Cassazione Penale, Sentenza n. 41868/2025 del 31/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per il reato di cui all'art. 727 c.p. (riqualificazione dall'art. 544-ter c.p.): tre motivi principali: (1) omissione di escussione dei testi de relato richiamati da Morena Botta e mancata acquisizione di prove decisive; (2) contestazione dell'attendibilità delle dichiarazioni di Botta in contrasto con altre dichiarazioni (figlie conviventi, l'imputato, Spiotta Marco) soprattutto quanto alla data di comparsa del cane; (3) censura sulla determinazione della pena base (ritenuta eccessiva rispetto al minimo edittale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: i motivi risultano generici e confusi; la mancata escussione dei testimoni de relato non costituisce vizio decisivo impugnabile in cassazione se non era stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495 co.2 c.p.p.; le censure sulla valutazione della prova e sulla attendibilità delle dichiarazioni sono inammissibili in quanto la Corte di legittimità non può rivedere i fatti e la valutazione probatoria del giudice del merito salvo vizio di logicità o arbitrio; la determinazione della pena rientra nella discrezionalità motivata del giudice di merito. Conseguenze pratiche: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 727 cod. pen.
Norma del reato per cui è stata inflitta la sanzione (condanna per maltrattamento o altra fattispecie richiamata); la sentenza conferma la condanna originaria riqualificata dall'art. 544-ter.
art. 544-ter cod. pen.
Fattispecie originariamente contestata e poi riqualificata dal Tribunale in riferimento all'art. 727 c.p.
art. 195 c.p.p.
Regola sull'acquisizione di dichiarazioni di persone non presenti (testi de relato): la mancata escussione dei testi richiamati ai sensi dell'art.195 non produce automaticamente prova decisiva per cassazione se non è stata formalizzata la relativa richiesta; in mancanza di specifica richiesta non era dovuto al giudice motivare l'omissione.
art. 495 co.2 c.p.p.
Ai fini di censurare in cassazione la mancata acquisizione di una prova come decisiva, la parte doveva richiederne l'ammissione secondo questa disposizione; senza tale richiesta manca il requisito di decisività richiesto dall'art.606 c.p.p.
art. 606 co.1 lett. d) e lett. e) c.p.p.
Limiti alle motivazioni impugnabili in cassazione: la doglianza sulla mancata acquisizione di prove deve riguardare mezzi richiesti ai sensi dell'art.495 e le censure sulla valutazione della prova sono soggette ai limiti previsti per le questioni di motivazione.
art. 192 c.p.p.
Richiamata in relazione alla presunta violazione sulle regole di formazione della prova e della sua valutazione; la Corte ricorda che contestazioni generiche sull'attendibilità non sono ammissibili in cassazione per rinnovare una diversa valutazione dei fatti.
art. 125 e art. 546 co.1 lett. e) c.p.p.
Richiamati come riferimento alle norme di processo e alla valutazione della prova: la Corte sottolinea che non è consentito al giudice di legittimità rivedere i fatti salvo i casi tassativi previsti.
art. 132 e art. 133 cod. pen.
Principi per la determinazione della pena: la Corte riconosce la discrezionalità del giudice di merito nella fissazione della pena base e nella sua graduazione entro i parametri di legge, purché motivata e non immotivata o arbitraria.
art. 616 c.p.p.
Prevede l'onere del ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; qui applicato per condannare il ricorrente alle spese processuali.
Sentenza Corte Cost. 13/06/2000 n.186
Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della colpa nella presentazione del ricorso; la Corte ha applicato tale principio per fissare l'importo di euro 3.000,00.
Massime di principio
- La mancata escussione di testi de relato richiamati in dibattimento non costituisce di per sé motivo decisivo per la cassazione se non è stata chiesta formalmente l'ammissione ai sensi dell'art.495 co.2 c.p.p.; occorre quindi porre attenzione a formulare espressa e motivata richiesta probatoria in primo grado o in appello.
- Il ricorso per cassazione non è il luogo per rinnovare una diversa valutazione della prova: questioni generiche sull'attendibilità delle dichiarazioni o sulla datazione dei fatti sono inammissibili se si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti senza indicare vizio di diritto o di motivazione logico-giuridica.
- Le censure sulla determinazione della pena sono ammissibili solo se dimostrano un vizio di motivazione o un arbitrio del giudice di merito; la semplice diversa idea sulla congruità della pena non basta.
- Per evitare l'inammissibilità, i motivi di ricorso devono essere specifici e non confusi: indicare esattamente la norma violata, il profilo di illegittimità, e perché la questione posta è decisiva ai sensi degli articoli applicabili (es. art.606 c.p.p.).
- La presentazione di ricorsi manifestamente generici o infondati può determinare l'obbligo di sostenere le spese processuali e il versamento alla Cassa delle Ammende: valutare la fondatezza prima di proporre ricorso in cassazione.
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