Corte di giustizia, Ordinanza C-527/22
Order of the Court (Eighth Chamber) of 14 February 2023. — Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior, SL v European Commission. — Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Action for annulment – Public supply contracts – Instrument for Pre-Accession Assistance for Türkiye – National public procurement – Tendering procedure – Service contract for the supply of technical assistance for the activation of the ‘Specialty Foods Cluster’ in the Southeast Anatolia Region (EuropeAid/134403/IH/SER/TR) – Termination of the contract – Call on a bank guarantee by the Turkish authorities – Countersignature by the Delegation of the European Union to Türkiye of the request for payment – Appeal manifestly unfounded. — Case C-527/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto come manifestamente infondato l’appello proposto contro l’ordinanza del Tribunale che aveva escluso la giurisdizione del giudice dell’Unione. Ha ribadito che, nei contratti pubblici decentrati finanziati nell’ambito dell’IPA, l’intervento della Commissione resta confinato al rapporto contrattuale e non integra l’esercizio di poteri pubblici impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE. La decisione conferma inoltre che il richiamo alla sentenza Vialto Consulting non consente di estendere la tutela annullatoria a un atto strettamente contrattuale.
Impugnazione contro l’ordinanza del Tribunale che ha dichiarato irricevibile per difetto di giurisdizione il ricorso di annullamento contro la controsignatura della richiesta di escussione di una garanzia bancaria in un contratto di appalto nell’ambito dell’IPA per la Türkiye.
La questione giuridica
Se la controsignatura della Delegazione dell’Unione europea in Türkiye, apposta su richiesta di escussione di una garanzia bancaria in un contratto di appalto decentrato finanziato nell’ambito dell’Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), costituisca un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE perché espressione di poteri pubblici della Commissione; se il Tribunale abbia errato nel distinguere la fattispecie dalla sentenza Vialto Consulting; e se vi siano vizi di motivazione, travisamento dei fatti e violazione dei diritti della difesa.
Principio di diritto
In un contratto di appalto decentrato finanziato dall’IPA, la controsignatura della Commissione o della Delegazione UE su una richiesta di escussione di garanzia bancaria non è un atto adottato nell’esercizio di pubblici poteri e non produce effetti giuridici autonomi fuori dal rapporto contrattuale, quando l’intervento dell’Unione è limitato alle condizioni previste dal contratto e a un controllo svolto nell’ambito della gestione decentrata; ne consegue che il ricorso ex articolo 263 TFUE è inammissibile e, in appello, le censure contro tale conclusione vanno respinte come manifestamente infondate.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 288 TFUE
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (CE) n. 1085/2006
Controsignatura della richiesta di escussione di una garanzia bancaria in un appalto decentrato IPA: appello dichiarato manifestamente infondato
Si tratta di un appello avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto per difetto di giurisdizione un ricorso di annullamento contro la controsignatura apposta dalla Delegazione dell’Unione europea in Türkiye su una richiesta di escussione di garanzia bancaria connessa a un contratto di servizi finanziato nell’ambito dell’Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA).
Fatti e contesto contrattuale
La società ricorrente aveva partecipato a una gara ristretta pubblicata dalla Commissione per la fornitura di assistenza tecnica finalizzata all’attivazione dello "Specialty Foods Cluster" nella regione dell’Anatolia sud-orientale. Il contratto, concluso con l’autorità contrattante turca, prevedeva una clausola di competenza esclusiva dei giudici di Ankara e l’applicazione del solo diritto turco. In esecuzione del contratto, il consorzio aveva prestato una garanzia bancaria, la cui escussione da parte dell’autorità contrattante richiedeva, secondo il contratto, la controsignatura del capo della Delegazione UE o di un suo vice.
Svolgimento della controversia
A seguito di difficoltà nell’esecuzione del contratto, l’autorità contrattante aveva sospeso e poi risolto il contratto, chiedendo infine l’escussione della garanzia bancaria. La Commissione aveva successivamente informato la ricorrente che avrebbe istruito la Delegazione UE in Türkiye a controscrivere la richiesta, dopo aver verificato con le autorità turche la sussistenza delle condizioni contrattuali. Il Tribunale aveva già respinto un precedente ricorso contro la lettera della Commissione del 5 novembre 2020 per difetto di giurisdizione; il ricorso successivo mirava invece all’annullamento dell’atto di controsignatura del 29 aprile 2021.
Questioni giuridiche affrontate
La ricorrente deduceva tre motivi principali:
- errore di diritto nella qualificazione dell’atto come non amministrativo e non adottato nell’esercizio di poteri pubblici;
- errata interpretazione della sentenza Vialto Consulting v Commissione e violazione dell’articolo 263 TFUE nonché dell’articolo 41 della Carta;
- travisamento dei fatti, difetto di motivazione e violazione dei diritti della difesa quanto all’affermazione secondo cui la spesa era coperta dal bilancio turco.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che, in presenza di un contratto con un’istituzione UE, un’azione di annullamento ex articolo 263 TFUE è ammissibile solo se la misura contestata produce effetti giuridici vincolanti al di fuori del rapporto contrattuale e implica l’esercizio di poteri pubblici dell’istituzione in veste di autorità amministrativa. Diversamente, quando la posizione giuridica dell’operatore rientra in un rapporto contrattuale disciplinato dal diritto nazionale scelto dalle parti, il giudice dell’Unione non ha giurisdizione sull’azione di annullamento.
La Corte osserva che, nel sistema dei programmi decentrati IPA, i contratti pubblici conclusi da uno Stato terzo restano contratti nazionali: la Commissione interviene solo per verificare se siano soddisfatte le condizioni per il finanziamento dell’Unione. La controsignatura della Delegazione UE non discende da una valutazione autonoma della Commissione, ma da una verifica effettuata dalle autorità turche su richiesta della Commissione e dal contratto stesso, che definiva le condizioni di intervento della Delegazione.
Quanto alla sentenza Vialto Consulting, la Corte rileva che essa riguardava un contesto diverso, connesso a una domanda di risarcimento danni per condotte asseritamente illecite della Commissione e dell’OLAF, e non affermava che ogni intervento della Commissione in contratti IPA avesse natura amministrativa. Anche il richiamo all’articolo 41 della Carta non cambia l’esito, poiché la situazione in esame non è assimilabile a quella di un atto adottato unilateralmente dall’istituzione con effetti autonomi.
Decisione e dispositivo
La Corte respinge l’appello come manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura. Il primo motivo viene dichiarato inefficace, poiché diretto contro un passaggio dell’ordinanza considerato assorbito dalla corretta soluzione delle altre censure. Quanto alle spese, la ricorrente è condannata a sopportare le proprie, poiché il ricorso in appello non è stato notificato alla Commissione e quest’ultima non ha quindi sostenuto costi.
Principio affermato
L’intervento della Commissione o della Delegazione UE in un contratto di appalto decentrato IPA non è impugnabile con ricorso di annullamento quando si limita a una controsignatura prevista dal contratto e non si traduce in un atto autonomo espressione di pubblici poteri; in tale ipotesi il rapporto resta contrattuale e la tutela ex articolo 263 TFUE non è esperibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 14 feb 2023Tribunale, Ordinanza T-595/22
- Sentenza · 15 feb 2023Tribunale, Sentenza T-204/22
- Sentenza · 15 feb 2023Tribunale, Sentenza T-82/22
- Sentenza · 15 feb 2023Tribunale, Sentenza T-77/22
- Sentenza · 15 feb 2023Corte di giustizia, Ordinanza C-484/22
- Sentenza · 15 feb 2023Tribunale, Sentenza T-741/21
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →