Sentenza n. 1386/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, n. 3392/2024, recante condanna al pagamento di € 3.500,00 per ciascuna ricorrente, oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Palermo n. 3392/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il loro diritto a usufruire del beneficio economico annuo di € 500,00 mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023. Il giudice ordinario aveva condannato l’amministrazione al pagamento di € 3.500,00 in favore di ciascuna ricorrente, oltre interessi dal dovuto al saldo. L’amministrazione non aveva dato spontanea esecuzione al titolo nel termine previsto dalla legge, nonostante la notifica del titolo giudiziale. Il TAR ha rilevato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza, in particolare il passaggio in giudicato della sentenza e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il TAR ha inoltre dichiarato irrilevante una nota depositata dalla parte ricorrente alle ore 01:00 del giorno dell’udienza camerale, perché tardiva e fondata sul richiamo a disposizioni non applicabili alle udienze in presenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Palermo, provvedendo al puntuale pagamento delle somme dovute alle ricorrenti, comprensive degli interessi previsti dal titolo. Ha assegnato all’amministrazione il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario opera senza compenso, ritenendosi l’attività compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile per analogia, alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto, la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001. Il giudice ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico; ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza può determinare responsabilità amministrativa. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione resistente e liquidate in € 857,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di conoscere della domanda di ottemperanza e di adottare gli ordini necessari per l’esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni, decorrente dalla notifica del titolo, concorre a integrare i presupposti per l’azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa all’assenza di compenso per il commissario ad acta può essere applicata analogicamente anche alle ottemperanze aventi a oggetto condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
Fondamento, unitamente all’art. 91 c.p.c., della regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Impone la condanna alle spese della parte soccombente; nel caso concreto le spese sono state liquidate analogicamente secondo i minimi tariffari previsti per le procedure esecutive mobiliari.
Massime di principio
- In presenza di una sentenza passata in giudicato che contiene una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, l’inutile decorso del termine legale per l’adempimento, decorrente dalla notificazione del titolo, legittima il ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice può ordinare all’amministrazione l’integrale esecuzione del titolo entro un termine determinato e nominare, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, un commissario ad acta su istanza della parte interessata.
- La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi alle condanne emesse ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata per analogia anche alle altre condanne pecuniarie, quando il commissario sia individuato nell’ambito dell’amministrazione obbligata e l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti relativi all’attività esecutiva esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando la modulistica prevista per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
- Il ritardo nell’esecuzione del giudicato e della sentenza di ottemperanza può costituire fonte di responsabilità amministrativa.
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