Cassazione Penale, Sentenza n. 27880/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
La vicenda riguarda il riconoscimento, da parte della Corte d'appello di Venezia, di un'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Bucarest nei confronti di un soggetto sottoposto a sorveglianza in attesa del processo per 60 giorni. L'autorità italiana, nell'attuare il riconoscimento ex d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36, ha applicato non solo l'obbligo di presentazione periodica presso la stazione dei Carabinieri, corrispondente alla misura straniera, ma anche l'obbligo di dimora nel Comune di Treviso con divieto di allontanamento senza autorizzazione. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 10 d.lgs. n. 36/2016, sostenendo che la Corte d'appello avesse ecceduto i limiti del potere di adeguamento: la misura straniera prevedeva soltanto la presentazione alla polizia una volta a settimana, senza limitazioni territoriali; l'aggiunta dell'obbligo di dimora costituiva un aggravamento non consentito, poiché l'adeguamento è ammesso solo nei limiti strettamente necessari e non può comportare un peggioramento, per contenuto o durata, degli obblighi originari. Il ricorso ha quindi contestato non l'adeguatezza in astratto della misura, ma la legittimità dell'inasprimento operato dal giudice di esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata perché la Corte d'appello aveva modificato in senso più gravoso la misura cautelare straniera, imponendo un obbligo di dimora non previsto dal provvedimento del Tribunale di Bucarest. La Cassazione ha affermato che il giudice italiano, nell'adattare una misura cautelare straniera, deve mantenersi entro il perimetro dell'equivalenza funzionale e delle minime deroghe necessarie, senza aggravare il contenuto originario della misura. La Corte d'appello dovrà pertanto rideterminare la misura, mantenendola corrispondente a quella straniera, ossia all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, escludendo l'obbligo di dimora nel territorio del Comune di Treviso.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36
Il giudice dello Stato di esecuzione può adeguare la misura cautelare straniera solo nei limiti strettamente necessari e con minime deroghe, ma l'adeguamento non può comportare aggravamento, per contenuto o durata, degli obblighi e delle prescrizioni originariamente imposti.
art. 215, comma 2, cod. proc. pen. rumeno
Indicato come base della sorveglianza in attesa del processo per 60 giorni disposta dall'autorità rumena.
art. 282 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa come misura interna corrispondente all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Massime di principio
- Nel riconoscimento ed esecuzione di una misura cautelare straniera, il giudice nazionale può adattare la misura alle categorie del proprio ordinamento solo in quanto ciò sia strettamente necessario a garantirne l'effettiva esecuzione.
- L'adeguamento della misura straniera non può tradursi in un aggravamento del trattamento cautelare rispetto a quello originariamente disposto dall'autorità emittente, né quanto al contenuto né quanto alla durata.
- Quando esiste nel diritto interno una misura sostanzialmente corrispondente a quella straniera, il giudice di esecuzione deve privilegiare la corrispondenza funzionale e non può sostituirla con prescrizioni più afflittive non giustificate da incompatibilità tecnica.
- L'eventuale adeguamento ammesso dalla legge è confinato alle sole minime deroghe necessarie per rendere la misura eseguibile nel sistema nazionale.
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