Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32712/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fideiussori)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti di due garanti personali per il pagamento di somme asseritamente dovute dalla società debitrice principale: una parte relativa al saldo passivo di un conto corrente intestato alla società e una parte relativa all’importo facciale di sette cambiali emesse dalla medesima società. Gli ingiunti hanno proposto opposizione sostenendo che il saldo del conto corrente e dei rapporti collegati fosse viziato dall’applicazione di interessi, spese e commissioni non dovute. Il tribunale ha respinto l’opposizione, mentre la corte d’appello ha riformato la decisione e revocato il decreto ingiuntivo. La società cessionaria del credito ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza e del procedimento, violazione degli artt. 112, 115, 116 e 183 c.p.c., oltre a vizio motivazionale e omesso esame di documenti decisivi; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 66 r.d. n. 1669 del 1933, oltre a vizi motivazionali e omesso esame di documenti decisivi. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché cumulativi e disorganici, non specifici, in parte diretti a un riesame del merito e comunque formulati come omesso esame di documentazione anziché di un fatto storico decisivo. Ha inoltre osservato che la decisione di merito si fondava su accertamenti di fatto insindacabili in cassazione e che l’eccezione di tardiva contestazione del credito cambiario era comunque non decisiva, trattandosi di mera difesa proponibile anche in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società cessionaria del credito. Ha ritenuto assorbenti le ragioni processuali di inammissibilità: cumulo disordinato di censure eterogenee nello stesso motivo, difetto di specificità, improprio tentativo di ottenere una rivalutazione del merito e mancata corretta deduzione del vizio di omesso esame, che in cassazione deve riguardare un fatto storico decisivo e non semplicemente documenti. Ha inoltre confermato, in via di rilievo aggiuntivo, che la corte territoriale aveva effettuato un accertamento di fatto insindacabile circa la mancanza di prova del nesso tra cambiali e credito azionato e circa la non dimostrata esistenza del debito della società principale. Sono state poste le spese a carico della ricorrente ed è stata applicata la condanna ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato come rito camerale per la definizione accelerata del ricorso, poi deciso in conformità alla proposta del consigliere delegato

  • art. 112 c.p.c.

    invocato nei motivi, ma le censure sono state ritenute inammissibili per disordine e difetto di specificità

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per asserita violazione del principio di non contestazione; la Corte ribadisce che la relativa censura deve indicare con precisione sede processuale e contenuto degli atti rilevanti

  • art. 116 c.p.c.

    invocato tra le norme asseritamente violate, senza superare il vaglio di ammissibilità

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione alla fase di trattazione e alle deduzioni processuali

  • art. 66 r.d. n. 1669 del 1933

    richiamato nel secondo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte precisa che il vizio deducibile non è l'omesso esame di documentazione, bensì l'omesso esame di un fatto storico decisivo

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    applicato dalla Corte con statuizione sanzionatoria conseguente alla definizione del giudizio

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    richiamato insieme al comma 3 per la condanna ulteriore in favore della controparte e della Cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma di inserimento del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che cumuli in modo disordinato più profili di doglianza eterogenei, senza consentire l'immediata individuazione dei singoli errori denunciati e la loro riconduzione ai corrispondenti motivi di impugnazione.
  • La censura di violazione del principio di non contestazione richiede una puntuale indicazione della sede processuale in cui le allegazioni sarebbero state svolte e del contenuto degli atti rilevanti, non essendo sufficiente un richiamo generico.
  • Il vizio di omesso esame deducibile in cassazione riguarda un fatto storico principale o secondario, non un mero documento: il ricorrente deve indicare il fatto omesso, il dato da cui risulta, il momento processuale della discussione e la sua decisività.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge o vizi motivazionali, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze probatorie.
  • La contestazione della debenza del credito, ove si risolva nella negazione della pretesa avversaria, integra una mera difesa e può essere proposta anche in appello; non è quindi di per sé idonea a fondare una censura decisiva di tardività della contestazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto correnteCessione del creditoInadempimentoFideiussione
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.