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Sentenza

Sentenza n. 2002/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600767

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di acquisizione gratuita al patrimonio disponibile comunale di un manufatto abusivo, dell’area di sedime e della porzione ulteriore necessaria all’accesso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione comunale deducendo: l’erronea qualificazione dell’opera come abusiva, sostenendo che si trattasse di una pergotenda realizzabile senza titolo edilizio; il difetto assoluto di istruttoria e di motivazione tecnica, per la mancata descrizione analitica dell’abuso; l’assenza dei presupposti per l’acquisizione gratuita prevista dall’art. 31 d.P.R. 380/2001, ritenuta misura eccezionale, sanzionatoria e ablativa; la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza per l’omessa verifica della sanabilità dell’opera o dell’applicabilità di una sanzione meno gravosa; l’inesistenza o nullità della notificazione, asseritamente corredata da una relata in bianco; l’erronea indicazione del giudice competente, essendo stato indicato il TAR Palermo anziché il TAR Catania. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per elusione di giudicati già formatisi sull’abusività e sulle caratteristiche dell’opera, nonché per difetto di specificità e incompletezza della ricostruzione dei fatti, deducendo comunque l’infondatezza delle censure. Nel corso dell’udienza il Collegio ha inoltre rilevato possibili profili di inammissibilità per mancanza di procura speciale; il difensore del ricorrente ha chiesto la regolarizzazione e la procura è stata depositata nella medesima data.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e, per il resto, infondato. Sono stati dichiarati inammissibili il primo, il secondo e il quarto motivo, poiché riguardavano vizi riferibili all’ordinanza di demolizione e non alla successiva determinazione di acquisizione. L’ordinanza di demolizione era già stata impugnata dal proprietario con ricorso straordinario e dal figlio con ricorso giurisdizionale, entrambi definiti con decisioni sfavorevoli ormai definitive. In applicazione del ne bis in idem, il giudice ha ritenuto precluso riesaminare la natura dell’opera, la necessità del titolo edilizio, la motivazione dell’ordine demolitorio e la proporzionalità della demolizione. Il terzo motivo è stato respinto perché l’acquisizione gratuita conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione costituisce l’esito tipico e vincolato del procedimento previsto dall’art. 31 d.P.R. 380/2001, quando ricorrono i relativi presupposti, e non una misura eccezionale rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione. Il motivo sulla notificazione è stato respinto: la documentazione prodotta dal Comune dimostrava che la relata era compilata e sottoscritta dal notificatore e dal destinatario; anche l’eventuale copia con relata non compilata avrebbe integrato una mera irregolarità sanata dal raggiungimento dello scopo, avendo il ricorrente ricevuto e conosciuto l’atto e proposto tempestivamente ricorso. Anche l’errata indicazione del giudice competente è stata ritenuta una mera irregolarità non invalidante, eventualmente idonea a consentire la rimessione in termini, ma in concreto priva di lesività poiché il ricorrente aveva tempestivamente adito il giudice competente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, in caso di mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, costituisce l’esito tipico e vincolato del procedimento quando ricorrono i presupposti di legge; l’amministrazione non dispone di discrezionalità nel decidere se adottarla.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Il rinvio esterno alle norme del codice di procedura civile consente di applicare il principio del ne bis in idem anche al processo amministrativo.

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato quale fondamento dell’autorità del giudicato, che preclude la riproposizione della medesima controversia tra le stesse parti e con la stessa causa petendi.

  • art. 324 c.p.c.

    È richiamato quale disposizione relativa alla cosa giudicata formale, posta a fondamento della preclusione derivante dai precedenti giudicati.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È richiamato in relazione al rilievo d’ufficio, da parte del Collegio, dei possibili profili di inammissibilità connessi alla mancanza della procura speciale e alla possibilità di regolarizzazione.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Non espressamente citato, ma il ragionamento sulla notificazione e sull’errata indicazione del giudice applica il criterio della non invalidità delle irregolarità che non abbiano leso la difesa o impedito il raggiungimento dello scopo.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento di acquisizione gratuita consegue all’inottemperanza a un ordine di demolizione già divenuto definitivo, non possono essere riproposte contro l’atto acquisitivo le censure che riguardano la qualificazione dell’abuso, la necessità del titolo edilizio, la motivazione o la proporzionalità dell’ordine demolitorio, perché tali questioni sono coperte dal giudicato formatosi sull’atto presupposto.
  • Il principio del ne bis in idem si applica al processo amministrativo in forza del rinvio esterno alle norme processuali civili e preclude una nuova decisione quando la controversia venga riproposta tra gli stessi soggetti con la medesima causa petendi, anche mediante l’impugnazione di un atto successivo e consequenziale utilizzato per rimettere in discussione questioni già definitivamente decise.
  • L’acquisizione gratuita prevista dall’art. 31 d.P.R. 380/2001, in caso di mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, è un atto vincolato e costituisce l’esito tipico del procedimento sanzionatorio; l’amministrazione, una volta verificati i presupposti di fatto, non può scegliere discrezionalmente se adottarla o meno.
  • L’eventuale incompletezza della relata di notificazione non determina l’inesistenza del procedimento notificatorio quando l’atto sia stato effettivamente consegnato e conosciuto dal destinatario, il quale abbia potuto esercitare tempestivamente il proprio diritto di difesa; l’irregolarità è in tal caso sanata dal raggiungimento dello scopo.
  • L’errata indicazione, nel provvedimento amministrativo, dell’autorità giudiziaria competente non comporta di per sé l’illegittimità dell’atto quando non abbia arrecato una concreta lesione al diritto di difesa; l’eventuale rimessione in termini presuppone comunque una reale incidenza dell’errore sulla possibilità di proporre tempestivamente l’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiNullità del provvedimentoVizi formali non invalidantiEfficacia ed esecutorietàDecadenza e tardività

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