Cassazione Penale, Sentenza n. 2514/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Commodaro era accusato, in qualità di amministratore di fatto della societa Esdra Costruzioni s.r.l. (dichiarata fallita), di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva: tenuta irregolare delle scritture contabili, uso di fatture false e distrazioni di denaro mediante prelievi e pagamenti fittizi per somme rilevanti (Euro 77.000, Euro 88.350, Euro 18.350 e Euro 202.000) a favore di terzi per lavori mai eseguiti. L'imputato ha impugnato la conferma della condanna per sei motivi: mancata prova della qualifica di amministratore di fatto, vizio di motivazione sulla sfera gestionale e sulla rilevanza del ruolo della moglie amministratrice formale, carenza dell'elemento soggettivo (dolo), contestazione del risarcimento danni e del calcolo delle attenuanti nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e, perciò, ha confermato la sentenza di merito: condanna di Commodaro a tre anni di reclusione (come già deciso dal G.U.P. e dalla Corte d'appello), condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, condanna al pagamento delle spese processuali e dell'oblazione in favore della cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione dei giudici di merito sull'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto (basata su elementi istruttori: dichiarazioni di dipendenti/fornitori, relazioni del curatore, tenuta della contabilità e operazioni distraenti) e ha rigettato le censure relative all'elemento soggettivo, al danno e al trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
Codice penale, art. 110
Richiamato per il concorso di persone nel reato; la Corte ha confermato che il concorso è applicabile all'amministratore di fatto che agisce con altri (anche l'amministratrice formale).
Legge fallimentare, art. 216 comma 1 n. 2 e art. 223
Norme incriminatrici della bancarotta documentale e distrattiva: la Corte ha ritenuto che i fatti contestati rientrino in tali fattispecie e che l'amministratore di fatto possa esserne responsabile.
D.Lvo 74/2000 (art. 2 richiamato nel ricorso)
Richiamato nel giudizio in relazione ad accertamenti su fatture false; la Corte ha osservato che accertamenti della Guardia di Finanza antecedenti al fallimento corroborano la ricostruzione delle fatture inesistenti.
Codice di procedura penale, art. 533
Il ricorrente invocava vizio di motivazione ai sensi dell'art. 533; la Corte ha ritenuto i motivi generici e la motivazione di merito congrua e logica, quindi insindacabile in Cassazione.
Codice di procedura penale, art. 539
Richiamato in relazione al risarcimento del danno; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sulla potenzialità e entità del danno, avendo i giudici di merito indicato le somme sottratte.
Codice di procedura penale, art. 616
Applicato per la condanna alle spese di procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma alla cassa delle ammende.
Codice civile, art. 2639
Usato come riferimento per la qualificazione di amministratore di fatto: la Corte conferma che l'art. 2639 c.c. e relativi principi sono utili a identificare l'intraneus che svolge funzioni direttive nella società.
Codice civile, artt. 2392 e 2394
Riferiti in tema di doveri degli amministratori: la Corte ricorda che l'amministratore di fatto è equiparato a quello di diritto e soggetto agli obblighi di preservare il patrimonio sociale.
Codice penale, art. 40 comma 2
Richiamato per affermare che l'amministratore di fatto può essere ritenuto responsabile anche per omissione quando avrebbe il dovere di impedire le condotte illecite.
Legge fallimentare, art. 216
Citata per collegare le conseguenze penali alle fattispecie di bancarotta; la Corte ha ribadito che la responsabilità penale si estende all'amministratore di fatto ai sensi della disciplina fallimentare.
Codice penale, art. 62-bis
Norma sulle attenuanti generiche: il ricorrente contestava il calcolo; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura perché non è intervenuta riforma della pena di merito.
Norme procedurali emergenti (D.L. n.137/2020 art.23 comma 8 richiamato)
Richiamate in ordine alla trattazione del ricorso senza intervento delle parti; la Corte ha proceduto con conclusioni scritte delle parti.
Massime di principio
- La qualifica di "amministratore di fatto" si accerta con l'insieme di indici probatori (inserimento organico, funzioni direttive, rapporti con dipendenti/fornitori/clienti, partecipazione alle strategie e alle fasi nevralgiche) e non dipende dalla titolarità formale del ruolo.
- Il fatto che l'amministratore formale avesse "l'ultima parola" in ambito amministrativo non esclude, di per sé, la riconducibilità di rilevanti poteri gestori ad altro soggetto: va valutato il quadro complessivo degli indici.
- L'amministrazione 'settoriale' (competenze riconducibili a specifici ambiti) può comunque configurare l'amministratore di fatto se la gestione è significativa, continua e organica; non è necessaria la titolarità di tutti i poteri tipici dell'organo amministrativo.
- Una volta accertata la qualifica di amministratore di fatto, la responsabilità penale può estendersi sia a condotte commissive sia a omissioni rilevanti (dovere di impedire il danno), secondo l'art. 40 c.p.
- In sede di Cassazione i motivi di impugnazione devono essere specifici e non generici: censure generiche sulla motivazione di merito sono dichiarate inammissibili.
- Per le fattispecie di bancarotta contestate non è necessario il dolo specifico evocato dal ricorrente; la configurazione del reato deve essere valutata con riferimento agli elementi obiettivi e soggettivi propri delle singole fattispecie.
- Sul piano del danno risarcibile in bancarotta, è sufficiente che i giudici di merito motivino la sussistenza del danno potenziale e richiamino le somme sottratte o le operazioni distraenti per fondare la condanna al risarcimento.
- Il ricorso in Cassazione non può essere usato per una riconsiderazione ampia e complessiva della prova: la Corte di legittimità sindaca la motivazione solo nei limiti della logicità e congruità e quando i motivi risultino adeguatamente specificati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2330/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2331/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2332/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2333/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2334/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2335/2024 del 19/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →