Cassazione Penale, Sentenza n. 31496/2026 del 17/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice)
La controversia
La vicenda riguarda un incidente di esecuzione avente a oggetto la richiesta di dissequestro e restituzione di una somma di euro 35.150,00, già sottoposta a sequestro preventivo in un procedimento penale definito nei confronti di un imputato mediante sentenza della Corte di appello di Caltanissetta resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e divenuta irrevocabile. La Corte di appello aveva dichiarato la propria incompetenza ritenendo che, poiché in appello erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, la competenza esecutiva spettasse al Tribunale di Gela quale giudice di primo grado. Il Tribunale di Gela ha però sollevato conflitto negativo, sostenendo che la modifica in appello aveva inciso in modo sostanziale sulla sentenza e che, pertanto, la competenza a decidere sull'esecuzione spettasse al giudice di secondo grado ai sensi dell'art. 665, comma 2, c.p.p. Il ricorrente in senso processuale è dunque il giudice rimettente che chiede la risoluzione del conflitto; il tema centrale è l'individuazione del giudice competente a decidere sulla richiesta restitutoria in executivis dopo una riforma della sentenza di condanna in appello concordata ex art. 599-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato ammissibile il conflitto e lo ha risolto affermando la competenza della Corte di appello di Caltanissetta, con trasmissione degli atti a tale ufficio. Ha ritenuto che la sentenza di secondo grado, avendo riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in sede di concordato in appello, abbia operato una rielaborazione sostanziale della decisione di primo grado, idonea a radicare la competenza del giudice d'appello quale giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 665 c.p.p. Di conseguenza, la richiesta di restituzione delle somme deve essere decisa dalla Corte di appello, non dal Tribunale.
Norme richiamate
art. 28 c.p.p.
richiamato come norma sulla rimessione degli atti per la risoluzione del conflitto negativo di competenza
art. 30 c.p.p.
richiamato tra le norme che disciplinano il conflitto di competenza
art. 31 c.p.p.
richiamato tra le norme che disciplinano il conflitto di competenza
art. 32 c.p.p.
indicato come base per la decisione della Corte di cassazione sul conflitto
art. 599-bis c.p.p.
menzionato come titolo della sentenza di appello resa in esito a concordato tra le parti
art. 665 c.p.p.
il comma 2 radica la competenza del giudice di primo grado solo se l'appello ha confermato la decisione o l'ha riformata soltanto su pena, misure di sicurezza o disposizioni civili; il comma 4 attribuisce la competenza al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, ma la regola va coordinata con il comma 2. La Corte afferma che una riforma sostanziale in appello, come il riconoscimento delle attenuanti generiche, sposta la competenza esecutiva al giudice d'appello
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 7, comma 9
richiamato dalla Corte di appello nel precedente giurisprudenziale citato; la Cassazione osserva che il rinvio alle norme dell'art. 666 c.p.p. riguarda solo la fase di cognizione e non quella esecutiva, ma il caso concreto riguarda la disciplina generale dell'art. 665 c.p.p.
Massime di principio
- In sede esecutiva, la competenza del giudice deve essere individuata secondo criteri funzionali e inderogabili, con riferimento al provvedimento irrevocabile rilevante e alla struttura complessiva della decisione che ha definito il giudizio.
- Quando la sentenza di appello si limita a confermare la decisione di primo grado o a riformarla solo quanto a pena, misure di sicurezza o disposizioni civili, la competenza esecutiva resta al giudice di primo grado; quando invece il giudice di appello interviene in modo sostanziale sulla pronuncia, la competenza si radica in capo al giudice di secondo grado.
- Il riconoscimento in appello delle circostanze attenuanti generiche costituisce una rielaborazione sostanziale della decisione di primo grado, idonea a determinare lo spostamento della competenza esecutiva al giudice d'appello.
- Il criterio di individuazione del giudice dell'esecuzione deve garantire unitarietà della posizione esecutiva del condannato e razionalità del sistema, anche in presenza di più provvedimenti di condanna o di modifiche intervenute in grado di appello.
- Il concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. non impedisce l'applicazione del principio secondo cui una riforma sostanziale della sentenza di primo grado radica la competenza esecutiva nel giudice di appello.
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