Sentenza del 05/04/2019 n. 9588 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società l’indebita detrazione IVA per circa 5.445.285.000 lire, ritenendo che le fatture emesse dalla F. si riferissero a operazioni soggettivamente inesistenti. Dopo una precedente cassazione con rinvio, la CTR aveva ritenuto provata l’inesistenza soggettiva delle operazioni e aveva posto sulla contribuente l’onere di dimostrare la legittimità della detrazione e la propria estraneità alla frode. La società ha impugnato tale decisione, sostenendo, tra l’altro, l’esistenza di un giudicato interno e la violazione delle regole sull’onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo relativo al giudicato interno, ritenendo che la precedente sentenza di cassazione con rinvio avesse implicitamente escluso la possibilità di riesaminare tale questione. Ha invece accolto i motivi relativi all’insufficienza della motivazione e alla violazione dell’art. 2697 c.c., rilevando che la CTR aveva invertito l’onere della prova e non aveva indicato concretamente gli elementi indiziari idonei a dimostrare la consapevolezza della contribuente circa la frode. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Legge n. 413 del 1991, art. 50
La dichiarazione di condono può incidere sul potere di accertamento, ma non è efficace rispetto a una detrazione IVA indebita se il contribuente non elimina gli effetti della detrazione illegittima. Prima di valutare gli effetti del condono occorre quindi accertare nel merito l’esistenza dell’indebita detrazione.
Art. 2697 c.c.
Nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti, spetta inizialmente all’Amministrazione finanziaria provare sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, effettiva o potenziale secondo l’ordinaria diligenza, del contribuente circa l’inserimento dell’operazione in una frode. Solo dopo tale prova il contribuente deve fornire la dimostrazione contraria della propria diligenza.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso concreto è stato ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione dell’art. 2697 c.c.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Consente di censurare l’omesso o insufficiente esame di elementi decisivi; la Corte ha rilevato che la motivazione della CTR non specificava gli elementi indiziari idonei a dimostrare la consapevolezza della contribuente.
Art. 378 c.p.c.
Disciplina il deposito delle memorie illustrative in vista dell’udienza di discussione in cassazione; la società si è avvalsa di tale facoltà.
Massime di principio
- In caso di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione non può limitarsi a dedurre l’irregolarità del fornitore: deve fornire elementi oggettivi e specifici sulla fittizietà e sulla conoscenza, o conoscibilità con ordinaria diligenza, della frode da parte del cessionario.
- La regolarità formale della contabilità, dei pagamenti e delle fatture non è sufficiente da sola a dimostrare la buona fede del contribuente, ma neppure l’Amministrazione può pretendere che il contribuente dimostri la propria estraneità prima di avere assolto il proprio onere probatorio.
- Una volta forniti dall’Amministrazione indizi concreti e concordanti, il contribuente deve dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, valutata in modo proporzionato alle circostanze concrete.
- Il giudice deve indicare puntualmente gli indizi utilizzati per ritenere provata la consapevolezza della frode; un richiamo generico a riscontri indiziari non è sufficiente.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare i principi e le preclusioni stabiliti dalla precedente sentenza di cassazione, anche con riferimento alle questioni che ne costituiscono presupposto logico necessario.
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