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Sentenza

Sentenza n. 404/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Fermo n. 162/2023 pubbl. il 27/11/2023 RG n. 378/2023 passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600040

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Fermo che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e condannato l'amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo la mancata esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro, regolarmente notificata e passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. Il ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione della sentenza all'amministrazione, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996. L'amministrazione si è costituita soltanto formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza dell'amministrazione al giudicato e ha dichiarato l'obbligo del Ministero e delle articolazioni intimate di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Fermo, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Ha assegnato all'amministrazione il termine di 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, prevedendo che il commissario assuma le funzioni su istanza diretta del creditore, dopo la scadenza del termine assegnato, e provveda entro i successivi 120 giorni adottando gli atti necessari all'esecuzione. L'amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al ricorrente nel giudizio presupposto; la sentenza di ottemperanza ne impone l'attuazione secondo quanto stabilito dal giudicato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669

    Il ricorso in ottemperanza contro un'amministrazione pubblica è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili nel processo amministrativo le disposizioni processuali civili richiamate, tra cui quella sulla distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile, nei confronti di una pubblica amministrazione, quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza da eseguire, ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669 del 1996.
  • Quando un'amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che riconosce un credito e non oppone specifiche ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del giudicato, detratte le somme eventualmente già corrisposte.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla persistente inerzia dell'amministrazione e a un'apposita istanza del creditore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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