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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5148/2022 del 14/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione sostenendo di essere stato trattenuto 46 giorni in carcere e 135 giorni ai domiciliari per fatti (truffa, ricettazione e falso) in cui era poi stato assolto. Contestava la motivazione dell'ordinanza che aveva rifiutato l'indennizzo, affermando che dalle intercettazioni risultava al massimo la consapevolezza di un affare di valore ma non la consapevolezza di un'operazione illecita; inoltre aveva fornito provvista per un viaggio con carta di credito e permesso l'uso del veicolo, condotte secondo lui compatibili con buona fede e non idonee a giustificare colpa grave o concorso nella causazione della misura cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che, nei casi di reati contestati in concorso, l'assenza di indennizzo può essere giustificata se emerge che l'interessato fosse consapevole dell'attività criminosa altrui o abbia tenuto condotte macroscopicamente imprudenti o indicative di contiguità (es. linguaggio criptico, riunioni sospette, pagamenti diretti di spese di viaggio, valutazioni ambigue sui partecipanti). La Corte ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione della Corte territoriale, che ha valutato ex ante gli elementi disponibili al momento dell'adozione della misura cautelare e ha rilevato circostanze tali da escludere la buona fede o configurare colpa grave. Rigetto del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa del Ministero (liquidate in euro mille).

Norme richiamate

  • Cass. Sez. 4, sentenza n. 25140/2018

    Richiamata per il principio che, nei reati contestati in concorso, va valutata la consapevolezza dell'attività criminosa altrui e che la mera contiguità non incide se manca tale consapevolezza; critica alla precedente motivazione carente della Corte veneta.

  • Cass. Sez. 4, sentenza n. 7956/2020 (Abbruzzese)

    n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021

    Conferma che la colpa grave ostativa all'indennizzo sussiste se chi ha patito l'ingiusta detenzione, pur conoscendo l'attività criminale altrui, pone in essere comportamenti percepibili come indicativi di contiguità.

  • Cass. Sez. 4, sentenza n. 45418/2010 (Carere)

    Giurisprudenza che individua, in ipotesi di concorso, elementi di valutazione per escludere l'indennizzo quando emergono condotte indicative di partecipazione o contiguità.

  • Cass. Sez. 4, sentenza n. 37528/2008 (Grigoli)

    Richiama la linea interpretativa secondo cui comportamenti riconoscibili come contigui all'attività illecita possono configurare colpa grave e ostare al risarcimento.

  • Cass. Sez. 4, sentenza n. 27458/2019 (Hosni Hachemi Ben Hassen)

    Stabilisce che la valutazione della colpa grave è rimessa al giudice di merito che deve motivare adeguatamente l'apprezzamento degli elementi probatori; motivazione adeguata e congrua è incensurabile in Cassazione.

  • Cass. Sez. 4, sentenza n. 3359/2016 (La Fornara)

    n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017

    Precisa che l'accertamento ai fini dell'indennizzo è ex ante: occorre valutare se la condotta abbia creato la falsa apparenza della configurabilità di un reato, non se tale condotta integri materialmente il reato.

Massime di principio

  • La domanda di indennizzo per ingiusta detenzione in casi di reati in concorso viene valutata considerando se l'interessato fosse consapevole dell'attività criminosa altrui o abbia tenuto condotte macroscopicamente imprudenti o indicative di contiguità; la sola assoluzione nel processo penale non garantisce automaticamente l'indennizzo.
  • La valutazione è ex ante: il giudice deve considerare le informazioni disponibili al momento dell'adozione della misura cautelare e stabilire se quelle condotte abbiano creato la falsa apparenza di coinvolgimento in un reato, indipendentemente dall'esito del giudizio di merito.
  • Per escludere l'indennizzo è sufficiente dimostrare la presenza di comportamenti che, pur non integrando un reato, denotino evidente negligenza o imprudenza (es. linguaggio criptico, riunioni segrete, pagamenti diretti correlati all'operazione), soprattutto se accompagnati da una posizione di conoscenza o ruolo rilevante.
  • La motivazione del giudice che rigetta l'indennizzo deve essere puntuale e analitica nell'illustrare i passaggi logico-probatori; una motivazione adeguata è difficilmente censurabile in sede di legittimità.
  • In situazioni analoghe, chi contesta il diniego di indennizzo deve dimostrare in modo concreto l'assenza di consapevolezza dell'illiceità e l'assenza di comportamenti che possano ragionevolmente essere interpretati come contigui all'attività criminosa altrui.

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