Regolamento (UE) 2025/1784
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1784 della Commissione, del 9 settembre 2025, relativo all’autorizzazione della capsaicina quale additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza la capsaicina come additivo per mangimi, qualificandola come additivo organolettico nel gruppo funzionale degli aromatizzanti. L’autorizzazione si fonda sulla valutazione positiva dell’EFSA, che ne ha ritenuto la sicurezza per animali, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte. Il provvedimento fissa condizioni di impiego, un tenore massimo nei mangimi e misure di protezione per gli utilizzatori, oltre a stabilire la data di scadenza dell’autorizzazione al 30 settembre 2035.
Autorizzazione della capsaicina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e disciplina l’immissione sul mercato e l’uso della capsaicina come additivo per l’alimentazione animale nell’Unione europea. L’autorizzazione riguarda, secondo l’allegato, diverse specie o categorie animali, tra cui pollame, uccelli ornamentali, specie suine, ruminanti e camelidi, equidi, leporidi, salmonidi e pesci pinnati minori, pesci ornamentali, cani, gatti e altre specie e categorie. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non emergono esclusioni territoriali, ma l’uso è subordinato alle condizioni tecniche e di sicurezza fissate nell’allegato.
Autorizzazione della capsaicina quale additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1784 della Commissione autorizza la capsaicina come additivo per mangimi, nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti. L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e recepisce l’esito favorevole della valutazione scientifica dell’EFSA.
Presupposti dell’autorizzazione
La Commissione richiama la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e la documentazione allegata. Nel parere del 18 marzo 2025, l’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, la capsaicina è sicura per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente. L’Autorità ha inoltre osservato che la sostanza è irritante per le vie respiratorie e per la pelle, ed è ritenuta irritante per gli occhi; non è invece un sensibilizzante cutaneo. È stato altresì evidenziato che qualsiasi esposizione alla capsaicina è considerata un rischio per gli utilizzatori.
Ragioni dell’intervento regolamentare
Sulla base della valutazione scientifica e ritenendo soddisfatte le condizioni dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, la Commissione ha ritenuto opportuno autorizzare l’uso della sostanza per tutte le specie animali. Poiché la capsaicina è considerata un additivo con possibili effetti zootecnici e medicinali, il regolamento introduce un tenore massimo nei mangimi per evitare impieghi a dosaggi tali da produrre tali effetti. La Commissione sottolinea inoltre la necessità di adeguate misure di protezione per la salute degli utilizzatori.
Oggetto dell’autorizzazione e ambito di impiego
L’articolo 1 autorizza la sostanza specificata nell’allegato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni ivi indicate. L’allegato colloca la capsaicina nella categoria degli additivi organolettici, gruppo funzionale aromatizzanti, e ne consente l’uso per una pluralità di specie e categorie animali, tra cui pollame, uccelli ornamentali, specie suine, ruminanti e camelidi, equidi, leporidi, salmonidi e pesci pinnati minori, pesci ornamentali, cani, gatti e altre specie e categorie.
Specifiche del prodotto e metodo di analisi
L’additivo è descritto come capsaicina in forma solida, prodotta mediante sintesi chimica, con formula chimica C18H27NO3, numero CAS 404-86-4 e numero FEMA 3404. La purezza minima richiesta è del 98% e il rapporto isomerico trans/cis [(E)/(Z)] deve essere almeno 6:1. Per la determinazione della capsaicina nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti è previsto il metodo HPLC-UV.
Condizioni tecniche e misure di sicurezza
Il regolamento impone che la capsaicina sia incorporata nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Tenori massimi autorizzati
L’allegato stabilisce un tenore massimo di 6,5 mg di sostanza attiva per kg di mangime completo con umidità al 12% per pollame, uccelli ornamentali, specie suine, ruminanti e camelidi, equidi, leporidi, salmonidi e pesci pinnati minori, pesci ornamentali, cani e altre specie e categorie. Per i gatti il limite è fissato a 5,3 mg/kg. Tali valori costituiscono il principale presidio per evitare utilizzi della sostanza idonei a produrre effetti non desiderati.
Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore
Il periodo di autorizzazione termina il 30 settembre 2035. Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, appartenente alla categoria degli "additivi organolettici" e al gruppo funzionale "aromatizzanti", come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni specificate nell’allegato stesso.
Valutazione scientifica e presupposti dell’autorizzazione
Dai considerando emerge che la domanda è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e che l’EFSA, nel parere del 18 marzo 2025, ha concluso per la sicurezza della capsaicina per tutte le specie animali, i consumatori e l’ambiente. L’Autorità ha inoltre rilevato i profili di rischio per gli utilizzatori e ha ritenuto non necessaria una dimostrazione aggiuntiva di efficacia, essendo la capsaicina già riconosciuta come aroma negli alimenti.
Condizioni d’uso e limiti di impiego
L’allegato stabilisce che la capsaicina deve essere incorporata nei mangimi sotto forma di premiscela. Sono fissati tenori massimi pari a 6,5 mg/kg di mangime completo per pollame, uccelli ornamentali, specie suine, ruminanti e camelidi, equidi, leporidi, salmonidi e pesci pinnati minori, pesci ornamentali, cani e altre specie e categorie; per i gatti il tenore massimo è 5,3 mg/kg. Il riferimento è al mangime completo con un tasso di umidità del 12%.
Misure di protezione per gli utilizzatori
L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Indicazioni obbligatorie nelle istruzioni d’uso
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Metodo di analisi e specifiche tecniche
L’allegato descrive l’additivo come capsaicina in forma solida, prodotta mediante sintesi chimica, con formula C18H27NO3, numero CAS 404-86-4, numero FEMA 3404, purezza minima 98% e rapporto isomerico trans/cis [(E)/(Z)] almeno 6:1. Il metodo di analisi per additivo, premiscele e mangimi composti è la cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelazione spettrofotometrica (HPLC-UV).
Durata dell’autorizzazione
L’allegato fissa il termine finale del periodo di autorizzazione al 30 settembre 2035.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 9 set 2025Regolamento (UE) 2025/1782
- Regolamento · 9 set 2025Regolamento (UE) 2025/1795
- Regolamento · 9 set 2025Regolamento (UE) 2025/1798
- Regolamento · 9 set 2025Regolamento (UE) 2025/1958
- Regolamento · 9 set 2025Regolamento (UE) 2025/2177
- Regolamento · 8 set 2025Regolamento (UE) 2025/1776
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →