Sentenza del 30/12/2019 n. 34618 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava gli avvisi di accertamento relativi a IRES, IRAP e IVA per gli anni d'imposta 2005 e 2006, sostenendo che le somme dedotte come sopravvenienze passive derivassero dalla transazione stipulata con l'ex socio S.G. La ricorrente censurava in particolare l'omesso esame del fatto che una delle componenti negative, pari a 179.371,05 euro nel 2005, rappresentasse la perdita o rinuncia a un credito verso l'ex socio, e non il costo per la liquidazione della quota sociale. Deduceva inoltre la violazione delle norme civilistiche sulla transazione e novazione e delle norme fiscali sulla deducibilità dei componenti negativi di reddito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo decisivo il fatto che la CTR non avesse esaminato autonomamente la componente negativa relativa alla perdita del credito verso l'ex socio. La rilevanza fiscale doveva essere valutata separatamente per ciascuna voce dedotta, verificandone il collegamento causale con l'attività d'impresa e l'eventuale riferibilità ad attività produttive di reddito imponibile. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, per una nuova valutazione e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. La Corte non ha quindi riconosciuto definitivamente la deducibilità delle somme, ma ha imposto una nuova istruttoria e decisione.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti. La Corte lo ha ritenuto applicabile perché la CTR non aveva esaminato la deduzione relativa alla perdita del credito verso l'ex socio.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Riguarda la denuncia di violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Il relativo motivo è stato dichiarato assorbito dopo l'accoglimento del primo motivo.
Artt. 1965 e 1976 c.c.
Disciplinano la transazione e la novazione. La società sosteneva che la transazione avesse estinto e sostituito i rapporti precedenti, ma la Corte non ha esaminato definitivamente la questione, ritenendo preliminare la corretta qualificazione delle singole componenti negative.
Art. 2289 c.c.
Riguarda la liquidazione della quota del socio uscente o escluso. La controversia richiedeva di distinguere le somme riferibili alla liquidazione della quota da quelle relative alla perdita di un credito della società.
D.P.R. 917/1986, artt. 56, 101 e 109
Prevedono i criteri fiscali per la determinazione del reddito d'impresa, la deducibilità delle perdite e l'imputazione temporale dei componenti reddituali. La loro applicazione richiede l'esame concreto della natura, dell'inerenza e della competenza di ciascuna voce.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Impone al ricorrente di indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda. La Corte ha ritenuto adempiuto tale onere mediante il puntuale richiamo al processo verbale di constatazione e all'atto di appello.
Art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiede il deposito degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda, nei casi previsti. Anche tale requisito è stato ritenuto rispettato dalla società.
Massime di principio
- In presenza di una transazione tra società e socio o ex socio, il trattamento fiscale non dipende soltanto dall'etichetta civilistica dell'accordo o dalla sua eventuale natura novativa: occorre analizzare separatamente la causa economica di ogni componente positiva o negativa.
- La deducibilità di una somma transattiva deve essere valutata distinguendo, ad esempio, tra costi inerenti all'attività d'impresa, liquidazione di una quota sociale, perdita o rinuncia a un credito e meri trasferimenti patrimoniali non deducibili.
- La perdita di un credito può avere un trattamento fiscale diverso dal pagamento dovuto per la liquidazione della partecipazione o della quota; l'amministrazione e il giudice devono quindi identificare con precisione quale rapporto obbligatorio ha generato ciascuna voce contabile.
- La novazione o la transazione possono modificare i rapporti civilistici tra le parti, ma non determinano automaticamente la deducibilità fiscale delle somme: resta necessario verificare inerenza, competenza, effettività e collegamento con attività produttive di reddito imponibile.
- Quando il giudice tributario omette di esaminare una specifica componente negativa dedotta e tale omissione può incidere sull'esito della controversia, la decisione può essere cassata con rinvio per una nuova valutazione.
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