Sentenza n. 5133/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria (sezione prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Rapporto informativo relativo al periodo 25 maggio 2021-5 agosto 2021 e successivo ammonimento circa l'eventuale avvio del procedimento di dispensa dal servizio per scarso rendimento
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha contestato la sentenza del TAR Liguria che aveva respinto il ricorso contro il rapporto informativo e l'ammonimento. Ha dedotto l'erroneità della sentenza, l'intrinseca illogicità, incongruità e irragionevolezza della motivazione, la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, l'erronea valutazione degli atti, l'eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e l'omessa valutazione del fumus boni iuris. In particolare, ha lamentato che il primo revisore avesse espresso una valutazione negativa difforme da quella, positiva ed elogiativa, del compilatore senza fornire una motivazione specifica, e ha prospettato che tale valutazione fosse influenzata da un pregiudizio personale, collegandolo anche a tre procedimenti disciplinari avviati nei suoi confronti dal medesimo ufficiale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la legittimità degli atti impugnati. Ha ritenuto non decisiva, anche prescindendo dalla possibile inammissibilità dell'appello per pedissequa riproposizione delle censure di primo grado, la doglianza relativa al difetto di motivazione. La documentazione caratteristica dei militari è disciplinata specialmente dal Titolo VI del Libro IV del codice dell'ordinamento militare e dal relativo regolamento; ai sensi dell'art. 1022, comma 2, del codice, gli obblighi di partecipazione e motivazione sono assolti secondo le modalità previste da tale disciplina speciale. Pertanto, quando il documento è redatto conformemente ai modelli e ai parametri regolamentari, non è necessaria un'ulteriore motivazione discorsiva ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990. I giudizi dei superiori gerarchici costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di arbitrarietà, manifesta irrazionalità, travisamento dei fatti o palese contraddittorietà e illogicità, da dimostrare sulla base di elementi oggettivi. Il giudizio finale è motivato dai giudizi parziali relativi alle singole qualità e non richiede l'elencazione analitica di fatti o circostanze. Il giudice ha rilevato che il dissenso del revisore era chiaramente desumibile dalla documentazione, coerente con altri rapporti informativi e non manifestamente illogico o contraddittorio. Ha inoltre escluso che l'interessato vanti un diritto a una valutazione invariabile nel tempo o al mantenimento di precedenti giudizi favorevoli. La prospettazione di intenti ritorsivi o discriminatori è stata giudicata generica, apodittica e fondata su considerazioni soggettive, non idonee a dimostrare l'illegittimità della valutazione. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 1022, comma 2, d.lgs. 66/2010
in materia di documentazione personale, gli obblighi di partecipazione procedimentale e di motivazione sono assolti secondo le modalità previste nel presente titolo
La disciplina speciale della documentazione personale militare stabilisce le modalità con cui sono assolti gli obblighi di partecipazione e motivazione, prevalendo sul richiamo generalizzato alle regole della legge n. 241/1990.
art. 1028 d.lgs. 66/2010
Rimette al regolamento attuativo la disciplina dei modelli, degli elementi valutativi, dei periodi di compilazione e delle autorità competenti per la documentazione caratteristica.
artt. 1021-1029 d.lgs. 66/2010
Il Titolo VI del Libro IV del codice dell'ordinamento militare disciplina la documentazione personale dei militari, compresa la documentazione caratteristica.
artt. 688-699 d.P.R. 90/2010
Dettano la disciplina regolamentare dei documenti caratteristici, dei relativi modelli, criteri di compilazione e competenze.
art. 3 l. 241/1990
Non richiede, in aggiunta alla motivazione risultante dai modelli e dai giudizi parziali previsti dalla disciplina speciale militare, una motivazione diffusa o discorsiva del giudizio caratteristico, salvo allegazioni contrarie idonee a evidenziare l'illegittimità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante e dei terzi citati.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- La documentazione caratteristica dei militari è soggetta alla disciplina speciale del codice dell'ordinamento militare e del relativo regolamento; gli obblighi di partecipazione e motivazione sono assolti secondo i modelli, i criteri e le modalità ivi previsti, senza necessità di una motivazione discorsiva ulteriore ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, salvo la deduzione di specifici elementi contrari.
- I giudizi espressi dai superiori gerarchici nella documentazione caratteristica dei militari costituiscono esercizio di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di arbitrarietà, manifesta irrazionalità, travisamento dei fatti o palese contraddittorietà e illogicità, dimostrati mediante elementi oggettivi.
- Il giudizio finale contenuto nella scheda o nel rapporto informativo è congruamente motivato quando è coerente con i giudizi parziali formulati per le singole qualità e caratteristiche; non è necessario indicare analiticamente i fatti o le circostanze di servizio posti alla base di ciascuna aggettivazione.
- Le valutazioni caratteristiche dei militari sono autonome e indipendenti sia rispetto ai diversi periodi temporali sia rispetto alle diverse autorità coinvolte nella formazione del documento; non sussiste quindi un diritto dell'interessato alla costanza delle valutazioni o all'immodificabilità in peius di un precedente giudizio positivo.
- La mera allegazione di intenti punitivi, ritorsivi o discriminatori del superiore gerarchico, fondata su considerazioni soggettive o sul richiamo a precedenti procedimenti disciplinari, non dimostra l'illegittimità della valutazione caratteristica in assenza di elementi concreti, oggettivi e sintomatici di sviamento o manifesta irragionevolezza.
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