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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41868/2025 del 31/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per il reato di cui all'art. 727 c.p. (riqualificazione dall'art. 544-ter c.p.): tre motivi principali: (1) omissione di escussione dei testi de relato richiamati da Morena Botta e mancata acquisizione di prove decisive; (2) contestazione dell'attendibilità delle dichiarazioni di Botta in contrasto con altre dichiarazioni (figlie conviventi, l'imputato, Spiotta Marco) soprattutto quanto alla data di comparsa del cane; (3) censura sulla determinazione della pena base (ritenuta eccessiva rispetto al minimo edittale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: i motivi risultano generici e confusi; la mancata escussione dei testimoni de relato non costituisce vizio decisivo impugnabile in cassazione se non era stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495 co.2 c.p.p.; le censure sulla valutazione della prova e sulla attendibilità delle dichiarazioni sono inammissibili in quanto la Corte di legittimità non può rivedere i fatti e la valutazione probatoria del giudice del merito salvo vizio di logicità o arbitrio; la determinazione della pena rientra nella discrezionalità motivata del giudice di merito. Conseguenze pratiche: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 727 cod. pen.

    Norma del reato per cui è stata inflitta la sanzione (condanna per maltrattamento o altra fattispecie richiamata); la sentenza conferma la condanna originaria riqualificata dall'art. 544-ter.

  • art. 544-ter cod. pen.

    Fattispecie originariamente contestata e poi riqualificata dal Tribunale in riferimento all'art. 727 c.p.

  • art. 195 c.p.p.

    Regola sull'acquisizione di dichiarazioni di persone non presenti (testi de relato): la mancata escussione dei testi richiamati ai sensi dell'art.195 non produce automaticamente prova decisiva per cassazione se non è stata formalizzata la relativa richiesta; in mancanza di specifica richiesta non era dovuto al giudice motivare l'omissione.

  • art. 495 co.2 c.p.p.

    Ai fini di censurare in cassazione la mancata acquisizione di una prova come decisiva, la parte doveva richiederne l'ammissione secondo questa disposizione; senza tale richiesta manca il requisito di decisività richiesto dall'art.606 c.p.p.

  • art. 606 co.1 lett. d) e lett. e) c.p.p.

    Limiti alle motivazioni impugnabili in cassazione: la doglianza sulla mancata acquisizione di prove deve riguardare mezzi richiesti ai sensi dell'art.495 e le censure sulla valutazione della prova sono soggette ai limiti previsti per le questioni di motivazione.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamata in relazione alla presunta violazione sulle regole di formazione della prova e della sua valutazione; la Corte ricorda che contestazioni generiche sull'attendibilità non sono ammissibili in cassazione per rinnovare una diversa valutazione dei fatti.

  • art. 125 e art. 546 co.1 lett. e) c.p.p.

    Richiamati come riferimento alle norme di processo e alla valutazione della prova: la Corte sottolinea che non è consentito al giudice di legittimità rivedere i fatti salvo i casi tassativi previsti.

  • art. 132 e art. 133 cod. pen.

    Principi per la determinazione della pena: la Corte riconosce la discrezionalità del giudice di merito nella fissazione della pena base e nella sua graduazione entro i parametri di legge, purché motivata e non immotivata o arbitraria.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'onere del ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; qui applicato per condannare il ricorrente alle spese processuali.

  • Sentenza Corte Cost. 13/06/2000 n.186

    Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della colpa nella presentazione del ricorso; la Corte ha applicato tale principio per fissare l'importo di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La mancata escussione di testi de relato richiamati in dibattimento non costituisce di per sé motivo decisivo per la cassazione se non è stata chiesta formalmente l'ammissione ai sensi dell'art.495 co.2 c.p.p.; occorre quindi porre attenzione a formulare espressa e motivata richiesta probatoria in primo grado o in appello.
  • Il ricorso per cassazione non è il luogo per rinnovare una diversa valutazione della prova: questioni generiche sull'attendibilità delle dichiarazioni o sulla datazione dei fatti sono inammissibili se si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti senza indicare vizio di diritto o di motivazione logico-giuridica.
  • Le censure sulla determinazione della pena sono ammissibili solo se dimostrano un vizio di motivazione o un arbitrio del giudice di merito; la semplice diversa idea sulla congruità della pena non basta.
  • Per evitare l'inammissibilità, i motivi di ricorso devono essere specifici e non confusi: indicare esattamente la norma violata, il profilo di illegittimità, e perché la questione posta è decisiva ai sensi degli articoli applicabili (es. art.606 c.p.p.).
  • La presentazione di ricorsi manifestamente generici o infondati può determinare l'obbligo di sostenere le spese processuali e il versamento alla Cassa delle Ammende: valutare la fondatezza prima di proporre ricorso in cassazione.

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