Tribunale, Sentenza T-82/22
Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 15 February 2023. — Bambu Sales, Inc. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Application for European Union word mark BAMBU – Absolute grounds for refusal – Descriptive character – Article 7(1)(b) and (c) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-82/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha esaminato il rifiuto di registrazione del marchio denominativo "BAMBU" per diversi prodotti della classe 34. Ha confermato il carattere descrittivo per alcuni articoli in relazione ai quali il bambù può costituire un materiale pertinente, ma ha escluso la descrittività per altri prodotti per i quali il richiamo a tale materiale è troppo indiretto o non usuale. Ne consegue un’annullazione parziale della decisione dell’EUIPO e la conferma del rifiuto per il resto.
Marchio UE denominativo "BAMBU": in quali casi il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo per taluni prodotti per fumatori e accessori.
La questione giuridica
Se il segno verbale "BAMBU" sia correttamente rifiutato per registrazione come marchio UE, per taluni prodotti della classe 34, per carattere descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 e, conseguentemente, per difetto di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.
Principio di diritto
Un segno verbale che indica un materiale, come "bambu", è rifiutabile ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 solo per i prodotti rispetto ai quali il pubblico rilevante lo percepisce immediatamente come indicazione diretta e specifica di una caratteristica oggettiva, intrinseca e permanente; per i prodotti che il bambù può effettivamente comporre o rivestire, il rifiuto è legittimo, mentre per quelli per i quali il richiamo al bambù è solo occasionale, marginale o non usuale, il segno non è descrittivo e non può essere negato neppure per difetto di carattere distintivo fondato unicamente sulla pretesa descrittività. La Corte/Tribunale annulla quindi la decisione della commissione di ricorso solo per i prodotti in relazione ai quali il nesso descrittivo non è stato dimostrato, confermandola per gli altri.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE denominativo "BAMBU": descrittività e carattere distintivo per prodotti della classe 34
Il Tribunale dell’Unione europea, Sezione settima, ha deciso sul ricorso proposto da Bambu Sales, Inc. avverso una decisione della Prima commissione di ricorso dell’EUIPO relativa alla registrazione del segno verbale "BAMBU" come marchio dell’Unione europea. La controversia riguarda l’applicazione dei motivi assoluti di rifiuto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001.
Fatti e procedimento amministrativo
La ricorrente aveva depositato una domanda di registrazione per il segno "BAMBU" per prodotti della classe 34, poi circoscritta nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO. L’esaminatore aveva respinto in parte la domanda ritenendo che il segno fosse descrittivo, poiché avrebbe informato il pubblico rilevante che i prodotti erano totalmente o parzialmente fatti di bambù o contenevano parti o elementi in bambù, e quindi privo di carattere distintivo.
La commissione di ricorso aveva confermato il rigetto per tutti i prodotti in contestazione, ritenendo che il termine "bambu" fosse percepito come riferimento diretto a un materiale ampiamente usato e quindi idoneo a descrivere le caratteristiche dei prodotti.
Parti e oggetto del ricorso
La ricorrente, Bambu Sales, Inc., chiedeva l’annullamento della decisione della commissione di ricorso e la condanna dell’EUIPO alle spese. L’EUIPO domandava il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese.
Questioni giuridiche esaminate
Il Tribunale ha dovuto stabilire:
- se il segno "BAMBU" fosse descrittivo dei prodotti interessati ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001;
- se, per effetto della sua eventuale descrittività, il segno fosse anche privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b);
- per quali prodotti della classe 34 sussistesse un nesso sufficientemente diretto e specifico tra il segno e le caratteristiche dei prodotti.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale richiama la regola secondo cui sono esclusi dalla registrazione i segni che possono servire, nel commercio, a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, l’origine geografica, il tempo di produzione o altre caratteristiche dei prodotti o servizi. Ricorda inoltre che l’articolo 7, paragrafo 2, consente il rifiuto anche quando il motivo di non registrabilità sussiste solo in una parte dell’Unione.
