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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-77/22

Judgment of the General Court (Second Chamber) of 15 February 2023. — Asesores Comunitarios, SL v European Commission. — Access to documents – Regulation (EC) No 1049/2001 – Documents relating to the recovery and resilience plan submitted by a Member State to the Commission – Documents originating from a Member State – Refusal to grant access – Exception relating to the financial, monetary or economic policy of the European Union or of a Member State. — Case T-77/22

Giurisprudenza europea62022TJ0077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Asesores Comunitarios contro il diniego della Commissione di divulgare quattro documenti relativi al piano di ripresa e resilienza della Spagna. Conferma che, trattandosi di documenti originari di uno Stato membro, la Commissione poteva fare affidamento sull’opposizione motivata del Regno di Spagna e sulla tutela della sua politica economica e finanziaria. Poiché l’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), quarto trattino, del regolamento n. 1049/2001 era sufficiente a giustificare il diniego, il Tribunale non ha esaminato nel merito le altre censure.

Accesso ai documenti relativi al piano nazionale di ripresa e resilienza spagnolo: legittimo il diniego della Commissione fondato sulla tutela della politica economica e finanziaria di uno Stato membro.

La questione giuridica

Se la Commissione abbia correttamente negato l’accesso a documenti originari del Regno di Spagna relativi al Recovery and Resilience Plan, invocando l’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), quarto trattino, del regolamento n. 1049/2001; in subordine, se fossero applicabili anche l’eccezione per la tutela della vita privata e dei dati personali e quella relativa al processo decisionale in corso, e se sussistesse un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

Principio di diritto

La Commissione può legittimamente negare l’accesso a documenti originari di uno Stato membro quando quest’ultimo si opponga alla divulgazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001 e la motivazione addotta faccia, prima facie, rientrare nell’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), quarto trattino, relativa alla tutela della politica finanziaria o economica dello Stato membro. In presenza di documenti preliminari relativi all’attuazione di un RRF/RRP e di negoziati ancora in corso sulla realizzazione delle tappe e degli obiettivi, è ragionevolmente prevedibile che la divulgazione possa generare speculazioni, pressioni indebite o compromettere la posizione negoziale dello Stato membro; in tal caso non occorre esaminare ulteriormente altre eccezioni invocate, né sussiste un diritto del Tribunale a ingiungere l’accesso ai documenti.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Regolamento (UE) 2021/241
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articoli 91, 92 e 104 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Accesso ai documenti relativi al piano di ripresa e resilienza spagnolo

La sentenza riguarda un ricorso di annullamento proposto da Asesores Comunitarios, SL contro la decisione della Commissione che aveva negato l’accesso a documenti originari del Regno di Spagna concernenti il Recovery and Resilience Plan spagnolo. Il Tribunale esamina il rapporto tra il diritto di accesso ai documenti del regolamento n. 1049/2001 e l’opposizione di uno Stato membro alla divulgazione di documenti da esso provenienti.

Fatti e procedimento amministrativo

La società ricorrente aveva chiesto l’accesso al piano nazionale di ripresa e resilienza della Spagna e ai documenti scambiati tra il Governo spagnolo e la Commissione. La Commissione individuò quattro documenti, tra cui il piano trasmesso il 30 aprile 2021 e una successiva lettera spagnola del 3 maggio 2021, ma negò l’accesso ai documenti originari dello Stato membro. Nel diniego invocò, tra l’altro, la tutela dell’interesse pubblico quanto alla politica economica o finanziaria di uno Stato membro, la tutela del processo decisionale in corso e, per alcune parti, la protezione dei dati personali.

Quadro normativo richiamato

La controversia è stata esaminata alla luce del regolamento (CE) n. 1049/2001 sull’accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni. Centrale è l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), quarto trattino, relativo alla protezione dell’interesse pubblico in materia di politica finanziaria, monetaria o economica dell’Unione o di uno Stato membro. Rilevano inoltre l’articolo 4, paragrafo 5, sui documenti originari di uno Stato membro, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 4, paragrafo 3, primo comma. La causa si inserisce anche nel contesto del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il Recovery and Resilience Facility.

Questioni giuridiche esaminate

Il Tribunale ha dovuto stabilire:

  • se la Commissione potesse fondarsi sull’opposizione del Regno di Spagna ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001;
  • se la motivazione spagnola fosse sufficientemente specifica e prima facie fondata;
  • se la divulgazione dei documenti fosse idonea a pregiudicare concretamente la politica economica e finanziaria della Spagna;
  • se sussistesse un interesse pubblico prevalente alla disclosure;
  • se fosse necessario esaminare ulteriormente le eccezioni relative al processo decisionale in corso e ai dati personali.

