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Sentenza

Sentenza n. 15214/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento, comunicato a mezzo PEC in data 13 gennaio 2026, con cui Mediocredito Centrale s.p.a. ha parzialmente respinto le istanze di accesso formulate dalla ricorrente in data 12 dicembre 2025, relativamente al procedimento di inefficacia della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI, inerente le seguenti posizioni: n. 1859080 - -OMISSIS- s.r.l., n. 2104883 - -OMISSIS- s.r.l., n. 2952634 - -OMISSIS- s.r.l., n. 3171159 - -OMISSIS- s.p.a., n. 3645493 - -OMISSIS- s.r.l., n. 3678040 - -OMISSIS- s.r.l., n. 3799808 - -OMISSIS- s.r.l., n. 3926419 - -OMISSIS- s.r.l., n. 3887975 - -OMISSIS- s.r.l., n. 3936799 - -OMISSIS- s.r.l., n. 3945126 --OMISSIS- s.r.l., n. 3986153 - -OMISSIS- s.r.l., n. 3986971 - -OMISSIS- s.r.l., n. 4054827 - -OMISSIS- s.r.l., n. 4078657 - -OMISSIS- - s.r.l., n. 4095926 - -OMISSIS- s.r.l., n. 4113899 - -OMISSIS- - s.r.l., n. 4117544 - -OMISSIS- s.r.l., n. 4118640 - -OMISSIS- s.r.l., n. 4141999 - -OMISSIS- s.r.l.;

Giustizia amministrativa202602047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale delle istanze di accesso documentale presentate il 12 dicembre 2025, comunicato il 13 gennaio 2026, relative all’istruttoria di venti procedimenti di inefficacia di garanzie del Fondo di Garanzia per le PMI

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (banca destinataria)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente, in amministrazione straordinaria, ha chiesto accesso documentale per esercitare le proprie prerogative difensive nei procedimenti di inefficacia delle garanzie relativi a venti posizioni. Le istanze riguardavano i rapporti, le relazioni e le note ispettive trasmessi da Banca d’Italia al Gestore; la corrispondenza tra MCC e Banca d’Italia; le relazioni interne, le schede di valutazione, i report e le check-list del Gestore; l’intera documentazione istruttoria e gli ulteriori atti rilevanti. MCC ha consentito l’accesso soltanto ad alcuni documenti già autorizzati o resi ostensibili da Banca d’Italia, opponendo per gli altri il segreto di vigilanza o affermando che gli elementi essenziali erano già conoscibili o nella disponibilità della ricorrente. Con ricorso ex art. 116 c.p.a. la società ha chiesto l’esibizione integrale della documentazione. MCC ha eccepito l’inammissibilità per parcellizzazione dell’iniziativa processuale e ha resistito nel merito. È stata inoltre richiesta documentazione acquisita tramite le autorità giudiziarie nell’ambito di procedimenti penali.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità per parcellizzazione: nel processo amministrativo la regola è l’impugnazione con un ricorso di un solo provvedimento, mentre il ricorso cumulativo è eccezionale. Nel merito, ha accolto la domanda relativa agli atti istruttori trasmessi da Banca d’Italia a MCC e posti a fondamento dell’avvio dei procedimenti: l’interesse difensivo diretto, concreto e attuale era incontroverso e il segreto di vigilanza non era opponibile, poiché la stessa Banca d’Italia aveva dichiarato di non ravvisare ostacoli all’ostensione rispetto alle esigenze tutelate dall’art. 7 T.U.B. Ha accolto anche la richiesta di accesso alla corrispondenza, alle relazioni e agli altri documenti interni e istruttori indicati ai punti 2, 3 e 4, poiché erano pertinenti ai procedimenti di inefficacia e MCC e Banca d’Italia non avevano indicato specifiche ragioni ostative, pur essendone onerate. Ha respinto la domanda concernente gli atti acquisiti tramite le autorità giudiziarie nella misura in cui siano tuttora coperti dal segreto investigativo: tali atti non erano stati espressamente richiesti e l’art. 329 c.p.p., richiamato dall’art. 24, comma 1, lett. a), l. 241/1990, ne preclude l’accesso fino a quando l’imputato non possa conoscerli e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Ha escluso infine l’obbligo di ostensione per i documenti prodotti dalla stessa ricorrente e per quelli comunque disponibili sul portale del Fondo, mancando la necessità dell’accesso ai sensi dell’art. 22 l. 241/1990. Ricorso accolto nei limiti indicati; provvedimento annullato in parte e ordine a MCC di consentire l’accesso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Considerato che con ricorso ex art. 116 cod. proc. amm., parte ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento di diniego parziale all’accesso, insistendo per l’esibizione di tutta la documentazione richiesta con le predette istanze;

