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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-741/21

Judgment of the General Court (Single Judge) of 15 February 2023. — LG Electronics, Inc. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU word mark V10 – Absolute ground for refusal – Alphanumeric sign – Descriptive character – Article 7(1)(c) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 7(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1001). — Case T-741/21

Giurisprudenza europea62021TJ0741

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di LG Electronics contro la decisione dell’EUIPO che aveva dichiarato invalido il marchio UE verbale V10 per alcuni prodotti di classe 9. La Corte ha ritenuto che, per il pubblico rilevante, il segno fosse percepito come abbreviazione di "versione 10" e quindi come indicazione descrittiva della versione del prodotto. Ha inoltre confermato che il Board of Appeal poteva motivare in modo unitario per il gruppo di prodotti interessati, poiché il medesimo motivo di nullità era applicabile.

Marchio UE verbale alfanumerico "V10": la Corte conferma l’invalidità per carattere descrittivo rispetto a smartphone, telefoni mobili e wearable smart phones in classe 9

La questione giuridica

Se il marchio UE verbale "V10" fosse stato registrato in violazione dell’articolo 7(1)(c) del regolamento n. 207/2009 per i prodotti "Smart phones; Mobile phones; Wearable smart phones" in classe 9, e se il Board of Appeal avesse errato nel raggruppare tali prodotti con "Application software" ai fini della motivazione e dell’esame della descrittività.

Principio di diritto

Un segno alfanumerico composto dalla lettera "v" seguita da un numero può essere dichiarato invalido per carattere descrittivo quando, per il pubblico pertinente, esso è immediatamente percepito come abbreviazione di "versione" e come indicazione di una specifica versione del prodotto, dunque di una caratteristica oggettiva e inerente del bene. È sufficiente che almeno uno dei possibili significati del segno designi una caratteristica del prodotto; non occorre che il segno sia già effettivamente usato in senso descrittivo, ma solo che possa esserlo. Nel caso concreto, la Corte ha quindi confermato l’invalidità del marchio V10 per smartphone, telefoni mobili e wearable smart phones, ritenendo corretto anche il raggruppamento motivazionale con l’"application software".

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 7(1)(b)
  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 7(1)(c)
  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 52(1)(a)
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 7(1)(b)
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 7(1)(c)
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 59(1)(a)
  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134(1)

Marchio UE verbale "V10" e invalidità per descrittività

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da LG Electronics, Inc. contro una decisione della Fifth Board of Appeal dell’EUIPO in materia di nullità di marchio UE. Il caso concerne il marchio verbale "V10" registrato per diversi prodotti delle classi 9 e 14, ma il giudizio del Tribunale si è concentrato solo su "Smart phones; Mobile phones; Wearable smart phones" e, sul piano motivazionale, sul rapporto con "Application software" in classe 9.

Fatti e procedimento amministrativo

ZTE Deutschland GmbH aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio UE V10 invocando i motivi assoluti di cui all’articolo 7(1)(b) e (c) del regolamento n. 207/2009, poi corrispondenti agli articoli 7(1)(b) e (c) e 52(1)(a) del medesimo regolamento. La Cancellation Division aveva accolto integralmente la domanda, ritenendo il segno privo di carattere distintivo. In appello, il Board of Appeal ha riformato parzialmente la decisione, mantenendo la nullità solo per "Smart phones; Mobile phones; Wearable smart phones" e "Application software" in classe 9.

Oggetto effettivo della controversia davanti al Tribunale

Il Tribunale precisa che il ricorso era diretto solo contro la parte della decisione che aveva confermato la nullità per "Smart phones; Mobile phones; Wearable smart phones". LG Electronics non contestava infatti la nullità relativa a "Application software", cosicché la controversia sostanziale si riduceva alla valutazione della descrittività del segno V10 per i tre prodotti indicati.

Quadro normativo e regole applicabili ratione temporis

Poiché la domanda di registrazione era stata presentata il 2 luglio 2015, il Tribunale applica la disciplina sostanziale del regolamento n. 207/2009; per contro, le regole procedurali applicabili sono quelle del regolamento (UE) 2017/1001. In particolare, l’articolo 7(1)(c) vieta la registrazione dei segni che possano servire a designare, in commercio, caratteristiche dei prodotti, e l’articolo 52(1)(a) consente la dichiarazione di nullità se il marchio è stato registrato in violazione dell’articolo 7.

Ragionamento sulla descrittività del segno V10

Richiamando la propria giurisprudenza, il Tribunale ribadisce che un segno è descrittivo quando esiste un nesso sufficientemente diretto e specifico tra il segno e i prodotti, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente, senza ulteriori riflessioni, una descrizione di una caratteristica del bene. Il carattere descrittivo va valutato rispetto alla percezione del pubblico rilevante e ai prodotti considerati; non è necessario che il segno sia effettivamente in uso come descrizione, essendo sufficiente che possa esserlo.

Nel caso di specie, il Tribunale osserva che il segno V10 è composto dalla lettera "v" seguita dal numero 10 e che, nel settore degli smartphone e dei telefoni mobili, l’uso di combinazioni alfanumeriche di questo tipo è frequente. Le prove prodotte dall’interveniente mostravano denominazioni di prodotti mobili con strutture analoghe, e il Tribunale considera plausibile che il pubblico percepisca "v" come abbreviazione di "version" e "10" come indicazione della decima versione del prodotto. Tale significato descrive una caratteristica oggettiva e inerente dei prodotti, cioè il loro stadio di evoluzione tecnologica o la loro versione commerciale.

La Corte sottolinea inoltre che, quando un segno ha più significati possibili, è sufficiente che uno di essi sia descrittivo per fondare il diniego o la nullità. Viene anche valorizzata una decisione dell’Oberlandesgericht Düsseldorf che aveva riconosciuto nel pubblico tedesco una percezione del segno come semplice designazione di modello o versione.

Motivazione unitaria per più prodotti della classe 9

Il ricorrente sosteneva che il Board of Appeal non avesse motivato separatamente la descrittività del segno per i tre prodotti contestati e per "Application software". Il Tribunale respinge la censura ricordando che l’autorità può usare una motivazione comune per prodotti o servizi che formano una categoria sufficientemente omogenea e sono interconnessi in modo diretto e specifico.

Nel caso concreto, il Board of Appeal aveva distinto i prodotti in categorie omogenee e, soprattutto, aveva utilizzato elementi probatori differenti per software e dispositivi mobili: per il software un articolo di Wikipedia relativo a un sistema operativo, per gli smartphone e telefoni mobili pagine web che mostravano l’uso di combinazioni alfanumeriche analoghe. Pertanto, secondo il Tribunale, la motivazione era sufficiente e non vi era alcun difetto di esame individuale dei prodotti.

Esito e dispositivo

Poiché il Tribunale ritiene corretta la conclusione del Board of Appeal sulla natura descrittiva del segno V10 rispetto ai prodotti in questione, respinge l’unico motivo dedotto e, con esso, l’intero ricorso. In applicazione dell’articolo 134(1) del regolamento di procedura, condanna inoltre LG Electronics a sopportare le spese, essendo rimasta soccombente.

Principio ricavabile

La pronuncia conferma che un marchio costituito da un segno alfanumerico può essere dichiarato invalido se il pubblico lo percepisce come semplice indicazione di versione o modello del prodotto; in tal caso il segno descrive una caratteristica oggettiva e non può essere monopolizzato come marchio UE.

Come è indicizzato

Materiemarchio ueinvalidità del marchiocarattere descrittivosegni alfanumericiproprietà intellettuale

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