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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1798

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1798 della Commissione, del 9 settembre 2025, che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2025 alcuni quantitativi detratti nel 2024 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio

Normativa europea32025R1798

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento integra i contingenti di pesca del 2025 con i quantitativi che alcuni Stati membri avevano chiesto di riportare dal 2024, nei limiti consentiti dal regolamento (CE) n. 847/96. L'allegato individua, per ciascuno Stato membro e stock, i quantitativi da aggiungere ai contingenti del 2025, sulla base del grado di utilizzo dei contingenti 2024 e delle condizioni speciali applicabili. È inoltre stabilito che non può cumularsi il riporto ex regolamento 847/96 con la flessibilità interannuale prevista dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per il medesimo stock.

Aggiunge ai contingenti di pesca del 2025 i quantitativi non utilizzati nel 2024 e riportati in base all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione che dispongono di contingenti di pesca per alcuni stock ittici soggetti a TAC analitici e che abbiano chiesto, entro il 31 ottobre 2024, di riportare al 2025 fino al 10 % del contingente 2024 inutilizzato. L'intervento riguarda i contingenti fissati per il 2025 dai regolamenti (UE) 2024/2903, (UE) 2025/202 e (UE) 2025/219, nonché i quantitativi riportati dai regolamenti 2023/2638, 2024/257 e 2024/259. Il regolamento opera nell'ambito della politica comune della pesca ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non disciplina, salvo rinvio, altri settori. Il riporto non si applica quando per il medesimo stock sia già stata utilizzata la flessibilità interannuale ex articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Aggiunta ai contingenti di pesca 2025 dei quantitativi riportati dal 2024

Il regolamento della Commissione del 9 settembre 2025 interviene sulla gestione annuale dei TAC e dei contingenti, aggiungendo ai contingenti di pesca del 2025 i quantitativi che alcuni Stati membri avevano chiesto di riportare dall'esercizio 2024. La base giuridica è il regolamento (CE) n. 847/96, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, che consente, per taluni stock soggetti a TAC analitici, il riporto fino al 10 % del contingente non utilizzato.

Contesto normativo e finalità

Il provvedimento si colloca nel quadro della politica comune della pesca e delle misure annuali dell'Unione sulle possibilità di pesca. I considerando richiamano i regolamenti del Consiglio che hanno fissato i contingenti per il 2024 e per il 2025, nonché la necessità di consentire il riporto solo quando ricorrano le condizioni previste dal regolamento 847/96. La Commissione sottolinea inoltre l'esigenza di evitare una flessibilità eccessiva che potrebbe compromettere il principio dello sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine e gli obiettivi della politica comune della pesca.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda gli Stati membri ai quali sono stati assegnati contingenti di pesca per determinati stock ittici e che abbiano presentato domanda entro il 31 ottobre 2024 per riportare al 2025 una parte del contingente 2024 inutilizzato. L'intervento non crea nuovi contingenti autonomi, ma modifica in aumento quelli già fissati per il 2025 dai regolamenti (UE) 2024/2903, (UE) 2025/202 e (UE) 2025/219. L'allegato quantifica i riporti per singolo Stato membro e stock, sulla base dei dati di cattura 2024 e delle eventuali condizioni speciali applicabili.

Regola del riporto e limiti quantitativi

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, gli Stati membri possono chiedere di trasferire all'anno successivo fino al 10 % del contingente annuo, purché lo stock sia soggetto a TAC analitico e siano rispettate le condizioni temporali e sostanziali previste dalla norma. Il regolamento in esame recepisce tali richieste già presentate e, verificata la sussistenza delle condizioni, dispone l'aggiunta dei quantitativi riportati ai contingenti 2025. Nell'allegato sono riportati per ciascuna voce il contingente finale 2024, le catture 2024, la percentuale di utilizzo e il quantitativo da aggiungere al 2025.

Divieto di cumulo con la flessibilità interannuale della PCP

Un elemento centrale del testo è il coordinamento con la flessibilità interannuale prevista dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Per evitare un effetto di doppia flessibilità, la Commissione stabilisce che, se per un certo stock uno Stato membro ha già utilizzato la flessibilità interannuale, non può beneficiare anche del riporto ex regolamento 847/96; vale anche il reciproco. Questa regola è rilevante per gli operatori perché incide sul calcolo dei contingenti disponibili e sulla gestione delle autorizzazioni di pesca nel passaggio tra annualità.

Allegato: struttura e contenuto operativo

L'allegato costituisce la parte operativa del regolamento. Per ciascuno stock e Stato membro indica:

  • il codice dello stock e la specie;
  • la denominazione della zona di pesca;
  • il contingente finale assegnato nel 2024;
  • le catture registrate nel 2024;
  • le catture soggette a condizioni speciali, ove presenti;
  • le catture totali 2024;
  • la percentuale di utilizzo del contingente finale;
  • il quantitativo riportato al 2025.

Le voci interessano numerosi stock del Baltico, del Mare del Nord, dell'Atlantico nordorientale e, per la parte mediterranea, il gambero rosso (ARS/GF8-11) per l'Italia e la Francia. Il testo tecnico dell'allegato è rilevante perché consente di determinare, in concreto, l'aumento dei contingenti 2025 per ciascuno Stato membro interessato.

Entrata in vigore e natura giuridica

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico degli atti di esecuzione della Commissione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento interno.

Disposizioni principali

Riporto dei quantitativi inutilizzati dal 2024 al 2025

L'articolo 1 dispone che i contingenti di pesca fissati per il 2025 nei regolamenti (UE) 2024/2903, (UE) 2025/202 e (UE) 2025/219 sono aumentati dei quantitativi indicati nell'allegato. Il meccanismo attua le richieste presentate dagli Stati membri entro il 31 ottobre 2024 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, che consente, per taluni stock soggetti a TAC analitici, il riporto fino al 10 % del contingente annuale all'anno successivo.

Divieto di cumulo con la flessibilità interannuale

Nei considerando è precisato che, per evitare un'eccessiva flessibilità e preservare lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, quando uno Stato membro abbia già utilizzato per un dato stock la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, non si applica il riporto dei contingenti inutilizzati ex articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, e viceversa.

Allegato con i quantitativi riportati

L'allegato elenca, per stock, Stato membro, specie, zona, contingente finale 2024, catture 2024, eventuali catture soggette a condizione speciale, percentuale di utilizzo e quantitativo riportato da aggiungere al 2025. Sono interessati stock del Baltico e di altre zone, inclusi ad esempio passera di mare, spratto, aringa, sgombro, merluzzo carbonaro, e per il Mediterraneo e Mar Nero il gambero rosso; per ciascuna voce viene indicato il quantitativo esatto da riportare.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescagestione dei contingenti itticiconservazione delle risorse biologiche marine

Testo integrale

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