    Il ricorso ex art. 116 c.p.a. è lo strumento processuale utilizzato per contestare il diniego parziale di accesso e ottenere l’ostensione dei documenti richiesti.

  • art. 22 l. 241/1990

    da un lato, è infatti incontroversa l’esistenza di un interesse diretto, attuale e concreto ex art. 22 della legge n. 241/1990;

    L’accesso documentale presuppone un interesse diretto, attuale e concreto; tale requisito sussiste quando i documenti sono richiesti per difendersi nei procedimenti amministrativi di inefficacia delle garanzie.

  • art. 7 T.U.B.

    da un lato, è infatti incontroversa l’esistenza di un interesse diretto, attuale e concreto ex art. 22 della legge n. 241/1990; dall’altro, il segreto di vigilanza di cui all’articolo 7 del T.U.B. non le è opponibile, stante la premessa del medesimo provvedimento avversato ove si dà atto che la Banca d’Italia, interpellata quale controinteressata, “ha comunicato di non ravvisare ragioni ostative all’ostensione dei documenti richiesti, con riferimento alle esigenze di tutela dell’azione di vigilanza presidiate dal segreto d’ufficio ex art. 7 T.U.B.”;

    Il segreto di vigilanza non può essere opposto al richiedente quando l’autorità di vigilanza, consultata come controinteressata, abbia dichiarato di non ravvisare ragioni ostative all’ostensione in relazione alla tutela dell’attività di vigilanza.

  • art. 329 c.p.p.

    gli atti d'indagine “sono coperti da segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari”

    Gli atti d’indagine penale non sono ostensibili finché permane il segreto investigativo, che dura fino a quando l’imputato possa conoscerli e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

  • art. 24, comma 1, lett. a), l. 241/1990

    va infatti osservato che, ai sensi dell’art. 329 c.p.p., richiamato dall’art. 24, comma 1, lett. a), l. n. 241/1990, gli atti d'indagine “sono coperti da segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari” (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 10 aprile 2003, n. 1923), con la conseguenza che il diniego di accesso è legittimo nei limiti degli atti tuttora coperti da tale vincolo di segretezza;

    L’esclusione dell’accesso prevista dalla disciplina documentale opera per gli atti investigativi finché permane il segreto imposto dall’art. 329 c.p.p.; il diniego è legittimo soltanto entro tale limite.

Massime di principio

  • Nel giudizio di accesso documentale, è sufficiente a fondare l’ostensione un interesse difensivo diretto, concreto e attuale rispetto a procedimenti amministrativi che incidono sulla posizione del richiedente.
  • Il segreto di vigilanza non è opponibile quando l’autorità di vigilanza, interpellata quale controinteressata, abbia escluso la sussistenza di ragioni ostative all’ostensione con riguardo alla tutela dell’attività di vigilanza.
  • L’amministrazione che nega l’accesso a documenti istruttori pertinenti deve indicare puntuali esigenze ostative; in mancanza, e in presenza di un interesse difensivo qualificato, l’accesso va consentito.
  • L’accesso agli atti acquisiti nell’ambito di procedimenti penali può essere negato nei limiti in cui tali documenti siano ancora coperti dal segreto investigativo ai sensi dell’art. 329 c.p.p.
  • Non sussiste necessità di accesso, ai sensi dell’art. 22 l. 241/1990, per documenti già prodotti dal richiedente o comunque accessibili tramite il canale telematico ufficiale previsto per la relativa procedura.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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