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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1958

Regolamento (UE) 2025/1958 della Banca centrale europea, del 9 settembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2015/534 sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13) (BCE/2025/31)

Normativa europea32025R1958

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la disciplina BCE sulla segnalazione FINREP, intervenendo sugli allegati tecnici del regolamento BCE/2015/13. La modifica mira ad acquisire ulteriori punti di dato, soprattutto sugli enti creditizi meno significativi e sulle succursali meno significative, per rafforzare la sorveglianza sul funzionamento dell’MVU e migliorare la comparabilità delle valutazioni SREP. Le nuove tabelle riguardano in particolare esposizioni in bonis e deteriorate, misure di concessione, riduzione di valore, garanzie ricevute e impegni fuori bilancio. La decorrenza applicativa è fissata al 30 dicembre 2025.

Modifica gli allegati IV e V del regolamento BCE/2015/13 sulla segnalazione FINREP per ampliare e aggiornare i punti di dati richiesti, in particolare per gli enti creditizi meno significativi.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti creditizi e alle succursali soggetti agli obblighi di segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza previsti dal regolamento BCE/2015/13, nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico. Le modifiche incidono sui modelli FINREP previsti per le segnalazioni effettuate in base agli IFRS o ai GAAP nazionali compatibili con gli IFRS, nonché nel contesto delle discipline contabili nazionali. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal 30 dicembre 2025; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Modifica del regolamento BCE/2015/13 sulla segnalazione FINREP

Il regolamento BCE 2025/1958 interviene sul quadro della segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (FINREP) previsto dal regolamento BCE/2015/13. La finalità dichiarata è rafforzare la sorveglianza sull’MVU e favorire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati, in particolare per gli enti creditizi meno significativi e per le succursali meno significative, mediante una più ampia raccolta di dati utili al SREP.

Contesto e ragioni della modifica

I considerando evidenziano che il sistema FINREP già impone ai soggetti vigilati la trasmissione di dati basati sui modelli EBA e sul regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117, che ha sostituito il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451. La BCE ritiene però necessari ulteriori punti di dati sugli enti meno significativi, anche per migliorare la comparabilità delle valutazioni prudenziali svolte nell’ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP).

Ambito soggettivo e tecnico di applicazione

Il regolamento non ridisegna l’intero sistema di segnalazione, ma modifica gli allegati tecnici del regolamento BCE/2015/13. L’impatto riguarda i modelli FINREP utilizzati nelle segnalazioni basate su:

  • IFRS o GAAP nazionali compatibili con gli IFRS, tramite l’allegato IV;
  • discipline contabili nazionali, tramite l’allegato V.

Modifiche agli allegati IV e V

L’articolo 1 dispone la sostituzione degli allegati relativi ai punti di dati FINREP, con aggiornamento delle tabelle 18.0 e 19 in entrambi i contesti contabili. Le modifiche sono ampie e riguardano soprattutto la struttura analitica della segnalazione, non solo singole voci.

Esposizioni in bonis e deteriorate

La nuova tabella 18.0 richiede una classificazione più granulare delle esposizioni, distinguendo tra:

  • esposizioni in bonis non scadute o scadute da non oltre 30 giorni;
  • esposizioni scadute da oltre 30 fino a 90 giorni;
  • esposizioni deteriorate, con ulteriori fasce temporali di scadenza oltre 90 giorni, fino a oltre 7 anni;
  • strumenti in Fase 1, Fase 2 e Fase 3;
  • attività finanziarie deteriorate acquistate o originate.

La segmentazione riguarda diverse categorie di attività e controparte, tra cui:

  • disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista;
  • titoli di debito;
  • prestiti e anticipazioni;
  • strumenti al costo o al costo ammortizzato;
  • strumenti al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o nel patrimonio netto soggetti a riduzione di valore;
  • strumenti di debito non detenuti per negoziazione e strumenti di debito posseduti per la vendita;
  • impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie date, altri impegni dati ed esposizioni fuori bilancio.

Sono inoltre mantenuti i sotto-dettagli per settore di controparte: banche centrali, amministrazioni pubbliche, enti creditizi, altre società finanziarie, società non finanziarie e famiglie, con ulteriori specificazioni per PMI, crediti garantiti da immobili residenziali e non residenziali, nonché credito al consumo.

Misure di concessione, forbearance e credito deteriorato

La nuova tabella 19 amplia le informazioni sulle esposizioni oggetto di misure di concessione. Il regolamento richiede di distinguere tra esposizioni in bonis e deteriorate oggetto di misure di concessione, indicando anche:

  • strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni;
  • rifinanziamenti;
  • esposizioni in bonis oggetto di concessioni in prova e tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate;
  • esposizioni in stato di default;
  • esposizioni che hanno subito una riduzione di valore;
  • concessioni relative a esposizioni deteriorate prima della concessione.

La disciplina rinvia in modo puntuale alle definizioni e alle qualificazioni del CRR, in particolare agli articoli 47bis, 47ter e 178, nonché alle parti dell’allegato V del regolamento BCE/2015/13.

Garanzie, accantonamenti e misurazione del rischio di credito

Le tabelle aggiornate introducono o precisano il trattamento di:

  • riduzione di valore accumulata;
  • variazioni negative accumulate del fair value dovute al rischio di credito;
  • accantonamenti;
  • importo massimo della garanzia reale o finanziaria considerabile;
  • garanzie reali ricevute e garanzie finanziarie ricevute, distinte tra esposizioni in bonis, deteriorate e oggetto di misure di concessione.

Questo rafforzamento informativo mira a consentire una lettura più completa della qualità degli attivi, della copertura del rischio di credito e della mitigazione del rischio tramite garanzie.

Decorrenza

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che si applichi dal 30 dicembre 2025. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati FINREP

L’articolo 1 sostituisce e aggiorna i punti di dati contenuti nell’allegato IV del regolamento BCE/2015/13 (IFRS o GAAP nazionali compatibili con gli IFRS) e nell’allegato V (discipline contabili nazionali), mediante gli allegati I e II del nuovo regolamento.

Nuove tabelle sulle esposizioni in bonis e deteriorate

Le tabelle 18.0 degli allegati IV e V sono ridefinite per dettagliare esposizioni in bonis e deteriorate per tipologia di strumento, controparte e stato del credito, includendo categorie come Fase 1, Fase 2, Fase 3, default, attività deteriorate acquistate o originate e scadenze progressive dell’inadempienza.

Nuove informazioni sulle esposizioni oggetto di misure di concessione

Le tabelle 19 degli allegati IV e V sono sostituite per richiedere dati su esposizioni oggetto di misure di concessione, distinguendo tra esposizioni in bonis e deteriorate, modifiche dei termini e condizioni, rifinanziamenti, prova, default, riduzione di valore e concessioni relative a esposizioni già deteriorate.

Informazioni su accantonamenti, riduzione di valore e garanzie

Le nuove strutture informative includono il dettaglio di riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value dovute al rischio di credito, importo massimo della garanzia reale o finanziaria considerabile, nonché garanzie reali e finanziarie ricevute su esposizioni in bonis, deteriorate e oggetto di misure di concessione.

Obblighi su impegni fuori bilancio

Le tabelle aggiornate includono anche impegni all’erogazione di finanziamenti dati, garanzie finanziarie date, altri impegni dati ed esposizioni fuori bilancio, con ripartizione per categorie di controparte (banche centrali, amministrazioni pubbliche, enti creditizi, altre società finanziarie, società non finanziarie, famiglie).

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 30 dicembre 2025. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materievigilanza bancariasegnalazioni prudenzialicontabilità bancariameccanismo di vigilanza unico

Testo integrale

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