Tribunale, Ordinanza T-595/22
Order of the President of the General Court of 14 February 2023. — Carlos Miguel Ferreira de Macedo Silva v European Border and Coast Guard Agency. — Interim relief – Civil service – Members of the temporary staff – Dismissal before the end of the probationary period – Application for suspension of operation of a measure – No urgency. — Case T-595/22 R
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Presidente del Tribunale ha respinto la domanda di misure provvisorie proposta da un agente temporaneo di Frontex licenziato durante il periodo di prova. La decisione si fonda esclusivamente sulla mancata dimostrazione dell’urgenza, poiché il pregiudizio allegato era in parte economico e in parte ipotetico. Non è stato quindi necessario esaminare il fumus boni iuris né il bilanciamento degli interessi.
Rigetto della domanda di sospensione dell’efficacia del licenziamento di un agente temporaneo di Frontex per mancata prova dell’urgenza
La questione giuridica
Se la decisione di Frontex di risolvere anticipatamente il contratto di lavoro durante il periodo di prova dovesse essere sospesa in via cautelare ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, alla luce del dedotto pregiudizio serio e irreparabile invocato dal ricorrente.
Principio di diritto
La sospensione dell’efficacia di un atto dell’Unione può essere concessa solo in via eccezionale, se il richiedente dimostra cumulativamente fumus boni iuris e urgenza; nel caso di specie, la domanda è stata respinta perché il ricorrente non ha provato un danno serio e irreparabile, essendo le conseguenze dedotte in parte meramente finanziarie, in parte ipotetiche e comunque non supportate da elementi precisi e documentati.
Norme richiamate
- Articolo 278 TFUE
- Articolo 279 TFUE
- Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 14 delle condizioni di impiego degli altri agenti dell'Unione europea
Sospensione del licenziamento di un agente temporaneo di Frontex per mancata urgenza
La pronuncia è un’ordinanza del Presidente del Tribunale resa in sede cautelare nell’ambito di una controversia di lavoro pubblico UE. Il ricorrente, membro del personale temporaneo di Frontex, chiedeva la sospensione dell’esecuzione della decisione con cui l’Agenzia aveva risolto il suo contratto prima della fine del periodo di prova.
Fatti e procedimento principale
Frontex aveva pubblicato un bando di reclutamento per il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea. Tra i requisiti essenziali figurava la capacità di nuotare 100 metri in meno di quattro minuti, con certificato o diploma. Il ricorrente aveva dichiarato di possedere tale competenza ed era stato assunto come agente temporaneo con periodo di prova di nove mesi.
Durante la formazione di base, il programma prevedeva una verifica pratica della capacità natatoria. Il ricorrente non superava il test di nuoto in tre occasioni consecutive. Il rapporto di prova lo giudicava insoddisfacente quanto alla capacità di svolgere i compiti e all’efficienza, proprio perché non aveva superato il test. Dopo le osservazioni del ricorrente, l’autorità investita del potere di nomina adottava il 29 agosto 2022 la decisione di licenziamento con preavviso di un mese.
Il ricorrente proponeva quindi un ricorso principale di annullamento e, separatamente, una domanda cautelare fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE per ottenere la sospensione della decisione impugnata.
Quadro normativo applicato
Il Presidente del Tribunale richiama il regime generale delle misure provvisorie previsto dagli articoli 278 e 279 TFUE, letti in combinato disposto con l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, e con l’articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale. Richiama inoltre l’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari, in relazione al reclamo amministrativo, e l’articolo 14 delle condizioni di impiego degli altri agenti, che disciplina il periodo di prova e la possibilità di licenziamento.
Regole sulle misure provvisorie
La Corte ribadisce i principi consolidati:
- gli atti delle istituzioni dell’Unione si presumono leciti e i ricorsi non hanno effetto sospensivo;
- la sospensione è eccezionale;
- il richiedente deve dimostrare cumulativamente il fumus boni iuris e l’urgenza;
- l’urgenza richiede che, senza misura cautelare, il richiedente subisca un danno serio e irreparabile prima della decisione nel merito;
- se il danno è pecuniario, esso non è di regola irreparabile, salvo circostanze eccezionali, come il rischio per la sopravvivenza finanziaria;
- il danno puramente ipotetico o legato a eventi futuri incerti non può giustificare una misura provvisoria.
Valutazione dell’urgenza nel caso concreto
Il ricorrente sosteneva tre tipi di pregiudizio:
- l’impossibilità di completare la formazione e la necessità, in caso di vittoria nel merito, di attendere la successiva sessione formativa;
- la perdita dei redditi derivanti dalle missioni;
- la perdita del distacco/aspettativa speciale presso la Guardia Nazionale Repubblicana portoghese, con il rischio di dover rientrare al precedente posto e di non poter riprendere il servizio in Frontex.
Il Presidente del Tribunale respinge tali argomenti. Quanto alla formazione, osserva che il ricorrente si limita ad affermazioni generiche e che, in ogni caso, la possibilità di reinserirsi nella successiva sessione esclude un danno irreparabile. Quanto alla perdita di reddito, il pregiudizio è qualificato come puramente finanziario; il ricorrente, tuttavia, non dimostra con elementi specifici e documentati di non poter far fronte ai bisogni essenziali fino alla decisione di merito, né offre un quadro completo della propria situazione economica.
Quanto al rischio di perdere il distacco dalla Guardia Nazionale Repubblicana o di dover rassegnare le dimissioni in caso di reintegrazione futura, il Tribunale lo qualifica come danno ipotetico: il ricorrente non dimostra che tale conseguenza sia sufficientemente imminente e probabile.
Decisione e conseguenze
Poiché l’urgenza non è stata provata, la domanda cautelare viene respinta senza esaminare la ricevibilità, il fumus boni iuris o il bilanciamento degli interessi. Le spese sono riservate a decisione finale ai sensi dell’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura.
Principio affermato
In materia di misure provvisorie relative al personale UE, il solo fatto di essere licenziati durante il periodo di prova non basta a ottenere la sospensione dell’atto: occorre provare, con elementi precisi e documentati, un danno serio e irreparabile imminente; i pregiudizi economici ordinari e i rischi meramente eventuali o dipendenti da eventi futuri incerti non integrano l’urgenza richiesta.
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