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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2177

Regolamento delegato (UE) 2025/2177 della Commissione, del 9 settembre 2025, che modifica la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio per aggiornare il riferimento alla più recente norma europea che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (ES-TRIN 2025)

Normativa europea32025R2177

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna il riferimento tecnico contenuto nell’allegato II della direttiva (UE) 2016/1629, sostituendo la norma ES-TRIN 2023/1 con la nuova edizione ES-TRIN 2025/1. L’obiettivo è mantenere l’uniformità dei requisiti tecnici applicabili alle navi da navigazione interna e allineare il quadro UE agli sviluppi adottati dal CESNI. La nuova versione si applica dal 1° gennaio 2026.

Aggiornamento del riferimento normativo alla norma tecnica ES-TRIN 2025/1 per le navi adibite alla navigazione interna.

Ambito di applicazione

Si applica alle unità navali adibite alla navigazione interna nelle zone 1, 2, 3 e 4, nell’ambito del sistema armonizzato dell’Unione per i certificati tecnici previsto dalla direttiva (UE) 2016/1629. L’atto aggiorna l’allegato II di tale direttiva sostituendo il riferimento alla versione ES-TRIN 2023/1 con ES-TRIN 2025/1. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Si applica dal 1° gennaio 2026, pur entrando in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.

Aggiornamento del riferimento alla norma ES-TRIN 2025/1 per la navigazione interna

Il regolamento delegato (UE) 2025/2177 modifica la direttiva (UE) 2016/1629 per aggiornare il rinvio alla più recente norma europea sui requisiti tecnici delle navi adibite alla navigazione interna. L’intervento mira a mantenere un quadro uniforme e armonizzato nell’Unione, coerente con le evoluzioni tecniche adottate dal CESNI.

Contesto e finalità dell’intervento

La direttiva (UE) 2016/1629 ha istituito un sistema armonizzato per il rilascio dei certificati tecnici delle navi da navigazione interna, facendo riferimento, tra l’altro, ai requisiti elaborati dal CESNI, organismo istituito nell’ambito della CCNR. L’allegato II della direttiva richiamava la versione ES-TRIN 2023/1; a seguito dell’adozione, il 17 ottobre 2024, della nuova edizione ES-TRIN 2025/1, la Commissione ha ritenuto necessario aggiornare il riferimento normativo per garantire l’allineamento del diritto UE agli standard tecnici più recenti.

Modifica dell’allegato II della direttiva 2016/1629

L’articolo 1 del regolamento sostituisce l’allegato II della direttiva (UE) 2016/1629. Il nuovo testo stabilisce che i requisiti tecnici minimi applicabili alle unità navali adibite alla navigazione interna delle zone 1, 2, 3 e 4 sono quelli fissati nella norma ES-TRIN 2025/1.

Contenuto tecnico della nuova norma richiamata

Il considerando relativo alla nuova edizione ES-TRIN evidenzia le principali aree di aggiornamento. Tra queste figurano:

  • combustibili a basso punto di infiammabilità, con specifico riferimento allo stoccaggio e all’uso del metanolo;
  • marcatura delle zone pericolose ed etichettatura dei combustibili;
  • sistemi di propulsione elettrica e accumulatori agli ioni di litio;
  • impiego di alluminio o plastica fibrorinforzata nella costruzione di navi passeggeri;
  • abbandono del protocollo dei parametri del motore e riconoscimento dell’esenzione dalle prove sul campo per i motori;
  • raccordi per il rifornimento e codici cromatici appropriati;
  • apparecchi di navigazione e di informazione, inclusi i dispositivi AIS interni;
  • impianti di trattamento delle acque fognarie;
  • timonerie elevabili e disposizioni transitorie per le timonerie abbattibili;
  • impianti automatici pressurizzati a sprinkler alimentati ad acqua;
  • elementi di collegamento tra ancora e catena;
  • cabine letto.

Decorrenza, entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 1° gennaio 2026. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Aggiornamento del riferimento tecnico

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato II della direttiva (UE) 2016/1629. Il nuovo allegato stabilisce che i requisiti tecnici minimi applicabili alle unità navali adibite alla navigazione interna delle zone 1, 2, 3 e 4 sono quelli definiti nella norma ES-TRIN 2025/1.

Contesto normativo e rinvio al CESNI

I considerando richiamano il sistema armonizzato dell’UE per il rilascio dei certificati tecnici per le navi da navigazione interna e il ruolo del CESNI, organismo istituito nell’ambito della CCNR per elaborare norme tecniche uniformi. L’aggiornamento recepisce l’edizione ES-TRIN 2025/1 adottata dal CESNI il 17 ottobre 2024.

Principali novità tecniche della ES-TRIN 2025/1

La nuova edizione introduce, tra l’altro, norme su: combustibili a basso punto di infiammabilità, con particolare riguardo allo stoccaggio e all’uso del metanolo; marcatura delle zone pericolose ed etichettatura dei combustibili; sistemi di propulsione elettrica e accumulatori agli ioni di litio; uso di alluminio o plastica fibrorinforzata per navi passeggeri; abbandono del protocollo dei parametri del motore e riconoscimento di un’esenzione dalle prove sul campo per i motori; raccordi per il rifornimento e codici cromatici; apparecchi di navigazione e informazione, incluso il dispositivo AIS interno; impianti di trattamento delle acque fognarie; timonerie elevabili e disposizioni transitorie per timonerie abbattibili; impianti automatici pressurizzati a sprinkler ad acqua; elementi di collegamento tra ancora e catena; cabine letto.

Decorrenza e applicazione temporale

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione decorre dal 1° gennaio 2026.

Natura giuridica dell’atto

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, ai sensi dell’articolo 288 TFUE richiamato nella formula finale dell’atto.

Come è indicizzato

Materienavigazione internatrasportisicurezza marittima e fluvialearmonizzazione tecnica

Testo integrale

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