Sul piano interpretativo, il Tribunale ribadisce i criteri consolidati:
- occorre un rapporto diretto e specifico tra segno e prodotti;
- il pubblico rilevante deve percepire immediatamente, senza ulteriori sforzi mentali, una descrizione di una caratteristica del prodotto;
- la caratteristica dev’essere oggettiva, intrinseca alla natura del prodotto e permanente;
- è sufficiente che uno dei possibili significati del segno designi una caratteristica del prodotto.
Valutazione del Tribunale sui prodotti interessati
Il Tribunale distingue nettamente tra due gruppi di prodotti.
Per cigar humidifiers, humidors, pipe pouches, tobacco pouches, tobacco tins, matches, paraffin matches, safety matches, sulphur matches e yellow phosphorus matches, ritiene corretto il giudizio di descrittività dell’EUIPO. In particolare:
- per humidor e cigar humidifiers, il bambù può essere usato come sostituto del legno, materiale pertinente alla natura di tali prodotti;
- per fiammiferi e loro varianti, il bambù può sostituire il legno nella fabbricazione e mantiene proprietà funzionali analoghe;
- per le tobacco pouches, il bambù può essere impiegato in forma trasformata, ad esempio come bamboo fibre o bamboo leather, quindi come tessuto o materiale per il confezionamento.
In questi casi il segno "BAMBU" viene percepito come indicazione immediata di una caratteristica materiale del prodotto, con conseguente legittimità del rifiuto per descrittività e, per tale ragione, anche per difetto di carattere distintivo.
Per contro, il Tribunale esclude la descrittività per altri prodotti, ritenendo che il richiamo al bambù sia troppo indiretto o puramente occasionale. Si tratta in particolare di:
- vaporizers for the ingestion and inhalation of tobacco and other herbal matter;
- electronic smoking vaporizers, namely electronic cigarettes, and electronic smoking vaporizers for use as an alternative to traditional cigarettes;
- smoker’s vaporizer pipe cartridge sold empty;
- cigar cutters;
- electric cigarettes;
- electric cigars;
- electronic cigarettes;
- electronic cigarette refill cartridges sold empty;
- electronic cigars;
- hookah parts, namely hoses;
- liquefied gas cylinders for cigarette lighters;
- smoker’s articles, namely metal pocket-sized receptacles with lids for cigarette butts;
- smoking pipe cleaners;
- tobacco pipe cleaners.
Per questi prodotti il bambù può, al più, essere impiegato in alcuni componenti o come elemento decorativo, ma non costituisce una caratteristica intrinseca, permanente e immediatamente riconoscibile del prodotto. Il collegamento richiede più passaggi mentali e non consente di qualificare il segno come descrittivo.
Motivo relativo al difetto di carattere distintivo
Quanto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), il Tribunale osserva che, per i prodotti per i quali la descrittività è confermata, il difetto di carattere distintivo discende dalla stessa natura descrittiva del segno. Per questi prodotti non occorre esaminare ulteriormente il secondo motivo.
Per i prodotti per i quali invece il Tribunale esclude la descrittività, viene meno anche il fondamento della valutazione di mancanza di carattere distintivo, poiché la commissione di ricorso aveva basato tale conclusione esclusivamente sulla natura descrittiva del segno. Di conseguenza, il secondo motivo viene accolto per tali prodotti.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale annulla la decisione dell’EUIPO limitatamente ai prodotti per i quali ha escluso la descrittività del segno "BAMBU" e respinge il ricorso per il resto. Le parti sono poi condannate a sopportare le proprie spese, in applicazione del principio di soccombenza reciproca.
Principio affermato
La sentenza conferma che, nel diritto dei marchi dell’Unione, la descrittività va valutata in concreto rispetto a ciascun prodotto o servizio: un termine che designa un materiale è escluso dalla registrazione solo se il pubblico lo percepisce immediatamente come indicazione di una caratteristica oggettiva del prodotto. L’uso possibile, ma non naturale o non usuale, di quel materiale non basta a fondare il rifiuto di registrazione.
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