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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36367/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha impugnato l'ordinanza con cui il tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di applicare la disciplina della continuazione tra due reati già definiti con sentenze irrevocabili di condanna. I fatti richiamati riguardano, da un lato, un'illecita detenzione di sostanza stupefacente e, dall'altro, una resistenza a pubblico ufficiale, commesse nello stesso giorno durante un controllo di polizia giudiziaria. Il giudice dell'esecuzione aveva escluso il medesimo disegno criminoso, valorizzando la diversa causale delle condotte e la natura contingente della reazione al controllo, ritenuto occasionale e non prevedibile. Nel ricorso si sosteneva invece che la condotta in materia di stupefacenti presupponesse una preventiva pianificazione e che, in tale contesto, dovesse ritenersi prevedibile anche l'eventualità di un controllo e della conseguente reazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza impugnata non fosse manifestamente illogica e che le censure del ricorrente mirassero soltanto a una rivalutazione del merito e degli elementi di fatto, operazione non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato implicitamente quale disciplina della continuazione tra reati, applicabile solo in presenza di un medesimo disegno criminoso, la cui verifica è rimessa al giudice di merito in fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, con pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di continuazione, l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso è una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e, in sede di legittimità, è censurabile solo per difetto o manifesta illogicità della motivazione.
  • Quando il giudice di merito esclude la continuazione valorizzando la diversa causale dei reati e la natura contingente di una delle condotte, il ricorso per cassazione non può limitarsi a proporre una lettura alternativa degli elementi di fatto.
  • La mera contestualità temporale o il fatto che una condotta possa astrattamente essere inserita in uno scenario di prevedibilità non sono sufficienti, da soli, a imporre il riconoscimento della continuazione se la motivazione del giudice di merito esclude il medesimo disegno criminoso con argomentazione non manifestamente illogica.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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