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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05837/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento per IRPEF anno 2012 e tassa automobilistica anno 2013. Il giudice tributario di merito aveva ritenuto regolare la notifica della cartella, eseguita tramite servizio postale con esito di compiuta giacenza. Il contribuente ha contestato tale conclusione, deducendo che non risultava provata la corretta sequenza notificatoria: in particolare, mancava la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa con cui si comunica l’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale (CAD). Con l’unico motivo di ricorso per cassazione ha denunciato violazione dell’art. 26, comma 1, D.P.R. 602/1973, in combinato con le norme del codice di procedura civile e della legge sulla notificazione a mezzo posta, sostenendo che la sola prova della spedizione della raccomandata informativa non bastasse a dimostrare il perfezionamento della notifica.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, quando un atto impositivo notificato per posta non sia consegnato al destinatario per assenza o altre cause analoghe, il notificante deve provare il perfezionamento del procedimento notificatorio producendo l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito; non è sufficiente dimostrare la sola spedizione della raccomandata informativa. Poiché nel caso concreto tale prova non risultava adeguatamente fornita, la sentenza di appello è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che dovrà anche regolare le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è stata dedotta la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione alla regolarità della notificazione della cartella.

  • art. 26, comma 1, D.P.R. 602/1973

    disciplina la notificazione della cartella di pagamento; va letta in coerenza con le norme sulla notifica postale e con le garanzie difensive del destinatario.

  • artt. 140, 148, 149 c.p.c.

    richiamati come norme del sistema notificatorio rilevanti per valutare la correttezza della notifica eseguita in caso di assenza del destinatario.

  • art. 48 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel quadro della disciplina delle notificazioni.

  • art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 600/1973

    richiamato quale norma sulle modalità di notifica degli atti tributari.

  • artt. 5, 7, 8, 14 e 15 L. 890/1982

    in particolare l’art. 8 è stato interpretato in senso costituzionalmente orientato: per provare la notifica è necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa (CAD), non bastando la sola prova di spedizione.

  • artt. 24 e 111, comma 2, Cost.

    usati come parametri per un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina delle notificazioni, a tutela del diritto di difesa e del giusto processo.

  • art. 1335 c.c.

    richiamato per affermare che, quando la raccomandata informativa perviene nella sfera di conoscibilità del destinatario, opera la presunzione di conoscenza, rilevante ai fini del perfezionamento della notifica nei casi descritti dalla giurisprudenza.

Massime di principio

  • In tema di notificazione a mezzo posta di atti impositivi o processuali, se il destinatario non riceve l’atto per assenza temporanea o altre cause equiparabili, il perfezionamento della notifica deve essere provato dal notificante mediante la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa di avvenuto deposito (CAD).
  • La sola prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata informativa non è sufficiente a dimostrare la regolarità della notifica: è necessaria la prova del suo effettivo invio con esito documentato dalla relativa ricezione o comunque dalla sua acquisizione nella sfera di conoscibilità del destinatario, secondo la disciplina applicabile.
  • Nei casi in cui l’avviso informativo sia pervenuto all’indirizzo del destinatario e questi, pur essendo nuovamente assente, non ritiri il piego depositato, la notifica può perfezionarsi per compiuta giacenza, operando la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. solo se la sequenza procedimentale risulta provata nei suoi elementi essenziali.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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