Regolamento (UE) 2025/1795
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1795 della Commissione, del 9 settembre 2025, relativo all’autorizzazione della riboflavina (vitamina B2) prodotta con Bacillus subtilis CGMCC 7.449 e di un preparato di riboflavina prodotta con Bacillus subtilis CGMCC 7.449 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza due additivi a base di riboflavina prodotta con Bacillus subtilis CGMCC 7.449 per tutte le specie animali, sulla base della valutazione positiva dell’EFSA. La Commissione ritiene soddisfatte le condizioni del regolamento (CE) n. 1831/2003 e fissa nell’allegato composizione, impieghi, metodi di analisi e prescrizioni operative. Sono previste misure di protezione per gli utilizzatori, comprese cautele contro l’esposizione respiratoria e cutanea. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Autorizzazione della riboflavina (vitamina B2) prodotta con Bacillus subtilis CGMCC 7.449 e di un preparato di riboflavina prodotta con Bacillus subtilis CGMCC 7.449 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli additivi per l’alimentazione animale immessi sul mercato nell’Unione europea, in particolare alla sostanza riboflavina (vitamina B2) e al preparato di riboflavina prodotti mediante fermentazione con Bacillus subtilis CGMCC 7.449. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali, nell’ambito della categoria "additivi nutrizionali" e del gruppo funzionale "vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite". Le condizioni d’uso e gli obblighi specifici sono quelli indicati nell’allegato; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Autorizzazione della riboflavina (vitamina B2) prodotta con Bacillus subtilis CGMCC 7.449 come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1795 della Commissione autorizza due prodotti a base di riboflavina ottenuta mediante fermentazione con Bacillus subtilis CGMCC 7.449: la sostanza riboflavina (vitamina B2) e un preparato di riboflavina. L’atto si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e recepisce il parere favorevole dell’EFSA del 28 gennaio 2025, che ha ritenuto i prodotti sicuri per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente, oltre che efficaci dal punto di vista nutrizionale.
Contesto normativo e presupposti dell’autorizzazione
La Commissione richiama che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e ne stabilisce motivi e procedure. La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento ed era corredata della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3. La Commissione conclude che i prodotti soddisfano le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, e pertanto ne dispone l’autorizzazione.
Ambito dell’autorizzazione
L’autorizzazione riguarda l’impiego come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. I prodotti sono classificati nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite". L’allegato precisa che si tratta di due distinti numeri di identificazione dell’additivo: 3a825iii per la riboflavina in forma solida e 3a825vi per il preparato di riboflavina.
Valutazione scientifica e profili di sicurezza
Nel parere EFSA richiamato nel preambolo, gli additivi sono considerati sicuri per animali, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte. L’Autorità ha inoltre rilevato che i prodotti non sono irritanti per la pelle o per gli occhi, ma risultano sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie; l’inalazione e l’esposizione cutanea sono quindi considerate rischiose. Non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
Specifiche dei due additivi autorizzati
Per il prodotto 3a825iii, l’allegato indica una riboflavina con tenore massimo di acqua dell’1,5 %, in forma solida, con formula chimica C17H20N4O6, numero CAS 83-88-5, purezza minima 98 % e produzione mediante fermentazione con Bacillus subtilis CGMCC 7.449. Per il prodotto 3a825vi, il preparato deve contenere almeno l’80 % di riboflavina e avere un tenore massimo di acqua del 3 %, anch’esso in forma solida e con le medesime caratteristiche della sostanza attiva.
Metodi di analisi
L’allegato indica i metodi da usare per la determinazione della riboflavina: per l’additivo per mangimi, la monografia della farmacopea europea 0292 oppure HPLC-UV; per le premiscele, HPLC-UV; per i mangimi composti e l’acqua, HPLC-FLD. Per il preparato 3a825vi, i metodi di determinazione nell’additivo per mangimi e nelle premiscele sono HPLC-UV, mentre per i mangimi composti e l’acqua si applica HPLC-FLD.
Condizioni d’uso e indicazioni in ეტichetta/istruzioni
Entrambi gli additivi possono essere utilizzati anche nell’acqua di abbeveraggio. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono riportare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico e nell’acqua. Si tratta di prescrizioni operative rilevanti per la corretta commercializzazione e impiego del prodotto.
Misure di protezione per gli utilizzatori
La Commissione sottolinea la necessità di adeguate misure di protezione per evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie e per la pelle.
Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore
Per entrambi i prodotti, il termine finale del periodo di autorizzazione è fissato al 29 settembre 2035. L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed esso è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione degli additivi
L’articolo 1 autorizza, alle condizioni dell’allegato, la sostanza e il preparato appartenenti alla categoria "additivi nutrizionali" e al gruppo funzionale "vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite" come additivi per l’alimentazione animale.
Base giuridica e valutazione di conformità
Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 e il parere favorevole dell’EFSA del 28 gennaio 2025, con conclusione di sicurezza per animali, consumatori e ambiente e di efficacia nutrizionale.
Condizioni d’uso e obblighi informativi
L’allegato prevede che gli additivi possano essere usati anche nell’acqua di abbeveraggio. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico e nell’acqua.
Misure di protezione per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle.
Specifiche tecniche e metodi di analisi
Per il prodotto 3a825iii (riboflavina in forma solida con purezza minima 98 %, acqua massima 1,5 %) e per il prodotto 3a825vi (preparato con contenuto minimo di riboflavina dell’80 % e acqua massima del 3 %) sono indicati formula chimica, numero CAS, origine fermentativa e metodi di analisi. Sono richiamati HPLC-UV e HPLC-FLD, oltre alla monografia della farmacopea europea 0292 per la determinazione nell’additivo.
Applicazione temporale
Entrambi gli additivi hanno come fine del periodo di autorizzazione il 29 settembre 2035. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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