Sentenza del 28/05/2020 n. 10100 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società chiedeva il rimborso di €40.896,00 versati a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica (consumi giugno 2010 - febbraio 2012), ritenendo l'imposta incompatibile con l'art.1, par.2 della Direttiva CE 2008/118 e dunque indebitamente versata; l'Agenzia aveva rigettato l'istanza prospettando difetto di legittimazione della società e sostenendo la non immediatezza ed efficacia diretta della Direttiva in Italia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale della P.L.T., dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'Agenzia, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla CTR della Toscana in diversa composizione per nuovo esame. La Corte ha ritenuto che l'art.1 par.2 della Direttiva 2008/118 impone un divieto diretto di nuove o ulteriori imposizioni indirette incompatibili con la Direttiva e può essere applicato direttamente dal giudice nazionale (obbligo di "non fare" dello Stato). Ha inoltre chiarito che, per essere compatibili, eventuali addizionali devono perseguire finalità specifiche e il gettito deve essere effettivamente vincolato a quelle finalità; scopi generici di bilancio non sono sufficiente giustificazione. La Corte non ha deciso definitivamente sul merito del rimborso ma ha rinviato al giudice di merito per valutare la sussistenza e l'azionabilità del diritto della società e le questioni rimaste assorbite.
Norme richiamate
Direttiva CE 2008/118
L'art.1 par.2 impone un divieto diretto di ulteriori imposizioni indirette su prodotti già soggetti ad accisa salvo specifiche eccezioni; costituisce una norma che può produrre efficacia diretta e imporre un obbligo negativo allo Stato ("obbligo di non fare") quando sia chiara e prescrittiva; il gettito di eventuali addizionali deve essere vincolato a finalità specifiche previste dalla Direttiva.
D.Lgs. 29.03.2010, n.48
Atto di recepimento della Direttiva 2008/118 nel diritto interno; la Corte osserva che lo Stato ha comunque recepito formalmente la Direttiva, ma l'assenza o ritardo di atti attuativi non esclude la possibilità di efficacia diretta della norma comunitaria quando questa sia idonea.
D.Lgs. n.68/2011 e D.L. n.16/2012
Norme abrogatrici delle addizionali sulle accise intervenute in epoca successiva; la Corte rileva che l'abrogazione è avvenuta dopo il termine di adeguamento previsto dalla Direttiva, per cui occorre verificare la compatibilità delle addizionali nel periodo intermedio (31.03.2010 - data abrogazione) e non si può ritenere automaticamente lecita l'imposizione in tale periodo.
art.6 co.1 lett.c) D.L. 28.11.1988 n.511 (conv. L. 27.01.1989 n.20)
Norma nazionale istitutiva delle addizionali alle accise sull'energia; la Corte richiede di valutare la finalità di tale normativa: se mirata a finalità specifiche previste dalla Direttiva l'addizionale potrebbe essere compatibile, ma se la finalità è mero finanziamento degli Enti locali (esigenze di bilancio) l'addizionale è incompatibile con l'art.1 par.2 della Direttiva.
art.2 co.2‑bis D.L. n.223/2010
Norma citata che attribuiva alle Province la possibilità di maggiorare l'addizionale per finanziare il ciclo rifiuti; la Corte la considera esempio di finalità di bilancio non riconducibile alle finalità specifiche richieste dalla Direttiva.
D.Lgs. 504/1995 (artt. 52 e ss.)
Riferimento alla disciplina delle accise e delle addizionali nazionale; la Corte utilizza la normativa per verificare struttura e finalità delle addizionali e la loro incompatibilità con la Direttiva se prive delle finalità specifiche richieste.
Massime di principio
- Se una Direttiva comunitaria impone un divieto (o prescrive un obbligo negativo) chiaramente definito, essa può essere direttamente efficace e invocata davanti al giudice nazionale anche in assenza di una normativa attuativa specifica.
- Per essere compatibili con l'art.1 par.2 della Direttiva 2008/118, eventuali addizionali su prodotti energetici già soggetti ad accisa devono perseguire finalità specifiche e il gettito deve essere effettivamente vincolato a tali finalità; scopi generici di bilancio non sono sufficienti.
- Il ritardo o l'incompleta attuazione di una Direttiva da parte dello Stato non esonera quest'ultimo dall'obbligo di conformarsi: norme nazionali contrastanti divenute inefficaci dopo il termine di recepimento possono essere disapplicate dal giudice e dare luogo a rimborsi per il periodo di illegittima applicazione.
- In contenziosi di rimborso tributario occorre distinguere la qualità soggettiva: il diritto al rimborso e la legittimazione attiva vanno accertati in concreto (chi è il soggetto passivo dell'imposta e chi ha effettivamente sopportato l'onere), compito che resta del giudice di merito.
- Quando la decisione di merito non ha esaminato tutte le questioni perché ne ha risolto una principale (principio della ragione più liquida), le questioni assorbite possono essere rinnovate e decise dal giudice al quale il processo viene rinviato.
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