Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 11/10/2021 n. 27623 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione, preso atto della rinuncia e della transazione ratificata dalla Giunta comunale (con mandato al Sindaco e agli avvocati a rinunciare), ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e ha disposto la compensazione delle spese conformemente all'accordo tra le parti. Pertanto il procedimento si è concluso per estinzione senza pronuncia sul merito delle doglianze preliminari (es. art.70 D.Lgs. 546/1992).

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

N.M. aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Calabria del 28/12/2017, in relazione all'accoglimento del ricorso in ottemperanza e alla compensazione delle spese. Il Comune si era costituito con ricorso incidentale, lamentando tra l'altro la lesione del diritto di difesa per mancata ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza ai sensi del D.Lgs. n.546/1992, art.70, comma 6. Durante il procedimento le parti hanno però raggiunto un accordo transattivo (9/12/2020) ratificato con delibera comunale dell'8/1/2021, con impegno a rinunciare a tutti i giudizi pendenti e a compensare le spese; il ricorrente ha quindi depositato atto di rinuncia al ricorso il 15/1/2021.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n.546 del 1992, art. 70, comma 6

    La norma tutela il diritto di difesa prevedendo l'avviso di fissazione dell'udienza; il Comune ha eccepito la violazione. Tuttavia l'eccezione è divenuta irrilevante dopo la transazione e la conseguente rinuncia delle parti, che estingue il giudizio senza decisione sul merito dell'irregolarità procedimentale.

  • Codice di procedura civile, art. 391 c.p.c.

    L'art. 391 c.p.c. consente l'estinzione del processo per rinuncia dell'attore o per altre cause estintive; la Corte ha applicato questa norma per dichiarare estinto il giudizio in seguito alla rinuncia e alla transazione concordata tra le parti.

Massime di principio

  • Una transazione ratificata e una rinuncia formale delle parti estinguono il giudizio, rendendo ininfluente qualunque eccezione procedurale non decisa sul merito.
  • La rinuncia al ricorso da parte del titolare dell'azione comporta l'estinzione del procedimento anche se vi è un ricorso incidentale, purché risulti che la controparte ha accettato la transazione o abbia conferito mandato agli organi difensori per la rinuncia.
  • La delibera dell'ente pubblico che ratifica la transazione e conferisce mandato al Sindaco/avvocati a rinunciare costituisce titolo idoneo a produrre l'estinzione, se la firma e il mandato sono validamente attestati.
  • La contestazione della regolarità delle notifiche (es. art.70 D.Lgs. 546/1992) può giustificare rilievi sul diritto di difesa, ma se le parti concordano di chiudere la controversia tali rilievi non portano automaticamente a una pronuncia favorevole a una delle parti.
  • Se le parti concordano la compensazione delle spese nella transazione, il giudice può dichiarare estinto il giudizio e disporre la compensazione delle spese conformemente all'accordo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.