Sentenza n. 9408/2026 - Roma, Sezione 1
per l'ottemperanza - del giudicato formatosi sulla sentenza n. 6942/2015 della Corte d'appello di Roma, depositata il 15/12/2015, passata in cosa giudicata il 23 luglio 2019, in virtù della ordinanza della Corte di Cassazione 19747/2019 depositata il 23 luglio 2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato civile recante la condanna al risarcimento del danno per il mancato tempestivo recepimento delle direttive europee in materia di retribuzione dei medici specializzandi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni debitrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate dalla sentenza della Corte d'appello di Roma n. 6942/2015, passata in giudicato il 23 luglio 2019. Hanno dedotto di avere sollecitato il pagamento mediante comunicazioni PEC del 6 maggio 2022, del 3 maggio 2023 e del 2 ottobre 2024. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità per mancata prova della valida notificazione del titolo esecutivo e del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. È stato inoltre prospettato un possibile profilo di tardivo deposito del ricorso, notificato il 12 dicembre 2025 e depositato il 29 dicembre 2025. I ricorrenti hanno sostenuto che le comunicazioni PEC integrassero la notificazione del titolo, che l'art. 14 del d.l. n. 669/1996 non fosse applicabile al giudizio di ottemperanza e, in subordine, che il termine fosse comunque decorso tra la notificazione del ricorso e la camera di consiglio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le comunicazioni PEC inviate dal difensore non costituivano valida notificazione del titolo esecutivo: non risultavano rispettate le formalità prescritte, tra cui la relata di notificazione e l'attestazione di conformità; inoltre, due comunicazioni erano state inviate a indirizzi non presenti nei pubblici registri e una non conteneva in allegato la sentenza della Corte d'appello. Ne conseguiva la mancata prova della notificazione del titolo all'amministrazione debitrice e del successivo decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Il Collegio ha ritenuto applicabile l'art. 14 del d.l. n. 669/1996 anche al giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme di denaro, in ragione della sostanziale identità di ratio con l'esecuzione forzata civile. Ha escluso che la notificazione del ricorso presso l'Avvocatura dello Stato potesse sostituire la notificazione del titolo presso la sede reale dell'amministrazione, né ha ritenuto utile disporre la rinnovazione della notificazione, poiché il termine di 120 giorni non sarebbe comunque decorso prima della camera di consiglio decisoria. Il TAR ha invece respinto il rilievo relativo al tardivo deposito: il quindicesimo giorno cadeva di sabato 27 dicembre 2025 e il termine era prorogato al lunedì 29 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 52, commi 3 e 5, c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
La previa notificazione formale del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice e il decorso di 120 giorni costituiscono condizioni per proporre il giudizio di ottemperanza diretto al pagamento di somme di denaro da parte della pubblica amministrazione; la disposizione si applica anche al giudizio di ottemperanza.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio prima della decisione, come i profili di inammissibilità concernenti la notificazione del titolo esecutivo.
art. 45, comma 1, c.p.a.
Concorre, unitamente alle disposizioni sul rito camerale, alla disciplina del termine per il deposito del ricorso.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Rileva per il termine dimidiato di deposito del ricorso nel rito camerale.
art. 52, commi 3 e 5, c.p.a.
Il termine processuale che scade di sabato è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo.
art. 3-bis l. n. 53/1994
Le notificazioni a mezzo PEC devono essere effettuate presso l'indirizzo del destinatario risultante da pubblici elenchi e nel rispetto delle formalità previste.
art. 16-ter d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
Rileva per l'individuazione dei pubblici elenchi ai fini della validità delle notificazioni via PEC.
art. 28 d.l. n. 76/2020
Richiamato quale disciplina applicabile alle notificazioni via PEC presso indirizzi risultanti da pubblici elenchi.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza diretto a ottenere dalla pubblica amministrazione il pagamento di una somma di denaro, il ricorrente deve previamente notificare formalmente il titolo esecutivo all'amministrazione debitrice e attendere il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- La notificazione del titolo esecutivo ai fini dell'ottemperanza deve essere valida sotto il profilo formale e deve essere effettuata presso la sede reale dell'amministrazione debitrice; la notificazione del ricorso presso l'Avvocatura dello Stato non può surrogare tale adempimento.
- Una comunicazione PEC con richiesta di pagamento non equivale a notificazione del titolo esecutivo quando non rispetta le formalità proprie della notificazione, è inviata a indirizzi non risultanti dai pubblici registri o non contiene in allegato il titolo di cui si chiede l'esecuzione.
- Il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 non può considerarsi rispettato per il solo decorso del tempo tra la notificazione del ricorso per ottemperanza e la camera di consiglio; il termine deve decorrere da una valida notificazione preventiva del titolo esecutivo.
- Il termine per il deposito del ricorso che scade di sabato è prorogato al primo giorno non festivo successivo ai sensi dell'art. 52, commi 3 e 5, c.p.a.
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