Cassazione Penale, Sentenza n. 23573/2023 del 30/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Potenza che aveva annullato la misura cautelare (inizialmente obbligo di dimora, poi divieto di dimora) applicata a Cupparo in relazione ai capi di imputazione 1 e 6 (riqualificati dall'ordinanza genetica in art. 319 c.p. e dall'ordinanza impugnata quale corruzione elettorale) e ai capi 16, 17 e 22 (abuso d'ufficio, tentativo di costringere, riduzione fondi). Il Procuratore deduceva, tra l'altro, errata riqualificazione giuridica (richiamando l'art. 86 d.P.R. n. 570/1960 e la possibile concorrenza con art. 319 c.p.), vizi di motivazione e travisamento dei fatti con riferimento alle intercettazioni e alle sommarie informazioni, nonche la mancata considerazione dell'attualità delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse del ricorrente, rilevando che l'ordinanza impugnata aveva escluso le esigenze cautelari e il pubblico ministero non ha indicato le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza di tali esigenze. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il PM che impugna un provvedimento di riesame che esclude la gravità indiziaria deve specificare le ragioni dell'attualita' delle esigenze cautelari, salvo il caso in cui la misura sia stata richiesta per reati assoggettati alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. La Suprema Corte non ha deciso sul merito della riqualificazione tra corruzione propria e corruzione elettorale, lasciando aperta la possibilita' di diversa valutazione in sede di merito; inoltre il Tribunale aveva motivato l'insussistenza del quadro gravemente indiziario o dell'esigenza cautelare su vari capi (anche in considerazione della cristallizzazione delle intercettazioni e della rinuncia/uscita dall'incarico dell'imputato).
Norme richiamate
art. 319 cod. pen. (corruzione propria)
La ordinanza genetica aveva riqualificato alcuni capi in art. 319 c.p.; la Corte segnala il rapporto di specialita' tra corruzione propria e corruzione elettorale rilevante ai fini della qualificazione giuridica, ma non ha deciso sulla questione per inammissibilita' del ricorso.
art. 319-quater cod. pen.
Originaria contestazione riqualificata dall'ordinanza genetica; la questione di riqualificazione tra le diverse fattispecie di corruzione e le conseguenze cautelari e' stata richiamata ma non risolta dalla Corte nel provvedimento impugnato.
art. 86, d.P.R. n. 570 del 1960
Richiamato dal Procuratore per sostenere l'erronea riqualificazione sotto il profilo elettorale; la Corte prende atto della deduzione relativa al rapporto di specialita' tra norme elettorali e del codice penale ma non la decide per inammissibilita'.
art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio)
Contestato al capo 16; la Corte evidenzia che il Tribunale ha richiesto una valutazione rigorosa dell'attendibilita' delle denunce e ha ritenuto insufficiente il quadro indiziario a carico di Cupparo rispetto all'accusa di adozione di atto abnorme.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
La Corte precisa che, quando la misura cautelare sia stata richiesta con riguardo a reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p., l'attualita' delle esigenze cautelari puo' ritenersi implicitamente sussistente; altrimenti il PM deve indicare esplicitamente le ragioni dell'attualita' e concretezza delle esigenze cautelari a pena di inammissibilita'.
art. 2 legge regionale n. 29 del 2019
Richiamata nel quadro fattuale relativo alla presunta violazione dell'indipendenza dell'ufficio legale regionale nella contestazione del capo 16; la Corte evidenzia che la valutazione della legittimita' dell'atto politico-amministrativo rimane discrezionale e necessita di riscontri probatori solidi.
art. 23 legge 31 dicembre 2012, n. 247
Norma sull'ordinamento della professione forense richiamata nella contestazione relativa alle istruzioni fornite agli avvocati della Regione; la Corte ha ritenuto insufficiente il quadro indiziario per dimostrare condotte illecite in tal senso.
Massime di principio
- Il pubblico ministero che impugni un provvedimento di riesame che esclude la gravita' indiziaria e le esigenze cautelari deve dimostrare l'attualita' e la concretezza di tali esigenze; l'omissione di tale deduzione puo' comportare l'inammissibilita' del ricorso per carenza di interesse.
- La qualificazione tra reati 'comuni' di corruzione e fattispecie di corruzione elettorale va valutata con attenzione al rapporto di specialita' e agli effetti edittali sulla possibilita' di applicare misure cautelari; tale riqualificazione puo' incidere sulla sussistenza delle misure ma richiede decisione motivata e non puo' essere rimossa tramite un ricorso privo di interesse concreto.
- Per l'accertamento dell'abuso d'ufficio e di atti abnormi in ambito politico-amministrativo e' necessaria una solida combinazione di elementi di riscontro: la discrezionalita' politica e amministrativa limita l'automatica riconducibilita' di atti ad illecito penale senza riscontri concreti.
- La cristallizzazione di materiale intercettivo riduce, ai fini cautelari, il rischio di inquinamento probatorio; tale elemento puo' essere valutato dal giudice del riesame nel escludere esigenze cautelari legate a manipolazione delle prove.
- La perdita della qualita' di pubblico ufficiale o la dimissione volontaria dall'incarico possono influire sulla valutazione del pericolo di reiterazione del reato e, quindi, sulla necessita' di misure cautelari.
- Le dichiarazioni di parte offesa o denunciante (es. denunce ripetute) richiedono una valutazione critica della attendibilita' e della neutralita' per costituire riscontro probatorio efficace ai fini della gravita' indiziaria.
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