  • La cassazione può annullare limitatamente a singoli capi se la motivazione è carente per quegli specifici episodi e rinviare il resto al giudice di merito per un esame più circostanziato.
  • Ai fini difensivi, è efficace sollevare questioni specifiche su ciascun capo (identificazione, esito dei contatti, elementi probatori aggiuntivi) e richiedere una motivazione puntuale circa la necessità della misura per ogni singola imputazione.

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