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Sentenza

Sentenza del 11/10/2021 n. 1236 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento n. 18178023950 notificata il 27.2.2019 per € 10.039,83 in qualità di coobbligato in solido ex art. 2495 c.c.; il ricorrente deduceva la decadenza dall'azione di riscossione per violazione del termine di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del DPR n. 602/1973, negava di aver percepito la somma in sede di bilancio finale di liquidazione della società XX Srl e contestava la valutazione dei primi giudici circa la validità della scrittura privata/annotazione, lamentando omessa motivazione e falsa applicazione degli artt. 214 e 216 c.p.c. in tema di disconoscimento della sottoscrizione e dell'onere di proporre querela di falso.

La decisione

L'appello è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto che il diritto alla riscossione, ormai cristallizzato dalla sentenza di merito antecedente, non fosse assoggettato ai termini di decadenza dell'azione amministrativo-tributaria ma al solo termine prescrizionale decennale ex art. 2953 c.c. Inoltre il ricorrente non ha fornito prova valida del disconoscimento della propria sottoscrizione: la scrittura risultava conforme ai libri sociali e facente parte integrante del bilancio finale di liquidazione e, ai sensi dell'art. 2709 c.c., fa piena prova di quanto riportato. Confermata la decisione della Commissione provinciale di Vicenza; spese di lite a carico dell'appellante liquidate in complessivi € 1.000,00 ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n. 55.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    Richiamata quale base della qualità di coobbligato in solido del ricorrente rispetto alla pretesa tributaria.

  • art. 2953 c.c.

    Applicata per stabilire che il diritto alla riscossione, una volta cristallizzato da precedente sentenza, è soggetto al termine prescrizionale generale (decennale) e non ai termini di decadenza amministrativo-tributari.

  • DPR n. 602/1973, art. 2, comma 1, lett. b)

    art. 2, comma 1, lettera b)

    Invocata dal ricorrente per asserita decadenza dell'azione di riscossione; la Commissione ha ritenuto la norma non applicabile nel caso di diritti già crystallizzati da sentenza esecutiva, escludendo la decadenza amministrativa invocata.

  • artt. 214 e 216 c.p.c.

    Richiamati in relazione al disconoscimento della scrittura privata e alle modalità di prova (querela di falso/verificazioni); la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito prova idonea del disconoscimento, con conseguente conservazione della valenza probatoria del documento.

  • art. 2709 c.c.

    Applicata per affermare che il documento conforme e sottoscritto sui libri della società, parte integrante del bilancio finale di liquidazione, fa piena prova di quanto in esso indicato e quindi legittima la pretesa dell'Amministrazione.

  • D.M. 10 marzo 2014 n. 55

    Citato esclusivamente per la liquidazione delle spese di lite (importo determinato in € 1.000,00).

Massime di principio

  • Se una pretesa tributaria è già stata accertata con sentenza passata in giudicato, la sua riscossione è disciplinata dal termine prescrizionale civile (art. 2953 c.c.) e non dai termini di decadenza previsti per l'azione amministrativo-tributaria (DPR 602/1973).
  • Le annotazioni e i documenti trascritti e sottoscritti nei libri sociali, se parte integrante del bilancio finale di liquidazione, hanno valore probatorio rilevante ex art. 2709 c.c.; contestarli richiede prova adeguata dell'inautenticità.
  • Il semplice disconoscimento della firma o della scrittura privata, senza prova idonea o senza esperire la querela di falso quando richiesta, non è sufficiente a delegittimare il documento; grava sul disconoscente l'onere di fornire elementi probatori concreti.
  • In controversie di riscossione, l'onere probatorio circa l'effettivo mancato pagamento o l'assenza della somma nel bilancio di liquidazione spetta al contribuente che contesta; affermazioni generiche non bastano.
  • L'appellante soccombe di norma alle spese di lite del grado se il ricorso viene rigettato; gli importi vengono liquidati secondo le tabelle/DM applicabili.

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