Cassazione Penale, Sentenza n. 45453/2022 del 30/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Padova che lo aveva condannato a euro 1.000,00 di ammenda per il reato previsto dall'art. 4, commi 2 e 3, L. n. 110/1975, per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico con lama di 8 cm, detenuto all'interno dell'abitacolo del veicolo. In appello si deduceva violazione di legge e difetto di motivazione per la mancata valutazione e decisione sulla richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato che il giudice di primo grado non ha risposto in alcun modo alla specifica richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. e che il mero diniego delle attenuanti generiche non può considerarsi motivazione implicita in merito alla tenuità del fatto. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla causa di non punibilità e la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Padova, in diversa composizione, per un nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
Legge n. 110 del 1975
Norma relativa alla detenzione e porto di armi e strumenti atti ad offendere; applicata per sanzionare il porto, senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico nell'abitacolo del veicolo.
Codice penale
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha richiamato la natura e i parametri oggettivi della norma (pena edittale, modalità della condotta, esiguità del danno) e ha sottolineato che la valutazione di tale causa non può essere sostituita o implicitamente decisa mediante il diniego delle attenuanti generiche, che si fondano su profili soggettivi.
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 5, n. 45533 del 22/07/2016, Rv. 268307; Sez. 6, n. 605 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278095
Principi richiamati secondo cui il diniego delle attenuanti generiche e la constatazione di precedenti non possono svolgere la funzione di motivazione implicita del mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità, atteso il diverso contenuto e i parametri di valutazione delle due istituzioni.
Massime di principio
- La richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. deve essere espressamente valutata e motivata dal giudice; l'omessa pronuncia su tale richiesta determina annullamento quando la decisione impugnata non contenga motivazione sul punto.
- Il diniego delle attenuanti generiche, basato su profili soggettivi come i precedenti penali, non può essere considerato motivo implicito per escludere la particolare tenuità del fatto, la quale si valuta con parametri oggettivi (pena edittale, modalità della condotta, esiguità del danno).
- In presenza di una richiesta difensiva alternativa o subordinata (assoluzione o, in subordine, non punibilità per particolare tenuità), il giudice è obbligato a pronunciare su tutte le richieste effettivamente formulate; diversamente la decisione è viziata sotto il profilo del difetto di motivazione.
- Difensori: quando si prospetta la possibile applicazione dell'art. 131-bis, formulare esplicitamente la richiesta e indicare i parametri oggettivi che la sorreggono, poiché l'assenza di una valutazione motivata può comportare la rinnovazione del giudizio.
- Giudici: nel rigettare attenuanti o negare la non punibilità per tenuità occorre fornire motivazione distinta e specifica, separando la valutazione degli elementi soggettivi (per le attenuanti) da quella degli elementi oggettivi richiesti dall'art. 131-bis.
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