Sentenza del 30/12/2019 n. 78 - Comm. Trib. Prov. Verbania
Imposte sui redditi - IRES - Società esterovestita - Onere della prova - A carico del fisco - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma che l'esterovestizione può essere configurata anche sulla base di uno solo degli elementi indicati: sede legale in Italia, sede amministrativa in Italia oppure oggetto principale dell'attività in Italia. Tuttavia, spetta all'Amministrazione finanziaria fornire una prova piena e concreta della sussistenza di tali elementi; l'onere della prova non può essere trasferito automaticamente alla società contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettamento a IRES in Italia di una società formalmente residente all'estero, ma ritenuta dall'Amministrazione finanziaria fiscalmente residente in Italia per esterovestizione. La questione centrale è stabilire su chi ricada l'onere di provare che la società abbia in Italia la sede legale, la sede amministrativa o l'oggetto principale dell'attività.
Norme richiamate
Disciplina della residenza fiscale delle società e degli enti ai fini IRES
La residenza fiscale può essere riconosciuta in Italia quando, anche alternativamente, la sede legale, la sede amministrativa o l'oggetto principale dell'attività risultino situati in Italia. La relativa esterovestizione deve essere provata dall'Amministrazione finanziaria.
Principio generale dell'onere della prova nel processo tributario
È l'organo pubblico che deve dimostrare in modo pieno e concreto i fatti costitutivi della pretesa tributaria, inclusa la residenza effettiva in Italia di una società formalmente estera.
Massime di principio
- In caso di contestazione di esterovestizione, l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare concretamente che almeno uno degli elementi rilevanti della residenza fiscale si trova in Italia.
- La mera sede legale estera non è necessariamente sufficiente a escludere la residenza fiscale italiana, ma neppure la sola presunzione dell'Ufficio è sufficiente a fondare la pretesa: servono elementi probatori specifici.
- La società contribuente non deve provare in via principale l'assenza di esterovestizione; deve piuttosto contestare e smentire gli elementi dimostrati dall'Amministrazione.
- La valutazione può riguardare la sede effettiva dell'amministrazione e il luogo in cui si svolge concretamente l'attività principale, oltre agli aspetti meramente formali.
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