Sentenza del 18/01/2022 n. 1317 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo relativo a un debito complessivo di Euro 2.298,32 derivante da otto cartelle esattoriali e un avviso di mora. La contribuente contestava il difetto di motivazione del preavviso e la mancata notifica degli atti presupposti (cartelle e avviso di mora), con conseguente decadenza o prescrizione dei crediti; in primo grado la CTP aveva accolto il ricorso per difetto di motivazione ma la CTR, riformando, aveva dichiarato parziale difetto di giurisdizione sulle pretese non tributarie, confermato la giurisdizione solo su due cartelle, rigettato l'eccezione di carenza di motivazione (riconoscendo che il Concessionario non deve motivare come l'Amministrazione), e ritenuto legittimo il preavviso per i crediti tributari in quanto le cartelle sarebbero state notificate a mani del destinatario o di persona da lui autorizzata. In Cassazione L.G. deduceva molteplici violazioni processuali e di merito, tra cui la mancata comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di appello ai difensori domiciliatari (notifica inviata al vecchio indirizzo e depositata in segreteria senza aver cercato il nuovo indirizzo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (nullità per mancata comunicazione dell'avviso di udienza ai difensori), ritenendo invalida la decisione impugnata per violazione del diritto di difesa: l'avviso era stato inviato al precedente indirizzo e, dopo l'indicazione "trasferito", depositato in segreteria senza che fossero svolte le ricerche necessarie nonostante la variazione fosse stata comunicata al Consiglio dell'Ordine. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza (art. 31 D.Lgs. 546/1992) è garanzia essenziale del contraddittorio e la sua omissione determina la nullità della decisione. Considerato che in appello il Concessionario aveva prodotto nuova documentazione e che la trattazione ha comportato valutazioni di fatto sulle notifiche, il vizio ha concretamente pregiudicato il diritto di difesa; pertanto la sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della CTR Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e liquidazione delle spese. Gli altri motivi di ricorso sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 3
Stabilisce la possibilità di deposito presso la segreteria della commissione se le ricerche per la notificazione hanno esito negativo; la Corte ha ritenuto che il deposito in segreteria non fosse valido se non erano state effettivamente svolte le ricerche dopo il riscontro del trasferimento.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31
La comunicazione della data di udienza è funzione essenziale di garanzia del diritto di difesa; la sua omissione, se non effettuata nei termini, determina la nullità della decisione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
Norme sulla motivazione delle decisioni e sulle pronunce della Commissione: la CTR aveva ritenuto non sussistente l'obbligo di motivazione stringente per gli atti del Concessionario, ma la Cassazione ha cassato la decisione per vizi procedurali indipendenti dalla valutazione della motivazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61
Richiamato per l'applicabilità delle norme sulla comunicazione delle udienze anche agli appelli; cioè il richiamo di art. 31 ai giudizi di appello.
Codice di procedura civile, art. 101 e art. 112
Riferimenti ai principi di imparzialità del giudice e all'obbligo di motivazione; sono stati invocati nel ricorso in relazione alla correttezza del procedimento e alla motivazione della decisione.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c. (nn. 3, 4, 5)
Fondamenti di impugnazione in cassazione (violazione di legge, motivazione apparente o omesso esame di fatto decisivo): tali doglianze sono state sollevate, ma la Corte ha ritenuto decisivo il motivo relativo alla comunicazione dell'udienza.
Codice di procedura civile, art. 369 c.p.c., comma 3
Consente la richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio; la Corte ha effettuato la verifica sul fascicolo d'ufficio per il rilievo dell'error in procedendo relativo all'avviso di udienza.
Codice di procedura civile, art. 366 c.p.c., n. 6
Richiesto per il ricorso di cassazione relativamente agli atti di parte; la Corte ha precisato che l'onere di indicare atti riguarda il fascicolo di parte e non il fascicolo d'ufficio quando si deduce un error in procedendo.
Costituzione, artt. 24 e 111
Richiamati come garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio; la mancata comunicazione dell'udienza è stata valutata come violazione di tali principi costituzionali.
D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 2 e 19
Norme richiamate dal ricorrente in relazione a sanzioni tributarie e competenze; la Corte ha però dichiarato assorbiti gli altri motivi dopo aver accolto il vizio procedurale.
D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17, 25, 26 e art. 86
Norme sulle procedure di riscossione e sulla notifica delle cartelle; invocate per contestare la regolarità delle notifiche che costituivano il presupposto del preavviso di fermo.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Riferimento normativo richiamato nell'impugnazione in relazione alle modalità di accertamento/contestazione fiscale e notifiche.
Codice civile, art. 2909
Richiamato dal ricorrente in tema di preclusione e giudicato interno relativo a una cartella già annullata in precedenza; la questione non è però stata risolta nel merito in Cassazione essendo il giudizio rinviato.
Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), artt. 6, 7, 10, 17
Richiamata per i principi di correttezza, buona amministrazione e garanzie del contribuente; il mancato rispetto delle garanzie di notifica è stato valutato alla luce di tali principi.
Massime di principio
- Nel processo tributario la comunicazione della data di udienza (art. 31 D.Lgs. 546/1992) è essenziale per il diritto di difesa: la sua omissione entro termini ragionevoli (almeno 30 giorni) determina la nullità della decisione che ne consegue.
- Se la notifica o comunicazione risulta inviata a un indirizzo risultante "trasferito", il notificante ha l'onere di svolgere ricerche per individuare il nuovo domicilio/studio del difensore; il mero deposito in segreteria senza aver effettuato tali ricerche non vale a sanare la notifica.
- Quando in grado di appello vengono prodotti nuovi documenti o vengono svolti accertamenti di fatto (es. sulla regolarità delle notifiche), la mancata partecipazione per assenza di avviso d'udienza può arrecare pregiudizio concreto al diritto di difesa e rendere necessaria la cassazione con rinvio per un nuovo esame.
- Se la questione in appello è esclusivamente di diritto e non richiede accertamenti di fatto, la Corte può talvolta evitare la retrocessione al grado precedente per ragioni di durata del processo; ma se nel merito sono state valutazioni di fatto o prodotte nuove prove, il rinvio è la soluzione corretta.
- La regolarità delle notifiche delle cartelle esattoriali è elemento decisivo ai fini della legittimità di atti esecutivi (es. preavviso di fermo): contestazioni sulle notifiche possono incidere sulla validità dell'azione esecutiva e devono essere valutate con piena possibilità di contraddittorio.
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