Sentenza del 11/10/2021 n. 27629 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
B.B. era stato condannato in solido, con altri, al risarcimento del danno in favore della curatela fallimentare della società (---) s.p.a. ai sensi della L.F., art. 146. In relazione a tale sentenza l'Agenzia notificò un avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni per omesso pagamento della tassa di registro. Il contribuente propose ricorso sostenendo che la sentenza doveva essere "prenotata a debito" ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 (art. 59), ossia che si trattava di sentenza che condanna per danno derivante da fatti costituenti reato e quindi soggetta alla registrazione a debito; eccepì inoltre errori sul quantum dell'imposta. In primo grado e in appello le commissioni tributarie respinsero il ricorso ritenendo che la condanna fosse di natura civilistica (derivante da omissioni nell'esercizio delle funzioni di componente del collegio sindacale) e non rientrasse nella fattispecie di cui all'art. 59, e dichiararono inammissibile la deduzione sul quantum come nuova in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione, Sez. VI, ha respinto il primo motivo che denunciava nullità della motivazione (art. 360 c.p.c., n. 4), ritenendolo infondato. Ha invece accolto il secondo motivo ritenendo che il D.P.R. n. 131/1986, art. 59, lett. d) debba essere interpretato in senso ampio: è sufficiente che i fatti addebitati siano astrattamente configurabili come reato per giustificare la prenotazione a debito, senza necessità che sia stato instaurato o concluso un procedimento penale o che vi sia stata una condanna penale. La CTR aveva invece dato rilievo esclusivo al carattere formale civile della sentenza, commettendo un errore di applicazione del principio. Conseguentemente la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese, compreso il giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Legge Fallimentare, art. 146
Norma richiamata solo per descrivere la causa della condanna (risarcimento in favore della curatela fallimentare); non è stata oggetto di specifica interpretazione nel provvedimento impugnato.
D.P.R. n. 131/1986, art. 59, comma 1, lett. d)
"le sentenze (e gli altri atti degli organi giurisdizionali) che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato"
Va inteso ampiamente: la registrazione a debito è giustificata quando i fatti addebitati nella sentenza sono oggettivamente o astrattamente rilevanti penalmente, anche se non è stata esperita o conclusa un'azione penale né vi è una condanna penale.
D.P.R. n. 131/1986, art. 1
Richiamato nella decisione d'appello in relazione all'ambito di applicazione del d.P.R.; la Cassazione osserva che la questione sull'applicazione delle disposizioni del D.P.R. è stata comunque oggetto di valutazione di merito e va verificata alla luce dell'interpretazione estensiva dell'art. 59.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., n. 4
Il ricorso per nullità della motivazione per difetto di specificazione (n. 4) è stato verificato e ritenuto infondato: la Cassazione ha distinto chiaramente tra censure rigettate sul merito e censure dichiarate inammissibili per novità, senza contraddizione.
Massime di principio
- Una sentenza civile che condanna al risarcimento per fatti che, oggettivamente o astrattamente, configurano un reato rientra nell'ambito dell'art. 59, lett. d) del D.P.R. n. 131/1986 e può essere registrata "a debito" anche in assenza di un procedimento penale o di una condanna penale.
- Il requisito rilevante è la riconoscibilità penale del fatto (anche in astratto), non la natura formale del giudizio (civile o penale). Il valutatore tributario deve verificare la concreta configurabilità del reato rispetto ai fatti accertati nella sentenza civile.
- Le questioni relative al quantum dell'imposta o altre deduzioni devono essere tempestivamente sollevate in primo grado; se introdotte solo in appello possono essere dichiarate inammissibili come novità (divieto di introdurre ius novorum).
- Il giudice d'appello deve motivare distintamente le questioni: quelle decise sul merito e quelle dichiarate inammissibili per novità o altre ragioni procedurali, evitando apparenti contraddizioni nella motivazione.
- In presenza di cassazione per errata interpretazione normativa, la causa viene rimessa per nuovo esame alla commissione di merito in diversa composizione, che dovrà riesaminare l'applicazione dell'art. 59 alla luce dei principi affermati dalla Cassazione.
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