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Sentenza

Sentenza del 30/12/2019 n. 200 - Comm. Trib. Prov. Rieti

Catasto - Tributi speciali catastali - Ruolo - Cartella di pagamento - Avviso di accertamento - Attribuzione rendita presunta - Aggiornamento catastale - Obbligo a carico del proprietario dell'immobile -Legittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la legittimità della richiesta di tributi speciali catastali, iscritti a ruolo e richiesti mediante cartella di pagamento, in relazione a un immobile al quale era stata attribuita una rendita presunta. Il proprietario contestava presumibilmente l'obbligo di presentare l'atto di aggiornamento catastale e la conseguente pretesa tributaria. La disciplina impone invece al proprietario e agli altri soggetti obbligati di presentare gli atti di aggiornamento entro 120 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato che individua i Comuni con fabbricati non censiti.

La decisione

La pretesa dell'amministrazione è stata ritenuta legittima. Per gli immobili ai quali è stata attribuita una rendita presunta, il proprietario deve adempiere all'obbligo di aggiornamento catastale entro il termine previsto. Il diritto alla riscossione dei tributi speciali catastali si prescrive nel termine ordinario decennale previsto dall'art. 78 del Testo Unico del Registro; pertanto, in assenza di decorso del termine, la cartella e l'iscrizione a ruolo risultano validamente fondate.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 5-bis, D.L. n. 225/2010

    Il comunicato elenca i Comuni nei quali risultano fabbricati non iscritti in Catasto.

    La pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale fa decorrere il termine entro il quale i proprietari degli immobili interessati devono provvedere all'aggiornamento catastale.

  • Art. 11, comma 7, D.L. n. 16/2012

    Il proprietario e gli altri soggetti obbligati devono provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni.

    L'attribuzione di una rendita presunta non sostituisce l'obbligo del proprietario di regolarizzare la posizione catastale mediante la presentazione dell'atto di aggiornamento.

  • Art. 78 del Testo Unico del Registro

    Il diritto alla riscossione del tributo speciale catastale si prescrive nel termine di dieci anni.

    La pretesa relativa ai tributi speciali catastali è soggetta a prescrizione decennale, salvo eventuali atti interruttivi validamente notificati.

Massime di principio

  • Quando a un immobile viene attribuita una rendita presunta, il proprietario deve comunque presentare l'aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla pubblicazione del comunicato previsto dalla legge.
  • La mancata regolarizzazione catastale può legittimare l'amministrazione a richiedere tributi speciali catastali mediante iscrizione a ruolo e cartella di pagamento.
  • Il termine di prescrizione della pretesa per tributi speciali catastali è decennale; per valutarne il decorso occorre verificare la data di esigibilità e l'eventuale presenza di atti interruttivi.
  • La contestazione della cartella può essere fondata solo su specifiche irregolarità, come l'inesistenza dell'obbligo catastale, l'errata individuazione dell'immobile, la notifica invalida o l'intervenuta prescrizione.

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