Cassazione Penale, Sentenza n. 43981/2023 del 02/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
FERRARI ha impugnato la sentenza di condanna per omicidio stradale (con riconoscimento di una concorrente colpa della vittima) deducendo: 1) vizio della motivazione in relazione alla prevedibilità della condotta della vittima (sosteneva che non era provato se avesse visto sopraggiungere il motociclo e che la velocità del motociclista fosse imprevedibile); 2) vizio della motivazione con riferimento alla presunta imprevedibilità del suo comportamento e al posizionamento della sua vettura al momento dell'urto (affermando che l'auto non aveva occupato l'opposta corsia ma era sostanzialmente nella propria corsia, a cavallo della segnaletica). In sostanza la difesa chiedeva che venisse rimessa in discussione la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, che avevano ritenuto che Ferrarri non avesse effettuato il controllo necessario prima della svolta a sinistra e che la condotta del motociclista costituisse solo una concausa non idonea a recidere il nesso causale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le doglianze difensive proponessero una rivalutazione degli aspetti di merito (valutazione delle prove e della dinamica del sinistro) motivatamente disattesa dai giudici di merito, e pertanto non apprezzabile in sede di legittimità salvo vizio del percorso motivazionale, che qui non sussisteva. I giudici di merito avevano correttamente ricostruito che la manovra di svolta era iniziata quando sopraggiungeva la moto, in perfette condizioni di visibilità e strada asciutta; l'auto non aveva lasciato tracce di frenata, la perizia stimò velocità dell'auto enormemente superiore al limite (137-138 km/h vs 50), ed emergeva la mancata verifica della strada da parte dell'imputato. Pur riconoscendo una concausa dovuta alla forte velocità del motociclista, i giudici hanno ritenuto che questa non interrompesse il nesso causale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali in Cassazione e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (richiamata Corte cost. n. 186/2000). Decisione resa il 26 ottobre 2023.
Norme richiamate
art. 589-bis, comma 7, codice penale
Norma richiamata quale riferimento sull'omicidio stradale; la Corte di merito ha riconosciuto una attenuante per il concorso di colpa della vittima ai sensi della disciplina sull'omicidio stradale, ma ha ritenuto che la concausa non interrompesse il nesso causale con la condotta dell'imputato
Corte costituzionale, n. 186/2000
Richiamata in relazione all'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende, con esito favorevole alla statuizione di condanna alla somma di euro 3.000,00
Principi giurisprudenziali della Corte di cassazione (sez. 4 e sez. 6 citate)
Richiamati in punto di limiti del sindacato di legittimità (vietata rivalutazione del merito e delle valutazioni probatorie) e sul principio dell'affidamento nella circolazione stradale: il conducente deve moderare la velocità e poter padroneggiare il veicolo anche in presenza di imprudenze altrui purché ragionevolmente prevedibili
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti e le valutazioni probatorie dei giudici di merito se la difesa si limita a prospettare una ricostruzione alternativa non specificamente confutata: i motivi che sollecitano una riconsiderazione integrale del fatto sono inammissibili
- In materia di circolazione stradale il principio dell'affidamento è temperato dall'obbligo del conducente di moderare la velocità e di effettuare i controlli necessari prima di una manovra; eventuali imprudenze altrui assumono rilievo esimente solo se imprevedibili nel contesto concreto
- La concorrente colpa della vittima può ridurre la responsabilità dell'autore della manovra ma non sempre recide il nesso causale: se il conducente non ha adottato le cautele richieste dalla manovra, la concausa può non essere sufficiente ad escludere la responsabilità
- Le censure di legittimità devono dimostrare il vizio del percorso motivazionale dei giudici di merito (contraddizioni o omissioni rilevanti), altrimenti la Corte di cassazione le dichiara inammissibili per manifesta infondatezza
- In presenza di perizia tecnica che valuta dinamica, velocità e tracce d'impatto, le conclusioni tecniche adeguatamente motivate assumono elevato valore probatorio a meno che non emergano profili di manifesta illogicità o contraddizione
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