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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1776

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1776 della Commissione, dell’8 settembre 2025, relativo all’autorizzazione di un preparato di Bifidobacterium longum CNCM I-5642 come additivo per mangimi destinati ai cani (titolare dell’autorizzazione: Nestlé Enterprises SA – Division Nestlé Purina PetCare Europe, rappresentata nell’UE da Centres de Recherche et Développement Nestlé S.A.S.)

Normativa europea32025R1776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’uso del preparato di Bifidobacterium longum CNCM I-5642 come additivo per mangimi destinati ai cani, nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della condizione fisiologica. L’autorizzazione si fonda sul parere favorevole dell’EFSA circa la sicurezza per cani e ambiente e sull’efficacia del prodotto nel migliorare la resilienza allo stress. Il testo impone inoltre condizioni di uso, prescrizioni etichettarie e misure di protezione per gli utilizzatori, e stabilisce la piena applicabilità diretta negli Stati membri.

Autorizzazione di un preparato di Bifidobacterium longum CNCM I-5642 come additivo per mangimi destinati ai cani.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’impiego, immissione sul mercato ed etichettatura del preparato di Bifidobacterium longum CNCM I-5642, autorizzato come additivo zootecnico per cani nell’Unione europea. Riguarda l’uso nel mangime completo per cani, con tenore minimo fissato e con obblighi specifici di etichettatura e di protezione degli utilizzatori. Non contiene esclusioni espresse ulteriori rispetto all’ambito limitato ai cani e alle condizioni riportate in allegato.

Autorizzazione di un preparato di Bifidobacterium longum CNCM I-5642 come additivo per mangimi destinati ai cani

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1776 della Commissione autorizza l’impiego di un preparato di Bifidobacterium longum CNCM I-5642 come additivo per mangimi per cani. Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e si fonda sui pareri scientifici favorevoli dell’EFSA, richiamati nei considerando.

Quadro normativo e presupposti dell’autorizzazione

La Commissione richiama che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e le relative procedure. La domanda di autorizzazione riguarda un preparato di Bifidobacterium longum CNCM I-5642 da classificare nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della condizione fisiologica.

Nei considerando si precisa che l’EFSA, nei pareri del 29 giugno 2022 e del 28 gennaio 2025, ha concluso che il preparato è sicuro per i cani e per l’ambiente alle condizioni d’uso proposte. L’Autorità ha inoltre rilevato che il preparato non è irritante per la pelle, ma è irritante per gli occhi e sensibilizzante per la pelle e le vie respiratorie.

Efficacia e condizioni tecniche di impiego

L’EFSA ha ritenuto il preparato efficace come additivo zootecnico per cani se aggiunto ai mangimi in quantità pari a 3,5 × 10^9 CFU/kg di mangime completo, con umidità al 12 %. L’effetto descritto consiste nel miglioramento della resilienza dei cani allo stress fisiologico e/o comportamentale in presenza di fattori di stress realistici.

L’allegato precisa la composizione del prodotto autorizzato: preparato di Bifidobacterium longum CNCM I-5642 contenente almeno 5 × 10^10 CFU/g, in forma solida, con sostanza attiva costituita da cellule vitali del ceppo indicato. Sono inoltre indicati i metodi di analisi per l’identificazione e il conteggio, rispettivamente metodi di sequenziamento del DNA o PFGE (CEN/TS 17697) e semina per inclusione su Reinforced Clostridium agar.

Obblighi per operatori ed etichettatura

Il regolamento impone specifiche misure di gestione del rischio per gli utilizzatori. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati con tali misure, l’impiego deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Sul piano informativo, le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono riportare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, l’etichetta dell’additivo, delle premiscele e dei mangimi composti deve recare la dicitura: «Si raccomanda l’uso per almeno 6 settimane».

Identificazione dell’autorizzazione e durata

Il preparato è identificato con il numero 4e001. Il titolare dell’autorizzazione è Nestlé Enterprises SA – Division Nestlé Purina Petcare Europe, rappresentata nell’Unione da Centres de Recherche et Développement Nestlé S.A.S.

L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 29 settembre 2035.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, classificato come additivo zootecnico e appartenente al gruppo funzionale degli stabilizzatori della condizione fisiologica, come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato.

Presupposti scientifici e valutazione EFSA

I considerando richiamano i pareri EFSA del 29 giugno 2022 e del 28 gennaio 2025, che concludono per la sicurezza del preparato per cani e ambiente, la non irritazione cutanea ma la qualificazione come irritante per gli occhi e sensibilizzante per pelle e vie respiratorie, nonché per l’efficacia a 3,5 × 10^9 CFU/kg di mangime completo.

Condizioni d’uso e tenore minimo

L’allegato stabilisce per i cani un tenore minimo di 3,5 × 10^9 CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. Il preparato è descritto come forma solida contenente un minimo di 5 × 10^10 CFU/g.

Obblighi di etichettatura e istruzioni d’uso

L’allegato impone di indicare nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, l’etichetta dell’additivo, delle premiscele e dei mangimi composti deve riportare la dicitura: «Si raccomanda l’uso per almeno 6 settimane».

Misure di tutela per gli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Durata dell’autorizzazione e identificazione

L’allegato riporta il numero di identificazione 4e001, il titolare dell’autorizzazione Nestlé Enterprises SA – Division Nestlé Purina Petcare Europe, rappresentata nell’UE da Centres de Recherche et Développement Nestlé S.A.S., e fissa la fine del periodo di autorizzazione al 29 settembre 2035.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentareetichettaturasalute e sicurezza sul lavoro

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