Sentenza n. 2833/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta ter, n. 5190 del 12 marzo 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro l'annullamento d'ufficio di una richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici e inammissibili i motivi aggiunti, nonché regolato le spese processuali
Esito
Favorevole al resistente (gestore energia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante contestava la sentenza di primo grado nella parte in cui il TAR non aveva riunito il ricorso relativo a una richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici con altri ricorsi connessi, concernenti ulteriori richieste comprese nel medesimo provvedimento plurimo del GSE e il successivo rigetto dell'istanza di riesame. Deduceva la violazione degli artt. 43, comma 3, e 70 c.p.a., dei principi di economia processuale e concentrazione dei giudizi, nonché degli artt. 3, 24, 101, 104, 111 e 113 Cost., sostenendo che la mancata trattazione unitaria avesse determinato un irrazionale esercizio della giurisdizione, un aggravio delle spese e una condanna alle spese di natura sostanzialmente punitiva. Chiedeva la riforma della sentenza quanto alle spese, la loro compensazione e la riunione o trattazione congiunta degli appelli relativi alle controversie analoghe. In primo grado erano stati impugnati l'annullamento d'ufficio di nove RVC, la nota di avvio del procedimento, la richiesta di restituzione dei titoli di efficienza energetica e gli atti di chiarimento pubblicati dal GSE; dopo la normativa sopravvenuta era stata inoltre presentata un'istanza di riesame, respinta dal GSE, e proposti motivi aggiunti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto preliminarmente l'istanza di riunione dell'appello con gli altri gravami, rilevando che si trattava di impugnazioni distinte, derivanti da ricorsi separati volontariamente proposti in primo grado. Nel merito ha confermato la sentenza impugnata. Ha ritenuto che, ai sensi degli artt. 43, comma 3, e 70 c.p.a., la riunione di ricorsi connessi sia una facoltà discrezionale e organizzativa del giudice, non un obbligo, salvo il caso eccezionale di identità della domanda o di un rapporto di pregiudizialità così stretto da rendere impossibile la decisione separata. Il relativo provvedimento ha natura ordinatoria e, di regola, non è sindacabile in appello, salvo abnormità o palese arbitrio. Nel caso concreto, il provvedimento del GSE aveva contenuto plurimo, ma le diverse RVC, le domande e i procedimenti di annullamento restavano distinti; non sussisteva un rapporto di pregiudizialità. La stessa frammentazione processuale era stata volontariamente scelta dalla società, che avrebbe potuto impugnare unitariamente l'atto plurimo. La successiva presentazione di motivi aggiunti e l'istanza di riunione non trasformavano la riunione in un obbligo. Il Collegio ha inoltre escluso che la mancata riunione imponesse la compensazione delle spese: la liquidazione delle spese rientra nell'ampia discrezionalità del giudice e, applicandosi il principio della soccombenza, non richiede una specifica motivazione, salvo condanna della parte vittoriosa o statuizioni abnormi, manifestamente irrazionali o illogiche. L'appello è stato quindi respinto, con condanna dell'appellante al pagamento di euro 3.500, oltre spese generali e accessori, in favore del GSE; nulla è stato disposto per le parti appellate non costituite.
Norme richiamate
art. 43, comma 3, c.p.a.
La disposizione non rende sempre obbligatoria la riunione delle domande connesse proposte davanti allo stesso giudice; la riunione va riferita alla medesimezza del fatto concreto e del titolo posto a fondamento della tutela, mentre restano distinguibili domande basate su atti identici ma riferite a posizioni soggettive o oggetti differenti.
art. 70 c.p.a.
La riunione dei ricorsi connessi è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice per ragioni di opportunità ed economia processuale; la mancata riunione è di regola insindacabile in appello, salvo abnormità, palese arbitrio o rapporto di pregiudizialità incompatibile con la decisione separata.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il TAR ha utilizzato tale disposizione per dichiarare improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo sostituito il provvedimento originario da quello successivo di riesame.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Costituisce base per la condanna alle spese del grado secondo il principio della soccombenza.
art. 1, comma 1, l. 241/1990
I canoni di economicità ed efficacia sono richiamati per qualificare, almeno astrattamente, la concentrazione di più determinazioni amministrative in un unico atto a contenuto plurimo.
artt. 8 e seguenti d.P.R. 1199/1971
Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, successivamente trasposto davanti al TAR a seguito dell'opposizione dell'amministrazione resistente.
art. 56, commi 7 e 8, d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020
La società ne aveva invocato l'applicazione transitoria per chiedere il riesame dei provvedimenti del GSE nell'ambito di giudizi pendenti; il provvedimento di rigetto dell'istanza è stato considerato dal TAR ai fini dell'improcedibilità del ricorso originario.
decreto Ministero della giustizia 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato per la liquidazione delle spese processuali del grado.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la riunione di ricorsi connessi prevista dall'art. 70 c.p.a. costituisce una facoltà discrezionale del giudice, avente natura ordinatoria e organizzativa, e non un obbligo generalizzato.
- La mancata riunione di ricorsi connessi non è normalmente sindacabile in appello, salvo che ricorra abnormità, palese arbitrio oppure un rapporto di pregiudizialità talmente stretto da impedire la decisione separata delle cause.
- L'art. 43, comma 3, c.p.a. non impone la riunione quando domande diverse riguardano atti o fatti distinti, anche se inseriti in un unico provvedimento a contenuto plurimo o fondati sulla medesima normativa; la medesimezza dell'atto o della disciplina applicabile non equivale alla medesimezza della domanda.
- La scelta della parte di impugnare separatamente i diversi contenuti di un atto plurimo può escludere che essa invochi successivamente la mancata riunione come vizio della decisione o come ragione necessaria di compensazione delle spese.
- La mancata riunione dei giudizi non costituisce, di per sé, parametro decisivo per la regolazione delle spese: quando il giudice applica il principio della soccombenza, non è necessaria una motivazione specifica, salvo che la statuizione condanni la parte vittoriosa o risulti abnorme, manifestamente irrazionale o illogica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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