Cassazione Civile, Ordinanza n. 23621/2025 del 20/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato la rinuncia ritualmente depositata dalla parte ricorrente e notificata alla controparte; ha quindi dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e ha disposto la compensazione delle spese, richiamando il recente consolidamento della giurisprudenza sulla materia oggetto del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La parte ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la decisione di primo grado, riconoscendo il diritto di accesso al Fondo di garanzia costituito presso l'INPS solo nei limiti del credito ammesso al passivo del fallimento della società datrice di lavoro. In vista dell'udienza in Cassazione, la ricorrente ha però depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato all'INPS, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e chiedendo la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
art. 391 ultimo comma c.p.c.
La rinuncia al ricorso, una volta ritualmente proposta, determina l'estinzione del processo di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se depositata dalla parte e notificata alla controparte, comporta l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del processo per rinuncia, il giudice può disporre la compensazione delle spese di lite, tenendo conto delle circostanze del caso e dell'evoluzione della giurisprudenza sulla materia controversa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 20 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23574/2025 del 20/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 20 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23575/2025 del 20/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 20 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23576/2025 del 20/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 20 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23582/2025 del 20/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 20 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23583/2025 del 20/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 20 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23584/2025 del 20/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →