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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2830/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia sulla deducibilità, ai fini IRES e IRAP per l'anno d'imposta 2005, della quota di ammortamento relativa al costo di acquisizione del diritto di usufrutto del marchio "TEREX". Terex Italia aveva acquistato l'usufrutto dal gruppo estero e lo aveva iscritto tra le immobilizzazioni immateriali, ammortizzandolo e concedendone sub-licenza alle controllate italiane; l'Agenzia ha disconosciuto la deducibilità sostenendo l'assenza di un motivo economico dell'operazione, la mancata inerenza dei costi (i prodotti erano commercializzati già prima dell'acquisizione dell'usufrutto) e la possibile finalità elusiva/trasferimento di materia imponibile, riprendendo a tassazione le quote di ammortamento e irrogando sanzioni.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso della contribuente, cassando la sentenza della CTR nella parte relativa al disconoscimento della quota di ammortamento per il 2005 e alle sanzioni connesse. Il Collegio ha ritenuto che una sentenza della CTR (n. 2511/9/17) pronunciata tra le stesse parti, divenuta irrevocabile, costituisce giudicato esterno sui medesimi fatti pluriennali (acquisto dell'usufrutto e iscrizione tra le immobilizzazioni) e dunque vincola la decisione anche per l'anno 2005: ne consegue la legittimità della deducibilità delle quote di ammortamento e la caduta delle relative pretese e sanzioni. Le spese di merito sono compensate; la resistente è condannata al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in Euro 9.500.

Norme richiamate

  • T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), artt. 117 e ss.

    richiami relativi al consolidato fiscale nazionale e al regime applicabile alle società del gruppo; usato quale contesto normativo per il consolidato e le determinazioni di imponibile

  • T.U.I.R., art. 109, commi 1 e 5

    art. 109, commi 1 e 5, del T.U.I.R.

    articolo richiamato dall'Amministrazione in tema di inerenza e deducibilità delle spese; la Corte valuta che, alla luce del giudicato esterno, l'inerenza del costo è stata accertata per il rapporto unitario

  • d.P.R. n. 917/1986, art. 103, comma 3

    art. 103, comma 3, d.P.R. n. 917/1986

    richiamato nella giurisprudenza citata in tema di deducibilità delle quote di ammortamento; la Corte conferma che l'accertamento sulla legittimità dell'operazione principale determina la deducibilità delle quote pluriennali

  • Legge n. 212/2000, art. 10, comma 3

    art. 10, comma 3, legge n. 212/2000

    norma sull'esimente della sanzione per oggettiva incertezza della norma; censurata ma resa assorbita dall'accoglimento del ricorso, in quanto viene meno l'illecito sanzionato

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    richieste di cassazione fondate su omesso esame di fatti decisivi e su questioni di diritto; la Corte accoglie i motivi relativi all'omesso esame di fatti decisivi (n.5) rilevando l'incidenza del giudicato esterno

Massime di principio

  • Il giudicato esterno formato tra le stesse parti su fatti che hanno carattere durevole o pluriennale (es. acquisto di un bene ammortizzabile, concessione di diritti pluriennali) può estendersi e vincolare decisioni relative a periodi d'imposta successivi riguardanti le quote derivanti da quel medesimo titolo.
  • Per componenti pluriennali di reddito (come le quote di ammortamento) la legittimità del titolo originario (contratto di acquisto/usufrutto/iscrizione a bilancio) è centrale: se il titolo è riconosciuto deducibile, ne consegue la deducibilità delle quote successive salvo fatti nuovi che modifichino gli elementi sostanziali.
  • Nelle operazioni intra-group (licenze, usufrutto, royalties) il contribuente deve documentare le ragioni economiche e la congruità del corrispettivo (prove di utilità economica, sub-licenze, impatto sul fatturato) per resistere a contestazioni di mancata inerenza o scopo elusivo.
  • Se l'Amministrazione vuole rimettere in discussione costi pluriennali già giudicati favorevolmente e divenuti irrevocabili, deve dimostrare l'esistenza di elementi diversi o nuovi rispetto a quelli già oggetto di giudicato; altrimenti il riesame è precluso dal principio di estensione del giudicato.
  • L'accertamento giudiziale che esclude l'illiceità della posizione del contribuente rende in pratica inefficaci le sanzioni collegate all'operazione: le sanzioni cadono se l'illecito viene meno per pronuncia favorevole definitiva.
  • È strategico per il contribuente impugnare e, se favorevole, rendere definitivo il giudicato sulla qualificazione giuridica del rapporto che genera componenti pluriennali, poiché ciò offre protezione anche per annualità successive.

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