Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 30/12/2019 n. 810 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari che aveva dichiarato estinto il giudizio per intervenuta conciliazione. L'Ufficio ha contestato l'inesistenza di qualsiasi accordo conciliativo e ha denunciato la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché il vizio di ultrapetizione e l'omessa pronuncia sui motivi di ricorso relativi all'avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2006, ai fini IVA, IRAP e IRES. La società ha insistito, invece, sulla decadenza dell'Ufficio dai termini per l'accertamento e sull'infondatezza della contestazione di operazioni inesistenti.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, rilevando che nel fascicolo non risultava alcun accordo conciliativo e che la sentenza di primo grado aveva deciso la controversia su una questione non richiesta dalle parti, omettendo completamente di esaminare i motivi del ricorso. La sentenza impugnata è stata quindi annullata. Poiché il primo grado di giudizio non aveva esaminato il merito, la CTR ha rimesso la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, in diversa composizione, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 546/1992, disponendo che il giudice di rinvio decidesse anche sulle spese. La CTR non ha quindi deciso la fondatezza dell'avviso di accertamento né le eccezioni di decadenza sollevate dalla società.

Norme richiamate

  • Art. 29 del D. Lgs. n. 546/1992

    Richiamato dall'Agenzia per chiedere la riunione di giudizi connessi relativi ad altre annualità d'imposta; la CTR non ha deciso espressamente su tale richiesta, poiché ha definito la causa mediante rimessione al primo giudice.

  • Art. 34 del D. Lgs. n. 546/1992

    Disciplina la trattazione in pubblica udienza, nella quale la controversia è stata discussa.

  • Art. 36 del D. Lgs. n. 546/1992

    Richiamato dall'Ufficio in relazione ai requisiti della sentenza e alla censura della decisione di primo grado, che non aveva esaminato le questioni sottoposte dalle parti.

  • Art. 59 del D. Lgs. n. 546/1992

    Consente la rimessione della causa alla Commissione Tributaria Provinciale quando il giudizio di primo grado non ha esaminato il merito o è mancato un grado di giudizio. La CTR lo ha applicato rimettendo la causa alla CTP in diversa composizione.

  • Art. 112 c.p.c.

    Stabilisce il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e vieta al giudice di pronunciarsi oltre le domande delle parti. La CTR ha ritenuto violata tale disposizione perché la CTP aveva dichiarato l'estinzione per conciliazione senza che fosse stata richiesta e senza che risultasse alcun accordo.

  • Art. 43 del D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla società per sostenere la decadenza dell'Amministrazione dai termini ordinari per l'accertamento e l'assenza dei presupposti per il raddoppio dei termini. La questione non è stata esaminata dalla CTR.

  • Art. 331 c.p.p.

    Richiamato dalla società con riferimento all'eventuale obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria quale presupposto per il raddoppio dei termini di accertamento. Anche questa questione è rimasta impregiudicata.

Massime di principio

  • Il giudice tributario deve pronunciarsi sulle domande e sui motivi effettivamente proposti dalle parti e non può dichiarare l'estinzione del giudizio per una conciliazione non richiesta o non documentata.
  • Se una sentenza di primo grado omette completamente l'esame dei motivi di ricorso e decide su un presupposto estraneo alle richieste delle parti, la decisione è viziata per omessa pronuncia e ultrapetizione.
  • Quando il primo giudice non ha esaminato il merito, il giudice d'appello può annullare la sentenza e rimettere la causa al primo grado, in diversa composizione, invece di decidere direttamente sulle questioni sostanziali.
  • La verifica dell'esistenza di una conciliazione deve basarsi su un accordo o su un verbale formalmente acquisito agli atti; in assenza di tale documentazione, non è possibile dichiarare l'estinzione del processo per conciliazione.
  • La rimessione al primo giudice per vizi processuali non comporta una decisione sulla validità dell'avviso di accertamento né sulle eccezioni del contribuente: tali questioni dovranno essere esaminate nel giudizio riassunto o rinnovato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.