Sentenza del 11/10/2021 n. 27434 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente impugnava la decisione che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione al pignoramento presso terzi e, in subordine, l'inammissibilità del ricorso avverso la cartella di pagamento ritenuta ritualmente notificata. La questione centrale riguarda se il pignoramento eseguito possa essere impugnato davanti al giudice tributario quando la notifica dell'atto presupposto (cartella di pagamento) sia contestata come omessa/inesistente. Inoltre la ricorrente contestava la regolarità della notifica: la prima notifica era stata eseguita con il rito degli irreperibili nei confronti di una società (C. S.p.a.) già fusa e con domicilio comunicato all'estero; la seconda notifica, effettuata a mezzo posta all'indirizzo estero, era risultata non consegnata perché il plico era stato rifiutato da un terzo soggetto (la società B.D.O.), per cui la ricorrente sosteneva che non poteva ritenersi perfezionata la notificazione ai sensi delle norme sulle notificazioni e del codice di procedura civile (art. 138 c.p.c., art. 145 c.p.c.) e delle norme postali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale e ha rigettato il ricorso incidentale di Equitalia Nord. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Milano in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha stabilito che il giudice tributario ha giurisdizione sulle impugnazioni che riguardano atti esecutivi (come il pignoramento presso terzi) quando la causa petendi si fonda sulla mancata notifica dell'atto presupposto (la cartella), e ha ritenuto non perfezionata la notifica postale perché il plico è stato rifiutato da un terzo soggetto e la procedura degli irreperibili non era applicabile alla società già trasferita e con domicilio comunicato all'estero. Di conseguenza la decisione di merito è stata annullata e la controversia rimessa al giudice di primo grado per ulteriori accertamenti sul merito e sulle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1
Definisce la giurisdizione del giudice tributario; interpretato insieme all'art.19 come competente a conoscere delle controversie inerenti atti tributari e fatti incidenti sulla pretesa tributaria.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3
Stabilisce l'impugnabilità davanti al giudice tributario degli atti esecutivi quando l'atto presupposto non sia stato validamente notificato; la Corte lo ha interpretato in senso estensivo riconoscendo la giurisdizione sulle impugnazioni del pignoramento fondate sulla mancata notifica della cartella.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 57
Parte del quadro normativo sulla riscossione; richiamato per definire i confini della materia tributaria e l'ambito degli atti presupposti e degli atti esecutivi.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e) ed e-bis, e comma 4
Regolano le modalità semplificate di notificazione delle cartelle esattoriali (anche tramite servizio postale o rito degli irreperibili); la Corte ha escluso la correttezza dell'uso del rito degli irreperibili quando il domicilio era stato comunicato e la successiva notifica postale non si era perfezionata.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
Richiamato dalle parti con riferimento alle regole di riscossione coattiva e notificazione; utilizzato nella discussione sulla legittimità delle modalità notifica adottate.
D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, art. 8
Norme postali sull'attestazione di consegna del plico; la Corte ha ricordato che l'attestazione dell'agente postale è idonea a provare l'avvenuta consegna al destinatario, salvo contestazione con querela di falso.
D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 33
Regole attuative sulle notifiche per via postale; richiamato per confermare i criteri di perfezionamento della notifica tramite servizio postale.
Codice di procedura civile, art. 138, comma 2
Previene l'equiparazione automatica del rifiuto di ricevere il plico da parte di un terzo alla notifica a mani proprie del destinatario; la Corte ha ribadito che il rifiuto da parte di un soggetto diverso dal destinatario non integra la notifica in mani proprie.
Codice di procedura civile, art. 145
Disciplina i domiciliatari e la ricezione degli atti; la Corte ha richiamato i limiti della presunzione di abilità a ricevere l'atto da parte di terzi.
L. n. 890 del 1982, art. 8
Regola la validità delle attestazioni sull'avviso di ricevimento; la Corte ha osservato che l'avviso deve consentire di identificare la qualità del soggetto che ha ricevuto o rifiutato il plico.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Norma sul contributo unificato richiamata in relazione al versamento aggiuntivo in caso di ricorso incidentale; la Corte ha disposto l'eventuale integrazione.
Massime di principio
- Il pignoramento presso terzi è impugnabile davanti al giudice tributario quando la controversia si fonda sulla mancata o nulla notifica dell'atto presupposto (cartella di pagamento): l'atto esecutivo diventa il primo atto che manifesta la volontà di riscossione e legittima l'interesse ad agire davanti al giudice tributario (art.19 D.Lgs.546/1992).
- La procedura degli 'irreperibili' non è legittima se il contribuente ha comunicato un nuovo domicilio o residenza (ad esempio all'estero); l'amministrazione deve eseguire la notifica presso l'indirizzo risultante dagli atti ufficiali.
- La notifica tramite servizio postale si perfeziona solo se il plico è effettivamente consegnato al destinatario o se l'agente postale ne attesta la consegna al destinatario; il rifiuto della ricezione da parte di un terzo soggetto non integra automaticamente la notifica a mani proprie del destinatario (art. 138 c.p.c.).
- L'attestazione dell'agente postale sulla consegna è di norma prova valida del perfezionamento della notifica, ma la sua veridicità può essere contestata soltanto con gli strumenti processuali appropriati (es. querela di falso) quando ne venga messa in dubbio l'attendibilità.
- In presenza di contestazioni sulla notifica, la giurisdizione e la valutazione del merito delle questioni tributarie (inclusa la fondatezza della pretesa impositiva) spettano al giudice tributario e, se necessario, la causa va rimessa al giudice di primo grado per esame completo.
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