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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17098/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee applicate nei suoi confronti. In sostanza contestava la scelta del giudice di merito di non ritenere prevalenti le circostanze attenuanti sulle aggravanti, chiedendo una diversa valutazione del bilanciamento circostanziale e, indirettamente, del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sul bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti non sia consentita in sede di legittimità, salvo casi di motivazione mancante, meramente apparente o manifestamente illogica; nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata congrua e supportata da plurime argomentazioni, richiamate anche in relazione ai parametri dell'art. 133 c.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    È richiamato come parametro valutativo cui il giudice di merito può fare riferimento per motivare la soluzione di equivalenza nel giudizio di comparazione tra circostanze.

  • art. 62-bis c.p.

    Non citato espressamente, ma la decisione riguarda il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti applicate all'imputato.

  • art. 69 c.p.

    Norma implicitamente presupposta dal riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee e alla scelta di equivalenza tra attenuanti e aggravanti.

Massime di principio

  • Il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee costituisce apprezzamento discrezionale del giudice di merito e, se sorretto da motivazione sufficiente, non è sindacabile in cassazione salvo che sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità.
  • La motivazione che reputi equivalenti attenuanti e aggravanti è adeguata quando il giudice di merito indichi, anche sinteticamente, gli elementi ritenuti rilevanti ai fini dell'adeguatezza della pena concreta, potendo richiamare anche uno solo dei parametri di cui all'art. 133 c.p.
  • Le censure che mirano a ottenere una diversa ponderazione delle circostanze, senza evidenziare un vizio macroscopico della motivazione, sono inammissibili in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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