Ragionamento del Tribunale: documenti originari di uno Stato membro

Il Tribunale ricorda che il diritto di accesso ai documenti è ampio, ma incontra limiti quando si tratta di documenti provenienti da uno Stato membro. In base all’articolo 4, paragrafo 5, lo Stato membro può opporsi alla divulgazione, purché l’opposizione sia motivata e faccia riferimento a una delle eccezioni sostanziali di cui all’articolo 4, paragrafi 1-3.

Il Tribunale precisa che la Commissione, quale istituzione destinataria della domanda, non deve compiere un controllo pienamente sostitutivo della valutazione dello Stato membro, ma deve verificare che le ragioni addotte esistano e appaiano, prima facie, fondate. La Commissione non è quindi tenuta a eseguire una specifica e individuale esaminazione del documento analoga a quella richiesta in altri contesti di trasparenza.

Ragionamento del Tribunale: applicazione dell’eccezione economico-finanziaria

Nel caso di specie, il Tribunale osserva che i documenti richiesti appartengono a una fase preliminare del procedimento di attuazione del Recovery and Resilience Facility: sono il piano trasmesso dalla Spagna e successive integrazioni, anteriori alla decisione di esecuzione del Consiglio del luglio 2021 e comunque inseriti in un processo ancora in corso di attuazione, con ulteriori richieste di pagamento subordinate al rispetto di traguardi e obiettivi.

Il Tribunale ritiene plausibile che la divulgazione di tali documenti potesse:

  • generare speculazioni e confronti testuali sulle scelte di politica economica della Spagna;
  • creare pressioni indebite nelle successive fasi di attuazione del piano;
  • compromettere il negoziato sulla verifica del raggiungimento di milestone e target;
  • incidere sulla stabilità economica e finanziaria dello Stato membro.

Di conseguenza, la Commissione ha correttamente ritenuto che la divulgazione fosse idonea a ledere, in modo ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico, la politica economica e finanziaria della Spagna. Il Tribunale respinge inoltre l’argomento secondo cui altri documenti relativi a programmi finanziari sarebbero stati pubblicati, poiché tali documenti non erano comparabili per natura e fase procedurale con i documenti richiesti.

Altre censure: processo decisionale e dati personali

Una volta accertato che l’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), quarto trattino, era di per sé sufficiente a giustificare il diniego totale, il Tribunale dichiara superfluo esaminare i motivi relativi all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, sul processo decisionale in corso, nonché quello concernente l’asserito interesse pubblico prevalente.

Anche la censura relativa ai dati personali viene dichiarata assorbita; il Tribunale osserva comunque che la Commissione aveva distinto le informazioni personali sensibili contenute in alcuni documenti e che il parziale oscuramento di tali dati era, in linea di principio, compatibile con il regime di accesso.

Domanda di ottenere direttamente l’accesso ai documenti

Il Tribunale respinge anche la richiesta della ricorrente di ottenere direttamente l’accesso ai documenti. Nel controllo di legittimità ex articolo 263 TFUE esso non dispone del potere di impartire ordini alle istituzioni dell’Unione; pertanto, può annullare l’atto, ma non sostituirsi alla Commissione nel concedere l’accesso.

Dispositivo e spese

L’azione è integralmente respinta. La ricorrente è condannata alle spese della Commissione, mentre il Regno di Spagna, intervenuto a sostegno della convenuta, sopporta le proprie spese.

Principio affermato

Quando uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001, si oppone in modo motivato alla divulgazione di documenti da esso originati richiamando la tutela della propria politica economica o finanziaria, la Commissione può negare l’accesso se la motivazione appare prima facie fondata e la divulgazione rischia ragionevolmente, in base al contenuto e al contesto dei documenti, di arrecare pregiudizio a tale interesse pubblico. In tale ipotesi, la Commissione non è tenuta a disapplicare l’opposizione dello Stato membro né a esaminare ulteriormente altre eccezioni o un eventuale interesse pubblico prevalente.

Come è indicizzato

Materieaccesso ai documentitrasparenza amministrativapiano nazionale di ripresa e resilienzapolitica economica e finanziariaprotezione dei dati personali

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