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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-484/22

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 15 febbraio 2023. — Bundesrepublik Deutschland contro GS, rappresentato dai genitori. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 5, lettere a) e b) – Decisione di rimpatrio adottata nei confronti di un cittadino di un paese terzo – Cittadino minorenne di un paese terzo separato dai propri genitori in caso di rimpatrio – Interesse superiore del minore – Diritto al rispetto della vita familiare. — Causa C-484/22

Giurisprudenza europea62022CO0484

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, con ordinanza motivata, ha chiarito che nel sistema della direttiva rimpatri la tutela dell’interesse superiore del minore e della vita familiare non può essere rinviata alla sola fase esecutiva. Prima di adottare la decisione di rimpatrio nei confronti di un minore, l’autorità nazionale deve effettuare una valutazione piena e concreta della sua situazione familiare e dei suoi interessi. Non è quindi conforme alla direttiva una disciplina nazionale che rimetta la considerazione di tali elementi a un eventuale successivo procedimento di sospensione dell’allontanamento.

Rimpatrio di minore cittadino di paese terzo: l’interesse superiore del minore e la vita familiare devono essere valutati già nella decisione di rimpatrio, non solo nella fase di esecuzione

La questione giuridica

Se l’articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 2008/115/CE imponga di tutelare l’interesse superiore del minore e la vita familiare già nel procedimento che conduce all’adozione della decisione di rimpatrio nei confronti di un minore, oppure se sia sufficiente rinviare tale valutazione a un successivo procedimento sull’esecuzione forzata con eventuale sospensione dell’allontanamento.

Principio di diritto

L’articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 2008/115/CE osta a una prassi nazionale che consideri sufficiente la tutela dell’interesse superiore del minore e della vita familiare nella sola fase successiva di esecuzione dell’allontanamento: tali interessi devono essere presi in debita considerazione già nel procedimento che porta all’adozione della decisione di rimpatrio nei confronti del minore.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
  • Direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 3, direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 5, lettere a) e b), direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Rimpatrio di minore cittadino di paese terzo: tutela dell’interesse superiore del minore e della vita familiare nella fase decisoria

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht nell’ambito di una controversia tra la Repubblica federale di Germania e un minore cittadino nigeriano, destinatario di un ordine di lasciare il territorio con termine per la partenza volontaria. La Corte è stata chiamata a stabilire se l’articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 2008/115/CE imponga di considerare l’interesse superiore del minore e la vita familiare già al momento dell’adozione della decisione di rimpatrio, oppure se basti una successiva tutela nella fase di esecuzione.

Fatti e procedimento principale

Il minore era nato in Germania nel 2018 e apparteneva a una famiglia nigeriana. Il padre e una sorella beneficiavano di un divieto di allontanamento verso la Nigeria e di un permesso di soggiorno per motivi umanitari; la madre e un’altra sorella avevano invece domande respinte, con permanenza tollerata. Nel 2019 l’Ufficio federale per le migrazioni e i rifugiati ha respinto la domanda di protezione internazionale del minore e ha adottato nei suoi confronti un ordine di lasciare il territorio verso la Nigeria, con termine di 30 giorni per la partenza volontaria.

Il Verwaltungsgericht ha annullato l’ordine di lasciare il territorio ritenendo che l’allontanamento avrebbe violato il diritto al rispetto della vita familiare, anche in considerazione dell’impossibilità di allontanare il padre verso la Nigeria. In appello, la Repubblica federale di Germania ha sostenuto che i motivi legati all’interesse del minore e alla vita familiare rileverebbero solo nella fase di esecuzione dell’allontanamento, non in quella di adozione della decisione di rimpatrio.

Quadro normativo richiamato

La Corte richiama:

  • l’articolo 7 della Carta, sul rispetto della vita privata e familiare;
  • l’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, che impone di considerare preminente l’interesse superiore del minore e riconosce il diritto del minore a relazioni personali con entrambi i genitori, salvo contrario interesse;
  • gli articoli 2, paragrafo 1, 3 e 5 della direttiva 2008/115/CE;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale;
  • l’articolo 99 del regolamento di procedura, per la decisione con ordinanza motivata.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che l’articolo 5 della direttiva 2008/115/CE mira a garantire, nell’ambito della procedura di rimpatrio, il rispetto dei diritti fondamentali, compresi quelli del minore. Per questo motivo la disposizione non può essere interpretata restrittivamente.

In particolare:

  • l’articolo 5, lettera a), in combinato con l’articolo 24, paragrafo 2, della Carta, richiede che l’interesse superiore del minore sia tutelato in ogni fase della procedura;
  • l’articolo 5, lettera b), impone agli Stati membri di tenere debitamente conto della vita familiare;
  • prima di adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore, l’autorità nazionale deve effettuare una valutazione generale e approfondita della sua situazione, considerando in modo concreto l’interesse superiore del minore;
  • non è conforme alla direttiva una giurisprudenza nazionale che reputi soddisfatto tale obbligo solo perché la tutela potrà eventualmente essere fatta valere in un procedimento successivo di esecuzione o di sospensione dell’allontanamento.

La Corte richiama anche la propria giurisprudenza precedente, in particolare le sentenze Stato belga (C‑112/20), Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C‑441/19) e K.A. e a. (C‑82/16), per confermare che i diritti familiari e l’interesse del minore devono essere considerati già nella fase che precede l’adozione della decisione di rimpatrio.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 2008/115/CE richiede che l’interesse superiore del minore e la vita familiare siano presi in considerazione nel procedimento che conduce alla decisione di rimpatrio nei confronti di un minore. Non è sufficiente che il minore possa invocare tali interessi solo in un successivo procedimento volto a ottenere la sospensione dell’esecuzione forzata dell’ordine di rimpatrio.

Principio affermato

La valutazione dell’interesse superiore del minore e della vita familiare è un requisito della legalità della decisione di rimpatrio stessa; non può essere differita alla sola fase esecutiva, pena la violazione dell’articolo 5 della direttiva 2008/115/CE.

Come è indicizzato

Materierimpatrio dei cittadini di paesi terzitutela dei minorivita familiarediritti fondamentaliimmigrazione

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