Cassazione Penale, Sentenza n. 29543/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un soggetto condannato a una pena residua di anni quattro e mesi uno di reclusione, contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato sia la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, sia, in subordine, quella di detenzione domiciliare. Il ricorrente deduceva, con sei motivi, vizi di violazione di legge e motivazione apparente: mancata valutazione attuale e individualizzata della pericolosità sociale e della personalità; omessa considerazione delle esigenze familiari, sanitarie e dei figli minori; travisamento della situazione lavorativa; violazione dei principi costituzionali di individualizzazione, proporzionalità e finalità rieducativa della pena; sottovalutazione delle patologie proprie; omessa pronuncia sulla richiesta subordinata di detenzione domiciliare e mancata valorizzazione della condotta successiva al 2022 e delle assoluzioni intervenute per altri reati. Il Procuratore generale chiedeva il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi perché generici, aspecifici e sostanzialmente diretti a una rivalutazione del merito; ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza aveva motivato in modo diffuso sulla pericolosità sociale, sul mancato raggiungimento di una revisione critica, sulle pregresse violazioni di prescrizioni e sul fallimento di precedenti percorsi trattamentali. Ha respinto anche il motivo sulle condizioni di salute, richiamando la relazione sanitaria che le reputava compatibili con la detenzione. Quanto alla detenzione domiciliare, ha osservato che la pena residua superiore a quattro anni impediva l'accesso al beneficio ai sensi dell'art. 47-ter ord. pen.
Norme richiamate
art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.)
Disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale; il giudice può negarlo quando, sulla base di una motivazione plausibile e concreta, ritenga insussistenti i presupposti del beneficio.
art. 47-ter l. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.)
La detenzione domiciliare non è concedibile quando la pena residua da espiare supera il limite legale di quattro anni.
art. 133 c.p.
È richiamato quale parametro per la valutazione della personalità e della gravità del fatto ai fini del giudizio sulle misure alternative.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Costituisce il parametro di deduzione del vizio di violazione di legge e di motivazione apparente nel ricorso per cassazione.
art. 27 Cost.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di individualizzazione e funzione rieducativa della pena.
artt. 2, 3, 30 e 31 Cost.
Richiamati dal ricorrente per valorizzare famiglia, eguaglianza, tutela della persona e della prole.
art. 8 CEDU
Invocato dal ricorrente in relazione alla tutela della vita privata e familiare.
art. 14 CEDU
Invocato dal ricorrente in chiave di non discriminazione nel trattamento delle istanze.
art. 3 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo
Richiamato per il superiore interesse dei figli minori.
art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato per la tutela dei diritti dei minori.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Impone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi nel caso di diffusione del provvedimento.
art. 125 c.p.p.
È evocato come norma corretta, in sostituzione del riferimento erroneo all'art. 112 c.p.c., per il requisito della motivazione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sul diniego dell'affidamento in prova, non sussiste vizio di motivazione quando il provvedimento impugnato esponga ragioni plausibili e concrete che giustifichino l'insussistenza dei presupposti del beneficio; non è necessario dimostrare in positivo che la misura non consentirebbe mai il raggiungimento delle finalità rieducative, perché si tratterebbe di un accertamento proiettivo e futuro.
- Le censure che si limitano a contrapporre una lettura alternativa degli elementi fattuali alla valutazione del giudice di sorveglianza sono inammissibilmente rivalutative se non evidenziano specifici travisamenti o omissioni decisive.
- La valutazione sulla concessione delle misure alternative richiede un apprezzamento complessivo e attuale della pericolosità sociale, della revisione critica del condannato, della condotta intramuraria e delle pregresse violazioni di prescrizioni; la mera allegazione di esigenze familiari, lavorative o sanitarie non basta se non è supportata da elementi specifici idonei a superare il giudizio negativo.
- La detenzione domiciliare non può essere concessa quando la pena residua supera il limite quantitativo fissato dalla legge, indipendentemente dalle ulteriori allegazioni difensive.
- Le condizioni di salute ostano alla detenzione solo se risultano incompatibili in concreto con il regime carcerario; un generico rischio di aggravamento non è sufficiente a fondare il vizio di motivazione se la relazione sanitaria già ne attesta la compatibilità.
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