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Sentenza

Sentenza del 11/10/2021 n. 1237 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugnava l'avviso d'accertamento per IRES, IRAP e IVA anno 2013 contestando: la nullità/illegittimità dell'invito/questionario per mancata specificazione delle ragioni del controllo; la violazione dell'art.12 comma 7 L.212/2000 e dell'art.24 L.4/1929 per mancata redazione del verbale di chiusura e per emissione ante tempus; la mancata instaurazione del contraddittorio e mancata allegazione degli atti; violazione dell'art.41 bis DPR 600/73 per assenza di elementi certi; il disconoscimento di costi ritenuti non documentati (oneri straordinari fattura XY €83.950,00 oltre IVA; spese trasporto €14.529,76 oltre IVA; spese manutenzione €3.002,99 oltre IVA); contestazione di ricavi non contabilizzati connessi ad ammortamenti; errata compilazione dello studio di settore e illegittimità di sanzioni e interessi. L'Ufficio ha proposto appello incidentale per la parte in cui il primo giudice aveva annullato il rilievo relativo agli oneri straordinari.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato sia l'appello principale della Srl XX sia l'appello incidentale dell'Ufficio, confermando integralmente la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso. In particolare: è stata ritenuta legittima l'emissione dell'avviso (non sussiste nullità per il tipo di attività istruttoria svolta), legittime le riprese a tassazione per mancanza di documentazione sulle spese di trasporto (€14.529,76) e manutenzione (€3.002,99) e corretta la qualificazione antieconomica di alcune operazioni; è stata invece confermata l'annullamento del rilievo relativo alla fattura di €83.950,00, ritenuta idonea a giustificare il costo per effettività e congruità; corretta l'applicazione delle sanzioni; le spese di lite sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 12 comma 7 L. 212/2000

    Il giudice ha ritenuto che la previsione non comporti la nullità dell'avviso quando l'accertamento deriva da un'attività istruttoria interna e non da una verifica/accesso soggetta all'art.12; quindi la mancata indicazione delle ragioni nell'invito non invalida l'atto fiscale in tale fattispecie.

  • art. 24 L. 4/1929

    Richiamata dall'appellante per criticare l'assenza del verbale di chiusura; il giudice ha ritenuto la censura infondata nella specie perché non ricorrevano i presupposti di una verifica formale che impone tali adempimenti.

  • art. 41-bis DPR 600/1973

    La norma è stata invocata per richiedere elementi certi e concordanti; il giudice ha ritenuto che, nella fattispecie, gli elementi a disposizione giustificavano l'emissione dell'avviso ove dovuti, mentre per alcune poste (es. fattura €83.950) la documentazione fornita era sufficiente.

  • art. 42 DPR 600/1973

    Contestata per la mancata allegazione di atti nell'avviso; il giudice ha osservato che gli atti richiamati erano documenti prodotti dall'appellante e non obbligatoriamente allegabili all'avviso, perciò la censura è infondata.

  • art. 94 DPR 917/1986

    Richiamato in motivazione di primo grado in ordine all'inerenza delle spese per prestazioni di lavoro; il giudice d'appello ha ritenuto che la censura sull'uso di tale riferimento non alteri l'esito quando la questione centrale resta la documentazione e l'effettività del costo.

  • art. 1 comma 405 L. 311/2004

    Richiamato per legittimare l'emissione dell'avviso d'accertamento nell'ambito dell'attività svolta dall'Ufficio; il giudice ha confermato che l'avviso è stato emesso nei limiti di tale norma.

Massime di principio

  • La mera mancanza di dettagli nell'invito/questionario non determina automaticamente la nullità dell'avviso d'accertamento quando l'atto nasce da un'attività istruttoria interna e non da una verifica/accesso soggetta a particolari formalità.
  • Le previsioni che impongono verbali di chiusura o contraddittorio endoprocedimentale operano quando l'Amministrazione ha svolto una verifica/accesso; non sempre sono applicabili alle richieste documentali svolte internamente.
  • È onere del contribuente conservare e produrre documentazione probante per costi (trasporti, manutenzioni, ecc.): l'assenza di pezze giustificative legittima la ripresa a tassazione di tali poste.
  • Una fattura che documenta in modo chiaro effettività e congruità della spesa può legittimare la deducibilità anche se l'Ufficio contesta l'operazione; la qualità e coerenza della documentazione possono prevalere sulla contestazione.
  • La mancata allegazione all'avviso di documenti prodotti dal contribuente non costituisce necessariamente un vizio formale invalidante dell'atto, se tali documenti sono effettivamente disponibili nelle attività istruttorie.
  • Le contestazioni basate su studi di settore trovano fondamento se il raffronto con la contabilità dimostra incongruenze; la corretta compilazione dello studio di settore può influire sulla legittimità dell'accertamento.
  • In caso di parziale soccombenza reciproca le spese di lite possono essere compensate; il contribuente non ottiene automaticamente l'annullamento totale dell'accertamento se la documentazione non è complessivamente convincente.

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