Tribunale, Sentenza T-204/22
Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 15 February 2023. — Rimini Street, Inc. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – International registration designating the European Union – Word mark OTHER COMPANIES DO SOFTWARE WE DO SUPPORT – Absolute ground for refusal – No distinctive character – Article 7(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-204/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha confermato il diniego di protezione nell’Unione per il segno verbale OTHER COMPANIES DO SOFTWARE WE DO SUPPORT, registrato internazionalmente per servizi informatici della classe 42. Ha ritenuto che il messaggio sia chiaro, puramente promozionale e non idoneo a fungere da indicatore di origine commerciale. L’assenza di originalità e di un minimo di rielaborazione percettiva esclude il carattere distintivo.
Marchio UE internazionale OTHER COMPANIES DO SOFTWARE WE DO SUPPORT: conferma del diniego di protezione per mancanza di carattere distintivo ex articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Se il segno verbale internazionale OTHER COMPANIES DO SOFTWARE WE DO SUPPORT fosse privo di carattere distintivo per i servizi della classe 42 rivendicati, oppure se la sua struttura, il possibile bisogno di interpretazione e il valore sloganistico fossero sufficienti a renderlo idoneo alla registrazione come marchio dell’Unione europea.
Principio di diritto
Un marchio verbale costituito da uno slogan può essere rifiutato se il pubblico di riferimento lo percepisce solo come una formula promozionale, priva di originalità o di risonanza tali da richiedere uno sforzo interpretativo minimo e da indicare l’origine التجارية dei servizi. Nel caso di specie, la sequenza OTHER COMPANIES DO SOFTWARE WE DO SUPPORT è stata ritenuta una frase inglese grammaticalmente corretta e immediatamente comprensibile, che comunica semplicemente che il titolare offre supporto e consulenza per software creati da altre imprese; perciò non ha carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, anche letto con il paragrafo 2.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE internazionale OTHER COMPANIES DO SOFTWARE WE DO SUPPORT: diniego per difetto di carattere distintivo
La causa riguarda un ricorso diretto proposto da Rimini Street, Inc. contro la decisione della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rifiuto di estendere all’Unione europea la protezione di una registrazione internazionale di marchio verbale. Il segno contestato è stato esaminato alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Fatti e procedimento amministrativo
Il 30 settembre 2020 la ricorrente ha ottenuto la registrazione internazionale n. 1 559 651, designante l’Unione europea, per il segno verbale OTHER COMPANIES DO SOFTWARE WE DO SUPPORT. La registrazione riguardava servizi di classe 42, tra cui consulenza software, manutenzione e supporto tecnico per software aziendale e database.
L’esaminatore dell’EUIPO ha rifiutato la protezione nell’Unione per tutti i servizi rivendicati, ritenendo il segno privo di carattere distintivo. La commissione di ricorso ha poi respinto l’impugnazione, qualificando il segno come mera formula promozionale priva di elementi idonei a imprimersi nella memoria del pubblico come marchio.
Quadro normativo applicabile
Il Tribunale ha precisato che, poiché la domanda di protezione è stata presentata dopo l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/1001, è quest’ultimo a disciplinare il merito della controversia ratione temporis. Ha richiamato in particolare:
- l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), che vieta la registrazione dei marchi privi di carattere distintivo;
- l’articolo 7, paragrafo 2, che consente l’applicazione del motivo di rifiuto anche quando sussista solo in una parte dell’Unione.
Questione giuridica esaminata
La ricorrente sosteneva che il segno avesse carattere distintivo perché richiedeva un certo lavoro interpretativo, poteva essere inteso in più modi e presentava una struttura grammaticale particolare, anche per la ripetizione del verbo “do”. Sosteneva inoltre che la presentazione su due righe e l’apparente vaghezza del messaggio ne aumentassero la memorabilità.
Il Tribunale doveva quindi stabilire se un segno che assume la forma di slogan promozionale possa essere registrato quando, pur avendo un contenuto descrittivo o laudatorio, richieda qualche operazione mentale per essere compreso e possa quindi svolgere una funzione distintiva.
Valutazione del Tribunale sul pubblico di riferimento
Il Tribunale ha rilevato che la ricorrente non contestava la definizione del pubblico rilevante contenuta nella decisione impugnata: consumatori e professionisti anglofoni nell’Unione, con un livello di attenzione superiore alla media.
Questo dato è stato decisivo perché, per il pubblico professionale, la percezione di slogan promozionali può essere meno rigorosa in termini di attenzione, soprattutto quando il messaggio non presenta elementi insoliti o memorabili.
Analisi del significato del segno
Il Tribunale ha confermato l’interpretazione della commissione di ricorso secondo cui il segno, letto nel suo complesso, comunica che il titolare fornisce consulenza e supporto per software creato da altre imprese.
Ha osservato che i singoli elementi lessicali hanno un significato immediato e coerente:
- “we” indica il prestatore del servizio;
- “do” è inteso nel senso di “svolgere” o “fare”, tipico della formulazione di un servizio;
- “support” rinvia alla natura stessa dei servizi offerti;
- “software” designa il settore di riferimento;
- “other companies” indica le imprese diverse dal titolare che producono il software oggetto dell’assistenza.
Secondo il Tribunale, la frase è grammaticalmente corretta e composta da parole inglesi comuni; il messaggio emerge direttamente dalla combinazione ordinaria degli elementi e non richiede un vero sforzo interpretativo. Ha inoltre respinto l’argomento secondo cui la locuzione potrebbe avere più significati non immediati o che la disposizione su due righe inciderebbe sulla distintività, precisando che per un marchio verbale la protezione riguarda le parole in sé, non una particolare impostazione grafica.
Slogan promozionale e assenza di distintività
Il Tribunale ha richiamato la propria e la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui gli slogan pubblicitari non sono esclusi in quanto tali dalla registrazione, ma sono privi di carattere distintivo quando il pubblico li percepisce soltanto come una formula promozionale ordinaria.
Nel caso concreto, la sequenza OTHER COMPANIES DO SOFTWARE WE DO SUPPORT è stata ritenuta una semplice rivendicazione promozionale che esalta le qualità del servizio, senza originalità né risonanza tali da attivare un processo cognitivo o da far percepire immediatamente l’origine commerciale. Il segno, pertanto, non è idoneo a distinguere i servizi della ricorrente da quelli di altri operatori.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale ha concluso che la commissione di ricorso non aveva commesso errori nell’applicare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, letto con il paragrafo 2. Ha quindi respinto il motivo unico, rigettato integralmente il ricorso e condannato Rimini Street, Inc. alle spese.
Principio affermato
Un segno verbale che si limita a trasmettere, con parole comuni e struttura grammaticale ordinaria, un messaggio promozionale immediatamente comprensibile dal pubblico di riferimento non possiede carattere distintivo, anche se formulato come slogan e anche se possa richiedere una minima elaborazione mentale; per essere registrabile, deve invece essere idoneo a indicare l’origine imprenditoriale dei servizi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 15 feb 2023Tribunale, Sentenza T-606/20
- Sentenza · 15 feb 2023Tribunale, Sentenza T-607/20
- Sentenza · 15 feb 2023Tribunale, Sentenza T-742/20
- Sentenza · 15 feb 2023Tribunale, Sentenza T-175/21
- Sentenza · 15 feb 2023Tribunale, Sentenza T-492/21
- Sentenza · 15 feb 2023Tribunale, Sentenza T-536/21
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →