Regolamento (UE) 2025/1782
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1782 della Commissione, del 9 settembre 2025, relativo all’autorizzazione di un preparato di chelato di cromo con DL-metionina come additivo per mangimi destinati ai salmonidi (titolare dell’autorizzazione: Zinpro Animal Nutrition Europe, Inc.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza un nuovo additivo per mangimi a base di chelato di cromo con DL-metionina per i salmonidi, sulla base della valutazione favorevole dell’EFSA circa sicurezza ed efficacia alle condizioni proposte. Fissa la classificazione dell’additivo, la composizione, i metodi di analisi e le condizioni tecniche d’uso, incluse prescrizioni di protezione per gli utilizzatori. L’autorizzazione ha validità fino al 30 settembre 2035.
Autorizzazione dell’additivo per mangimi "chelato di cromo con DL-metionina" per l’alimentazione dei salmonidi, con condizioni d’uso, prescrizioni di sicurezza e termine di autorizzazione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in particolare, all’immissione sul mercato e all’uso del preparato di chelato di cromo con DL-metionina come additivo per mangimi destinati ai salmonidi. L’autorizzazione riguarda l’additivo classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici". Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; l’allegato stabilisce condizioni specifiche di impiego, tenori minimi e massimi, avvertenze per l’etichettatura e la protezione degli utilizzatori. Il periodo di autorizzazione termina il 30 settembre 2035.
Autorizzazione del chelato di cromo con DL-metionina come additivo per mangimi per salmonidi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1782 della Commissione autorizza l’impiego del preparato di chelato di cromo con DL-metionina come additivo per mangimi destinati ai salmonidi. L’atto si fonda sul quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e sul parere favorevole dell’EFSA del 28 febbraio 2025, che ha ritenuto il preparato sicuro per animali, consumatori e ambiente e idoneo a migliorare le prestazioni dei salmonidi.
Base giuridica e iter valutativo
La Commissione richiama la disciplina generale dell’autorizzazione degli additivi per mangimi prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento ed era corredata della documentazione prescritta. Nei considerando si precisa che il laboratorio di riferimento ha ritenuto utilizzabili per la presente domanda le conclusioni e le raccomandazioni già formulate in una precedente valutazione dello stesso additivo; per questo motivo, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 378/2005, non è stata richiesta una nuova relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.
Ambito dell’autorizzazione
L’autorizzazione riguarda il preparato di chelato di cromo con DL-metionina classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici". Il titolare dell’autorizzazione è Zinpro Animal Nutrition Europe, Inc., e il numero di identificazione dell’additivo è 4d30. La specie target è costituita dai salmonidi.
Composizione, caratterizzazione e metodi di analisi
L’allegato descrive il preparato come additivo in forma solida contenente chelato di cromo con DL-metionina all’1,8-2,2 %, corrispondente ad almeno 1 000 mg Cr(III)/kg di additivo. È inoltre presente un microtracciante colorato di ferro rivestito di tartrazina e gommalacca, pari a 270 particelle/g di additivo. Tra le impurezze è indicato un tenore di nichel non superiore a 1,33 mg/kg di additivo.
Per il controllo analitico sono previsti diversi metodi, tra cui:
- spettrometria di massa al plasma accoppiato induttivamente (ICP-MS) per il cromo totale nell’additivo;
- cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS) per la metionina;
- spettroscopia nel medio infrarosso (MIR) congiunta alla determinazione di cromo totale e metionina per dimostrare la struttura chelata;
- conteggio delle particelle colorate del microtracciante per il tasso di inclusione del preparato;
- spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) per il cromo totale nelle premiscele;
- conteggio delle particelle colorate del microtracciante, con rapporto di massa fisso nel preparato, per la determinazione del cromo/chelato di cromo con DL-metionina aggiunto in premiscele e mangimi composti.
Condizioni d’uso e livelli autorizzati
L’allegato autorizza l’uso per i salmonidi con un tenore minimo di 200 mg/kg di mangime completo con umidità al 12 % e un tenore massimo di 600 mg/kg di mangime completo con umidità al 12 %. La durata dell’autorizzazione è fissata fino al 30 settembre 2035.
Prescrizioni di etichettatura e tutela degli utilizzatori
L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi a cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati con misure organizzative, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie e per la pelle.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato come additivo per mangimi, nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", alle condizioni specificate nell’allegato. Il titolare dell’autorizzazione è Zinpro Animal Nutrition Europe, Inc., con numero di identificazione 4d30.
Valutazione scientifica e presupposti dell’autorizzazione
I considerando richiamano la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e il parere EFSA del 28 febbraio 2025, che conclude per la sicurezza del preparato per specie bersaglio, consumatori e ambiente e per la sua efficacia nel migliorare le prestazioni dei salmonidi. È inoltre richiamato il fatto che non sono ritenute necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio post-immissione sul mercato.
Condizioni d’uso e composizione dell’additivo
L’allegato descrive il preparato come forma solida composta da chelato di cromo con DL-metionina all’1,8-2,2 % (pari ad almeno 1 000 mg Cr(III)/kg di additivo) e da un microtracciante colorato di ferro rivestito di tartrazina e gommalacca (270 particelle/g di additivo). È indicata anche l’impurezza massima di nichel pari a 1,33 mg/kg di additivo.
Specie target, dosi e periodo di autorizzazione
L’additivo è autorizzato per i salmonidi. Nell’allegato sono previsti un tenore minimo di 200 mg/kg di mangime completo (12 % di umidità) e un tenore massimo di 600 mg/kg di mangime completo (12 % di umidità). Il periodo di autorizzazione termina il 30 settembre 2035.
Prescrizioni per l’etichettatura e per la sicurezza degli utilizzatori
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie e pelle.
Metodi di analisi e controllo
L’allegato riporta i metodi analitici per la determinazione del cromo totale, della metionina, della struttura chelata e del microtracciante nell’additivo, nonché per la determinazione del cromo totale nelle premiscele e del cromo/chelato di cromo con DL-metionina aggiunto in premiscele e mangimi composti. Sono citati, tra gli altri, ICP-MS, IEC-VIS, MIR e ICP-AES.
Entrata in vigore e natura del regolamento
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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